Nota a sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, 30 marzo 2010, n. 12433

 

Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione pongono fine al prolungato dibattito giurisprudenziale relativo all’ammissibilità dell’elemento soggettivo del dolo eventuale nel reato di ricettazione.

In particolare, il pregresso contrasto interpretativo si è incentrato sul problema della ricerca di un discrimen tra le due fattispecie contigue della ricettazione (art. 648 c.p.) e dell’incauto acquisto (art. 712 c.p.) e, segnatamente, sull’individuazione del diverso ambito applicativo delle due norme incriminatrici nel caso in cui il soggetto agente versi in uno stato psicologico di “dubbio” circa la provenienza illecita della res acquisita, requisito quest’ultimo espressamente menzionato da entrambe le norme di riferimento.

Se, infatti, ricorre certamente il reato di ricettazione nel caso in cui l’agente si rappresenta come certa la provenienza delittuosa della cosa acquistata, e se, altrettanto indubbiamente, integra la contravvenzione dell’incauto acquisto il caso del soggetto che non si configura affatto tale illiceità per mera disattenzione, tuttavia la questione interpretativa diventa di particolare rilievo nei casi mediani, in cui il reo versi in uno stato di dubbio intermedio tra il dolo diretto e la mera colpa.

Nel caso sottoposto all’esame del Supremo Consesso, il ricorrente era stato ritenuto responsabile in primo ed in secondo grado dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e di uso indebito (art. 12 d.l. 143/1991, convertito il l. 197/1991, sostituito dall’art. 55 d. lgs. 231/2007) di una tessera Viacard. L’imputato si era giustificato sostenendo di aver acquistato la tessera da uno sconosciuto, il quale, all’interno di un’area di servizio, gliela aveva venduta, affermando di essere rimasto senza benzina e con poco denaro. Si pone, pertanto, un problema di indagine dell’elemento psicologico del reo e della compatibilità di esso con le fattispecie di reato contestate.

La questione sottoposta alle Sezioni Unite dalla sezione rimettente riguarda la compatibilità del dolo eventuale con il delitto di ricettazione.

L’ordinanza di rimessione solleva preliminarmente la questione dell’ammissibilità o meno di un dolo eventuale che cada non tanto sull’evento, quanto piuttosto su uno dei presupposti del fatto di reato: nella specie, tale presupposto sarebbe costituito appunto dalla provenienza illecita della cosa e potrebbe, in quanto tale, essere oggetto di vari gradi di rappresentazione, ma non prevedibile né evitabile.

Le Sezioni Unite, fugando ogni dubbio, affermano chiaramente che l’atteggiamento psicologico del dolo eventuale ben può configurarsi in relazione ad un presupposto del fatto, già esistente al momento dell’azione, qual è la provenienza illecita nella ricettazione, non risultando riferibile solo all’evento che consegue alla condotta illecita. Ciò in quanto, il dolo, anche nella sua forma del dolo eventuale, in qualità di elemento psicologico del reato, si costituisce di una componente rappresentativa e di una volitiva, le quali investono tutti gli elementi costitutivi della fattispecie. Ne discende che i presupposti del fatto tipico devono formare oggetto sia di rappresentazione, anche nella forma del mero dubbio, sia di volizione, anche se solo nella forma dell’accettazione del rischio tipica del dolo eventuale. A parere delle Sezioni Unite, infatti, non v’è motivo di distinguere il caso in cui il dubbio cade sull’evento da quello in cui esso ricade su un presupposto fattuale, poiché in entrambi i casi l’agente si rappresenta la possibilità di commettere un reato e ne accetta consapevolmente il rischio.

Dopo questa premessa, la Cassazione affronta la questione di maggior pregio, relativa all’inquadramento della condotta tipica, sostenuta dal dolo eventuale, all’interno della fattispecie di ricettazione ovvero di quella di incauto acquisto, soffermandosi sulle contrapposte teorie elaborate dalla precedente giurisprudenza, per confutarle e per offrire poi la propria interpretazione risolutiva del contrasto.

Secondo l’impostazione più risalente (Cassazione, Sez. II, 2 luglio 1982, n. 1180, Blanc), la forma del dolo eventuale non sarebbe compatibile con la struttura del reato di ricettazione, il quale invece presupporrebbe il dolo diretto. In questo senso, sarebbe necessario che, al momento dell’acquisto o della ricezione della cosa, l’agente risulti pienamente consapevole dell’origine delittuosa della res; non sarebbe cioè sufficiente che egli si rappresenti come altamente probabile la provenienza illecita, essendo, di contro, necessario che tale evenienza si configuri come “certa” nella sua rappresentazione. L’elemento psicologico della ricettazione esigerebbe la piena consapevolezza e la certezza della provenienza delittuosa dell’oggetto, certezza che – come affermato da parte della giurisprudenza – può desumersi anche dagli elementi delineati dall’art. 712 c.p. per l’incauto acquisto, purché i sospetti siano così gravi ed univoci da ingenerare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale e secondo la comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente detenute da chi le offre (Cassazione, Sez. II, 3 aprile 1992, n. 2).

Da tale impostazione discende che lo stato di dubbio in ordine alla provenienza illecita della cosa non ricade all’interno della disposizione dell’art. 648 c.p., bensì nell’ambito della fattispecie contravvenzionale dell’art. 712 c.p., sia nell’ipotesi in cui tale dubbio si risolva in un mero sospetto, sia nell’ipotesi in cui esso si risolva in una consapevole accettazione del rischio, sotto forma di dolo eventuale.

In senso contrario si pone altra parte della giurisprudenza (Cassazione, Sez. II, 12 febbraio 1998, n. 3783, Conti; Cassazione, Sez. II, 2 aprile 2009, n. 17813, Ricciardi), la quale afferma la compatibilità del dolo eventuale con il reato di ricettazione, ritenendo che tale fattispecie di reato possa dirsi integrata in presenza di qualsiasi forma di dolo, compreso quello eventuale, poiché ogni delitto è punibile a titolo di dolo e, di regola, il dolo può assumere anche la forma del dolo eventuale, salvo che ciò risulti escluso dalla particolare struttura della fattispecie incriminatrice.

In particolare, confrontando il tenore letterale degli artt. 648 e 712 non emergerebbe – a parere di questa impostazione giurisprudenziale – né che, per dirsi sussistente il reato di ricettazione, la provenienza illecita della res debba configurarsi come certa nella rappresentazione dell’agente, né che, in mancanza di tale certezza, si versi automaticamente nella diversa e più tenue ipotesi dell’incauto acquisto. In questo senso, particolarmente significativa è la lettera dell’art. 712, il quale sanziona non chi ha acquistato o ricevuto cose di cui “sospetti” la provenienza illecita, bensì chi le abbia acquistate o ricevute quando “si abbia motivo di sospettare” di tale provenienza: il legislatore avrebbe voluto, quindi, punire la mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, quando vi siano oggettive ragioni di sospetto in ordine alla detta provenienza, delineando la fattispecie contravvenzionale come reato colposo.

Ne consegue che, quando dalla situazione fattuale derivi non una semplice mancanza di diligenza, ma una consapevole accettazione del rischio che la cosa acquistata abbia provenienza da reato, sotto forma di dolo eventuale, risulterebbe integrata la diversa ipotesi della ricettazione.

Pertanto, nell’ipotesi in cui il dubbio sulla legittima provenienza dell’oggetto si risolva nell’indifferenza dell’agente e nell’accettazione del rischio di delinquere, saremmo dinnanzi alla fattispecie di ricettazione, sorretta da dolo eventuale; nella diversa ipotesi in cui il soggetto negligentemente non si interroghi sulla provenienza della res, nonostante gli oggettivi dati fattuali glielo impongano, a causa della qualità della cosa, delle condizioni di chi la offre o per l’entità del prezzo, vedremmo integrata la contravvenzione dell’incauto acquisto.

Le Sezioni Unite, con la sentenza in esame, si discostano da entrambi gli orientamenti suesposti, evidenziandone i rispettivi limiti, per poi fornire la soluzione al quesito loro sottoposto.

In relazione all’orientamento da ultimo esposto, le Sezioni Unite contestano che esso porterebbe ad escludere dall’ambito di applicazione dell’art. 712 tutte quelle ipotesi di incauto acquisto sorrette dal “mero sospetto” della provenienza illecita, cioè da un atteggiamento soggettivo non fondato sui riscontri oggettivi tipizzati dall’art. 712. Invero, il fatto che l’art. 712 faccia riferimento ad “una oggettiva situazione di sospetto” non può indurre a ritenere inapplicabile la disposizione contravvenzionale nei casi di sospetto in senso soggettivo, poiché tale interpretazione della disposizione limiterebbe irragionevolmente l’ambito applicativo della fattispecie incriminatrice, senza una adeguata base testuale.

Le Sezioni Unite, tuttavia, contestano anche il primo orientamento suindicato, il quale fa rientrare l’ipotesi del sospetto sotto forma di dolo eventuale nell’ambito dell’incauto acquisto, limitando l’ambito operativo della ricettazione alla sola ipotesi della certezza in capo all’agente della provenienza delittuosa della cosa. L’impostazione criticata non tiene conto del fatto che non tutte le ipotesi di sospetto sono assimilabili, dovendosi distinguere tra il semplice sospetto ed un sospetto supportato dalla consapevolezza dell’agente in ordine alla concreta possibilità della provenienza illecita e relativa accettazione del rischio, sospetto quest’ultimo che chiaramente presuppone una adesione psicologica maggiore al fatto di reato, pur non raggiungendo il parossismo della certezza dell’illiceità.

Ne deriva che il sospetto richiesto dall’art. 712 rappresenta, rispetto al dolo eventuale, un atteggiamento psicologico più tenue, che investe non la provenienza della res, quanto piuttosto gli accertamenti dovuti e gli oggettivi motivi di sospetto, atteso che la norma sull’incauto acquisto non intende punire la ricezione di cose di illecita provenienza, ma più semplicemente la mancanza di diligenza nel tenere la condotta di acquisto in presenza di una situazione di sospetto e senza i necessari accertamenti.

La Suprema Corte prosegue, ribadendo che il dolo eventuale non è incompatibile di per sé con la struttura del delitto di ricettazione, poiché ogni delitto è punibile a titolo di dolo e, di regola, il dolo può assumere anche la forma del dolo eventuale, salvo che ciò risulti escluso dalla particolare struttura della fattispecie incriminatrice: ipotesi eccezionale, che non ricorre nel caso della ricettazione.

Ciò posto, la Cassazione passa a chiarire il discrimine tra le due fattispecie di reato: il dolo eventuale ed il sospetto dell’incauto acquisto hanno in comune una base di “dubbio”, potendo essi in concreto trovare origine dalle medesime situazioni di fatto tipizzate dall’art. 712. Tuttavia, ciò non implica una coincidenza tra i due atteggiamenti psicologici, posto che il dolo eventuale della ricettazione presuppone la rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e la relativa consapevole accettazione del rischio di delinquere.

Nel dolo eventuale ricorre, quindi, una adesione psicologica più pregnante rispetto al semplice motivo di sospetto, in ordine al quale il soggetto potrebbe mostrare un atteggiamento psicologico di disattenzione o di noncuranza. L’agente assume una consapevolezza psicologica tale che, pur non assurgendo al livello della certezza, lo conduce a sciogliere il dubbio tra il non agire e l’agire, accettando l’eventualità di commettere un delitto, optando per questa seconda soluzione: insomma, egli non agirebbe diversamente anche se avesse la certezza della provenienza illecita.

In conclusione, le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto interpretativo, con la sentenza in esame definiscono il confine tra le due fattispecie limitrofe della ricettazione e dell’incauto acquisto. E siffatto discrimen viene ravvisato nel diverso grado di adesione psichica al fatto di reato, più intenso nel dolo eventuale della ricettazione che non nel semplice sospetto dell’incauto acquisto: il dolo della ricettazione, integrato non solo dalla certezza dell’illiceità della cosa, ma anche dalla consapevole accettazione di tale concreta possibilità, si pone ad un livello di maggiore adesione alla fattispecie tipica rispetto al semplice sospetto, il quale, invece, potendo suscitare nell’agente un atteggiamento di semplice disattenzione o noncuranza, costituisce elemento tipico dell’incauto acquisto.

 

 

Avv. Silvia Passanisi

Passanisi Silvia

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