Essendosi arrestata la procedura di project financing alla fase preliminare di individuazione del promotore, la pretesa risarcitoria per responsabilità precontrattuale non può trovare soddisfazione
Quanto alla domanda di risarcimento danni per responsabilità precontrattuale, deve essere premesso che le norme sulla finanza di progetto contenute nella legge n. 109/1994 disciplinano la realizzazione di opere pubbliche su iniziativa del promotore secondo un procedimento complesso articolato in varie fasi, funzionalmente preordinate a culminare nell’aggiudicazione della concessione mediante una procedura negoziata destinata a svolgersi fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte, selezionati mediante apposita gara, oppure, nel caso in cui alla gara abbia partecipato un solo soggetto, fra quest’ultimo ed il promotore (cfr. Consiglio di Stato, A.P., 15 aprile 2010 n. 1; TAR Sicilia Catania, Sez. III, 14 luglio 2009 n. 1300).
Ciò chiarito, la presente pretesa deve essere riguardata alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, che ritiene che la responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione non si colora fino a quando la procedura selettiva non si esaurisce con l’aggiudicazione definitiva che individua il soggetto possibile contraente, non potendo prima di tale momento l’impresa aggiudicataria essere qualificata come parte della trattativa negoziale; pertanto, in materia di gare pubbliche, la responsabilità precontrattuale è configurabile solo dopo la conclusione della procedura di evidenza pubblica e con riguardo ad un segmento procedimentale successivo all’esito della stessa (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 26 maggio 1997 n. 4673; C.G.A. Sicilia, 27 ottobre 2006 n. 610; TAR Campania Napoli, Sez. I, 7 giugno 2010 n. 12676; TAR Toscana, Sez. II, 21 febbraio 2008 n. 174).
Ne deriva che, nel caso di specie, essendosi arrestata la procedura di project financing alla fase preliminare di individuazione del promotore, la pretesa risarcitoria per responsabilità precontrattuale non può trovare soddisfazione.
Il Collegio rileva, altresì, che a ben vedere non ricorrono nemmeno gli estremi della denunciata lesione dei doveri di correttezza e buona fede nelle trattative contrattuali, dal momento che – si ribadisce – la ricorrente era a conoscenza che non erano stati espletati, da parte dell’amministrazione, gli adempimenti pubblicitari di cui all’art. 37 bis, comma 2 bis, della legge n. 109/1994, e poiché era evidentemente consapevole di non possedere i requisiti di qualificazione per aspirare al ruolo di promotore, contemplati dall’art. 99 del d.P.R. n. 554/1999.
Pertanto, non può che confermarsi che anche la domanda di risarcimento danni per responsabilità precontrattuale deve essere rigettata per infondatezza.
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