Non sussiste la giurisdizione del giudice italiano se la visita ecografica, in cui è stata omessa la diagnosi della patologia, è stata compiuta all’estero

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Riferimenti normativi: art. 5, n. 1), punto a) Regolamento CE n. 44 del 2001; art 15 e 16 del Regolamento CE n. 44 del 2001; art.  57 della legge 31 maggio 1995, n. 218;

Riferimenti giurisprudenziali: sentenza 27 giugno 2000 nel caso Oceano/Marciano; sentenza del 6 settembre 2012 nella causa C-190/11; ordinanza 22 novembre 2010, n. 23593; Corte di giustizia, 28 gennaio 2015, C-375/13;

Fatto

A seguito della morte di un proprio congiunto, gli eredi di questo adirono il Giudice di primo grado per vedersi riconoscere il diritto al risarcimento del danno per i danni subiti dal defunto.

Gli attori adirono dinnanzi al Tribunale lo studio medico radiologico, in persona della sua titolare, e la compagnia di assicurazioni, chiedendo al Giudice di primo grado di voler condannare questi a risarcire i danni patiti dal loro congiunto a causa della mancata tempestiva diagnosi di un carcinoma del pancreas.

Secondo la ricostruzione esposta dai ricorrenti, il loro congiunto si era sottoposto in data 2 agosto 2005 ad un’ecografia addominale presso la struttura sanitaria, citata in giudizio, e sita in Germania. Durante la visita ecografica, a dire dei ricorrenti, non era stato diagnosticato alcuno stato patologico relativo al pancreas. Fatto rientro in Italia, e solo dopo pochi mesi da quell’ecografia, si scopriva, invece l’esistenza di un carcinoma al pancreas, che ha portato alla morte il loro congiunto, nonostante si fosse sottoposto ad un’operazione chirurgica, a seguito della omessa tempestiva diagnosi della malattia.

Sia la titolare dello studio radiologico che l’assicurazione si costituirono in giudizio, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.

Il Tribunale accolse la richiesta di parte convenuta, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice italiano e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.

Analogamente la Corte d’Appello, adita dagli attori che avevano impugnato la decisione di prime cure, decise sfavorevolmente a quest’ultimi, rigettando l’appello.

Infatti, anche il Giudice di secondo grado, proprio come quello di primo grado, aveva riconosciuto la mancanza di giurisdizione del Giudice italiano nel decidere la causa. La Corte territoriale aveva, infatti, osservato che in materia contrattuale erano da applicare le norme contenute nel Regolamento CE, in base alle quali vige il principio generale del domicilio del convenuto.

La Corte d’Appello aveva precisato che in base alle disposizioni contenute nel Regolamento CE, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta, in un altro Stato membro, solo davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta è stata o deve essere eseguita. Oppure, nei casi di illeciti extracontrattuali, la corte di secondo grado aveva precisato che è competente il giudice del luogo dove l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, cioè il luogo dove l’azione o l’omissione è stata compiuta (c.d. danno iniziale). Da ciò i Giudici della Corte d’Appello, avevano ritenuto che la giurisdizione non potesse essere determinata in base al luogo dove si sono verificate le conseguenze future della lesione. Nel caso di specie, l’omessa diagnosi era avvenuta in Germania, luogo dove aveva sede il laboratorio radiologico.

In secondo luogo, la Corte di Appello aveva ritenuto corretta la decisione del giudice di primo grado secondo cui non era applicabile al caso di specie la norma del Regolamento CE, avente ad oggetto la disciplina dei contratti conclusi da consumatori, non ricorrendo nel caso di specie nessuna delle ipotesi ivi previste.

Risultati soccombenti anche in secondo grado, i ricorrenti decidevano di adire la Corte di Cassazione, proponendo quattro motivi di ricorso, tutti aventi ad oggetto la questione di giurisdizione.

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentavano la violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza giurisdizionale del giudice adito, in relazione al luogo di residenza del defunto. Secondo questi, la sentenza impugnata non aveva tenuto conto del fatto che le norme sul foro del consumatore, seppur non possono essere richiamate in relazione a prestazioni rese dal servizio sanitario pubblico, sono applicabili in relazione a prestazioni rese in ambito privatistico.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentavano che la sentenza impugnata non aveva tenuto in considerazione due pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea citate nel giudizio, secondo le quali la disposizione del Regolamento n. 44 del 2001 (l’art. 15, par. 1, lettera c) doveva essere interpretata nel senso che il consumatore può citare il professionista nel luogo del proprio domicilio anche se il contratto intercorso non sia stato stipulato a distanza.

Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentavano la violazione e falsa applicazione delle norme sulla responsabilità extracontrattuale. In particolare, i ricorrenti lamentavano la non corretta interpretazione del “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” secondo questi, infatti, il luogo ove l’evento dannoso è avvenuto non dovrebbe essere collegata al luogo in cui si è verificato il danno iniziale, ma in caso di mancata coincidenza dei luoghi, dovrebbe coincidere col luogo in cui l’evento è avvenuto.

Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti sostenevano che il Giudice di secondo grado non aveva tenuto conto che la disciplina applicabile al caso di specie era quella della Convenzione di Roma del 1980, secondo cui i contratti conclusi dai consumatori sono regolati dalla legge del Paese in cui il consumatore ha la sua residenza abituale.

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La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, esaminati i motivi di ricorso, ha ritenuto il ricorso infondato.

I Giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la ricostruzione operata dalla Corte di Appello che ha ravvisato nel caso di specie un caso di responsabilità contrattuale, in quanto la pretesa risarcitoria avanzata dai ricorrenti era derivata da un errore – a loro dire – dello studio medico nel non aver correttamente diagnosticato, nonostante l’ecografia, il tumore al pancreas addominale.  Trattandosi di responsabilità contrattuale, va tenuto presente, che nel caso in cui la legge che regola il contratto non sia stata scelta, esso è regolato «dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto, e cioè il paese in cui la parte che deve fornire la prestazione ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, in caso di persona giuridica, la propria amministrazione centrale.

In base poi al Regolamento CE, nei casi di contratti che hanno ad oggetto la prestazione di servizi – come nel caso di specie – il luogo di esecuzione dell’obbligazione è quello situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.

Per tali ragioni, la Corte di legittimità ha ritenuto senza possibilità di dubbio che nel caso di specie la giurisdizione appartiene al giudice tedesco: da un lato, in quanto il luogo in cui l’obbligazione è stata effettivamente prestata è la Germania, perché l’ecografia dalla quale i ricorrenti deducono la responsabilità professionale ha avuto luogo in territorio tedesco; dall’atro lato, in quanto il collegamento più stretto risulta essere comunque la Germania, perché la parte che doveva compiere la prestazione, e cioè lo studio medico convenuto, risiedeva in Germania.

La Corte di Cassazione, prima di concludere la sua disamina, ha preso in esame le eccezioni mosse dai ricorrenti in riferimento alla lesione del c.d. foro del consumatore. A tal proposito, i Giudici di legittimità hanno richiamato la disposizione del Regolamento CE, che prevede, tra le ipotesi in cui si applicano le regole sulla competenza nei contratti del consumatori, anche quella in cui il contratto concluso «con una persona le cui attività commerciali e professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività». Nel caso di specie, tuttavia, gli Ermellini hanno evidenziato che la parte convenuta (e cioè lo studio medico radiologico e l’assicurazione) non svolge la propria attività nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore (cioè l’Italia), né è stato sostenuto dai ricorrenti che l’attività dello studio medico sia diretta verso l’Italia.

Per tali ragioni, i Giudici della Corte Suprema hanno ritenuto non applicabili al caso di specie le regole in tema di azioni proposte dal consumatore.

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Avv. Muia’ Pier Paolo

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