Nota a margine delle pensioni tagliate dall’Inpdap a livello nazionale

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Il comma 221 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha apportato alcune modifiche all’articolo 23, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 600 del 1973, relativo alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e pensionati.
La novità di rilievo è costituita dal fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, i lavoratori dipendenti e assimilati sono tenuti a dichiarare annualmente al sostituto d’imposta di avere diritto alle detrazioni per familiari a carico, di cui all’art. 12 del Tuir, e alle altre detrazioni, di cui all’art. 13 del Tuir., indicandone le condizioni di spettanza e, per quanto concerne le detrazioni per familiari a carico, il codice fiscale dei soggetti per i quali si ha diritto alle detrazioni, fermo restando l’obbligo del lavoratore di comunicare tempestivamente eventuali variazioni che possano incidere nella determinazione delle detrazioni spettanti.
Sull’argomento, al fine di fornire alcuni chiarimenti, è peraltro intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare del 05.03.2008 n. 15/E, secondo la quale “ la dichiarazione non ha più effetto, come in passato, anche per i periodi d’imposta successivi, ma deve essere presentata anno per anno, ancorché non siano intervenute variazioni nei presupposti del diritto. Gli elementi di novità riguardano soprattutto le detrazioni per familiari a carico, atteso che la spettanza delle ulteriori detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR è collegata a situazioni oggettive (es. qualità di dipendente o di pensionato del sostituito) di cui il sostituto è a conoscenza. Per ciò stesso, si ritiene che le detrazioni di cui all’art. 13, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, debbano essere riconosciute dal sostituto d’imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato. Resta fermo che il contribuente, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi ovvero perché ricorrono le condizioni per l’applicazione delle detrazioni minime, può darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva. Relativamente alle detrazioni per familiari a carico di cui all’articolo 12 del TUIR, al contrario, la richiesta annuale da parte del sostituito è condizione essenziale per il loro riconoscimento. Al fine della corretta gestione delle detrazioni di cui all’articolo 12 del TUIR, in relazione a ciascun periodo d’imposta, il sostituto d’imposta dovrà richiedere al lavoratore di comunicare, entro un termine stabilito in relazione alle proprie esigenze tecnico-gestionali, le condizioni di spettanza, nonché il codice fiscale delle persone per le quali si intende fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, e può continuare a riconoscere, medio tempore , le detrazioni fiscali. Qualora il lavoratore non provveda a fornire detta comunicazione entro il termine indicato nella richiesta, il sostituto d’imposta, a partire dal mese successivo, non potrà più riconoscere le detrazioni fiscali per carichi di famiglia e provvederà a recuperare le detrazioni dello stesso tipo medio tempore attribuite al lavoratore. Il suddetto recupero esclude l’irrogazione di sanzioni a carico del sostituto d’imposta”.
Tali chiarimenti, tuttavia, non hanno impedito, in questi giorni, il verificarsi di situazioni al limite dell’inverosimile: pensioni decurtate a tal punto da essere corrisposte per l’ammontare di 8 euro. E’ evidente, quindi, che qualcosa non ha funzionato ed è per questo che l’INPDAP, in data 16/02/2009, è intervenuta con la N.O. n. 8, al fine di evitare che per tali pensionati il rimborso di quanto indebitamente trattenuto possa avvenire solo nel mese di agosto 2009, a seguito della presentazione del mod. 730/unico. A riguardo, il suddetto Istituto ha precisato che “le sedi sono tenute ad accettare eventuali richieste di detrazioni per familiari a carico per l’anno 2008, in deroga alle disposizioni precedente emanate, qualora (e solo in questo caso) i richiedenti stano in grado di produrre idonea documentazione che attesti che la dichiarazione di spettanza delle detrazioni è stata correttamente compilata e la medesima è stata presentata alla sede di competenza o ai soggetti convenzionati (caf o commercialisti ecc…) nei termini stabiliti dall’Inpdap (28 novembre 2008). (- cfr N.O. n. 36 del 16 ottobre 2008)”.
In ogni caso, al di là delle note ufficiali dell’INPDAP, secondo me occorre precisare quanto segue anche alla luce dell’art. 10 della L. 27 luglio 2000, n. 212, nota come Statuto dei diritti del contribuente, secondo il quale: <<I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede>>.
1.      Innanzitutto, il termine entro il quale si doveva fare la dichiarazione di cui sopra non è assolutamente perentorio ed oltretutto non può essere unilateralmente stabilito dall’INPDAP, soprattutto in assenza di decreti ministeriali che avrebbero dovuto pubblicamente stabilire il relativo termine, con congruo margine di tolleranza.
2.      Inoltre, anche alla luce delle disposizioni vigenti al 31/12/2007, non potevano essere ignorate le condizioni di spettanza delle detrazioni applicate sino al 2007 e valide anche per gli anni successivi.
Pertanto, l’INPDAP non avrebbe dovuto operare alcuna decurtazione in riferimento ai dati già posseduti sino al 31/12/2007. Infatti, secondo me, la misura penalizzante è applicabile solo a coloro che per la prima volta si accingono a segnalare all’INPDAP la loro posizione contributiva e fiscale, non certo a tutti i pensionati .
Lecce, 20/02/2009
 
 
 
Patrocinante in Cassazione

Avv. Villani Maurizio

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