Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali approvate dall’A.R.S. nella seduta del 3 marzo 2009 e pubblicate, secondo l’art. 1 della l.r. 23 ottobre 2001, n. 14, nella G.U.R.S. 13 marzo 2009, n. 11. Considerazioni

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Si trascrivono, di seguito, le disposizioni in oggetto individuate:
Art. 1
Disposizioni in materia di eleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali
1. Il comma 1 dell’articolo 10 sexies della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22, è sostituito dal seguente:
"1. I ricorsi o i reclami relativi a cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ove presentati all’Assemblea, sono decisi secondo le norme del suo Regolamento interno
1 bis. Nel caso in cui venga accertata l’incompatibilità, dalla definitiva deliberazione adottata dall’Assemblea, decorre il termine di dieci giorni entro il quale l’eletto deve esercitare il diritto di opzione a pena di decadenza. Ove l’incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.
1 ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis si applicano anche ai giudizi in materia di incompatibilità in corso al momento di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato".
Art. 2.
Formula di pubblicazione ai sensi della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14
1. La presente legge è inserita nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana distintamente dalle altre leggi senza numero d’ordine e senza formula di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14.”
 
Al riguardo, si esprimono considerazioni, anteponendo quanto segue.
In tema di diritti soggettivi concernenti requisiti di eleggibilità e di compatibilità per l’accesso a cariche elettive, sia a livello locale che regionale, la tutela giurisdizionale è rimessa al giudice ordinario.
Anche per i deputati regionali, pertanto, detta tutela o fase giurisdizionale di verifica rientra nella disciplina legislativa esclusiva dello Stato (cfr. indirizzo della Corte Costituzionale e anche recente sentenza 18 gennaio – 4 febbraio 2003, n. 29).
Per le violazioni delle procedure elettorali ricorre egualmente la competenza del giudice amministrativo attivato.
In tema di incompatibilità, relative anche ad ineleggibilità sopravvenute, con la legge 23 dicembre 1966, n. 1147, e con la successiva legge 23 aprile 1981, n. 154, si concreta, oltre la tutela giurisdizionale, anche una procedura a fase amministrativa di verifica interna, con contraddittorio, pronuncia di archiviazione o di decadenza ed assegnazione di termine (10 giorni) all’eletto per l’eliminazione dell’incompatibilità deliberata.
Su input della sentenza della Corte Costituzionale 4 giugno 1997, n. 160, l’art. 20 della legge 3 agosto 1999, n. 265, ha disciplinato, per l’accennata fase giurisdizionale, integrando l’art. 7 della legge 154/1981, l’assegnazione all’eletto del termine di 10 giorni dalla notifica del ricorso proposto per eliminare le cause di incompatibilità in esame.
Tale notevole innovazione legislativa, a livello locale, risulta per ultimo nell’art. 69, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre che recepita (anche se non necessario) con l’art. 17 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.
A livello di consigliere regionale, rimangono in vigore l’art. 7 della legge 154/1981 con la citata integrazione e altre disposizioni di detta legge, secondo quanto disposto dall’art. 274, comma 1, lett. p, del D.Lgs. n. 267/2000.
Il profilo giuridico di detta modalità della tutela giurisdizionale di che trattasi non è oggetto di disciplina nella successiva legge 2 luglio 2004, n. 165, la quale detta principi per le ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri e di altri organi regionali.
Riassumendo, trattandosi di fattispecie intervenute con o dopo l’elezione, il fine perseguito dell’innovazione legislativa intervenuta nell’anno 1999 è stato quello di assicurare comunque all’eletto la possibilità di operare una scelta in ordine alla carica conseguita.
 
Tanto premesso, sulle disposizioni legislative riportate, sospese in attesa di eventuale richiesta referendaria, si ritiene:
1)       l’art 10 sexies, comma 1, della legge regionale 29 marzo 1951, n. 29, introdotto dall’art. 1 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22, in modo singolare, dispone:
Art. 10 – sexies
1. I deputati regionali per i quali esista o si determini, nel corso del mandato, qualcuna delle incompatibilità previste nella Costituzione, nello Statuto e negli articoli del presente Capo debbono, nel termine di trenta giorni dall’insediamento o, nel caso di incompatibilità sopravvenuta, dall’inizio dell’esercizio delle funzioni, optare fra le cariche che ricoprono ed il mandato ricevuto, determinando la cessazione dell’incompatibilità stessa. Scaduto tale termine senza che l’opzione sia stata esercitata, s’intendono decaduti dalla carica di deputato.”
Invero, anche l’art. 3 della legge 165/2004 ricorda ed evidenzia, per la verifica amministrativa o interna dei consigli regionali, l’assegnazione di termine (30 giorni) per l’eliminazione della causa di incompatibilità riscontrata.
2)       Il riportato comma 1 bis del sostituito art. 10 sexies della l.r. n. 29/1951, in atto sospeso, con eccezione dell’ultimo periodo non pertinente, disciplina (insieme al precedente comma 1) in modo compiuto la fase della verifica amministrativa di competenza dell’Assemblea regionale.
3)       Con l’ultimo periodo del comma 1 bis evidenziato nel precedente numero, viene, invece, invaso spazio di disciplina della tutela giurisdizionale di che trattasi, riservata al Parlamento nazionale, al quale l’Assemblea regionale non può equipararsi, trattandosi peraltro di equilibri tra poteri fondamentali della nostra Costituzione.
Va ribadito che la questione non investe l’aspetto della disciplina legislativa dei principi in tema di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali, ma di spazio di riserva non configurabile sul piano delle competenze (Cfr. anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 282/2002). Ciò pone l’interrogativo della valenza dell’intervento del legislatore regionale preso in esame.
4)       La questione sostanziale considerata si riverbera, con analoghe motivazioni negative, sulla disposizione transitoria di applicazione ai rapporti pendenti contenuti nel riportato comma 1 ter dell’articolo in esame. In merito, va altresì precisato, con richiamo di giurisprudenza costituzionale relativa, che trattasi non di interpretazione autentica di disposizione legislativa pregressa, ma di diversa norma legislativa di modifica o innovativa.
 
Si conclude con l’auspicare in ordine alle problematiche poste una sollecita chiarificazione giurisprudenziale e legislativa.
 
Per completezza di trattazione in ordine all’iniziativa legislativa intercorsa (disegno di legge nn. 342-339-86-231-262/A esitato dalla I Commissione legislativa dell’A.R.S. il 4 febbraio 2009), si accenna anche alla tentata modifica (art. 2 del disegno di legge non approvato in aula) dell’art. 12, comma 5, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, relativa all’incompatibilità delle cariche di amministratore locale (sindaci, presidenti delle province regionali e relativi assessori nominati) con quella di componente della Giunta regionale.
Invero, l’avere proposto, per gli amministratori dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, l’esclusione di detta incompatibilità, contraddice la ratio della medesima e, per quanto concerne, in particolare, le ipotesi di ineleggibilità sopravvenute, per i medesimi soggetti non evita l’applicazione delle disposizioni dell’art. 9 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, e l’estensione delle medesime attuata con gli artt. 1 e 12 della l.r. n. 7/1992.
Con l’attivazione, poi, dell’azione popolare disciplinata dall’art. 69 del D.Lgs. n. 267/2000, che coinvolge anche il prefetto territorialmente competente, ovviamente i ricorsi relativi concernenti gli organi monocratici elettivi restano nella competenza del giudice ordinario.
In proposito si ricorda che non si è provveduto all’individuazione legislativa dell’organo legittimato alla verifica amministrativa delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità degli organi monocratici elettivi locali.
Premettendo che con l’elezione separata e contemporanea del sindaco, del presidente della provincia regionale e dei relativi consigli, detti amministratori non fanno parte dei consigli (cfr. le l.r. nn. 7/1992 e 26/1993), con gli artt. 11 della l.r. n. 7/1992 e 7 della l.r. n. 26/1993, gli organi di verifica risultano individuati nelle sezioni provinciali del Co.Re.Co.
Come è noto, con decorrenza 1 gennaio 2000, secondo l’art. 1 della legge regionale 19 giugno 1999, n. 17, è scaduto il termine di proroga di esercizio delle funzioni delle sezioni del Co.Re.Co. e, quindi, la verifica amministrativa non è effettuata da circa un decennio. Quanto precede è evidenziato nelle rituali circolari emanate dal competente Assessorato in occasione di nuove elezioni amministrative. Non sono mancate le necessarie attivazioni del Servizio Studi dell’Assessorato regionale degli enti locali, di seguito (e in atto) Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, ma sono rimaste senza risposta da parte dell’Assemblea regionale o politica.
  
 
 
Dott. Cesare Augusto Sirna
Avv. Antonino Sirna
Avv. Marco Sirna

Sirna Cesare Augusto – Sirna Antonino – Sirna Marco

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