Biancamaria Consales
Con sentenza del 27 gennaio 2012, n. 1216, la Corte di cassazione ha stabilito che il genitore che concede in comodato una casa alla propria figlia affinché vi “costruisca” la propria famiglia non è tenuto a restituire le spese sostenute dall’ex genero (sebbene in misura pari al 50%), per l’esecuzione di opere edilizie effettuate per rendere abitabile l’immobile, nel caso di separazione coniugale.
Infatti, hanno affermato i giudici, l’assegnazione della casa coniugale a un coniuge, in seguito ad una separazione, non fa venir meno il contratto di comodato in essere, con la conseguenza che il genitore non è tenuto a rimborsare all’ex genero le spese, né necessarie, né urgenti sostenute durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell’abitazione coniugale. Il comodatario, infatti, se deve affrontare spese di manutenzione anche straordinarie, al fine di utilizzare la cosa, può liberamente scegliere di provvedervi o meno, ma se decide di affrontarle lo fa nel suo esclusivo interesse e non può conseguentemente pretenderne il rimborso dal comodante.
L’art. 1808 c.c. non distingue tra spese autorizzate e spese ad iniziativa del comodatario, ma tra spese sostenute per il godimento della cosa e spese straordinarie, necessarie ed urgenti affrontate per conservarla, con la conseguenza che l’eventuale autorizzazione del comodante non è in nessuno dei due casi discrimine per la ripetibilità degli esborsi effettuati dal comodatario.
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