Nota a sentenza N. 138/03/2014 del 14.1.14 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani, Sez. 8^. Sull’impugnabilità degli avvisi di accertamento TIA. Sul soggetto legittimato a determinare la tariffa TIA. Sulla natura della TIA e l’illegitt

Si segnala la sentenza N. 138/03/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani con la quale, nell’annullare gli atti emessi dalla Belice Ambiente Spa – Ato TP2 in Liquidazione ed oggetto del ricorso della contribuente, difesa dall’Avv. Fabrizio PLAGENZA, del Foro di Roma, vengono posti in rilievo dalla Commissione adita interessanti punti di diritto in materia di avvisi di accertamento del tributo predetto.

La Commissione Tributaria di Trapani, Sez. 8^, con la sentenza N. 138/03/2014 del 14.1.14, ha infatti posto a fondamento della propria decisione, in integrale accoglimento delle doglianze della ricorrente, in primo luogo la consolidata giurisprudenza che ritiene “pienamente impugnabili”, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs, 546/1992, “tutti quegli atti con cui l’Amministrazione Finanziaria e l’Ente Locale comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita”.

Nell’affermare la competenza a giudicare in capo alla giurisdizione tributaria, la Commissione Tributaria Provinciale di Trapani ha precisato che, nonostante l’elencazione tassativa degli atti impugnabili, contenuta nell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, il contribuente può impugnare anche atti diversi da quelli contenuti in detto elenco, purchè espressione di una compiuta e definita pretesa tributaria. A conferma di quanto appena rappresentato, si cita la sentenza della Corte di Cassazione Sez. Tributaria, N. 7344 del 11.5.2012. “Si tratta di una pronuncia innovativa – si legge nella sentenza commentata – che sconfessa i precedenti orientamenti espressi dall’Agenzia delle Entrate sia dallo stesso organo di legittimità”.

La Commissione adita, poi, si sofferma sulla legittimità nella determinazione della tariffa da parte dell’Organo resistente. Ed infatti, viene chiarito che la determinazione della tariffa spetta al Consiglio Comunale o comunque essa potrà essere determinata solo quando verrà approvato il successivo regolamento. “Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha, pertanto, escluso la sussistenza in capo alle società d’ambito, del potere si determinazione della tariffa, neppure in via provvisoria, prima dell’emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell’art. 238 della legge istitutiva della TIA (D.Lgs. 152/2006)”.

Nel caso di specie, si è in presenza di una vera e propria carenza di potere, non essendo le società d’ambito dotate di alcuna potestà amministrativa, avendo esse il ruolo di semplice gestore.

Da ultimo, per quanto concerne l’eccezione sollevata dalla ricorrente, in merito all’illegittimità dell’applicazione dell’IVA, nel ritenere fondata la doglianza, viene confermata la natura di tributo della TIA, soggetta alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, sulla quale non è possibile applicare un ulteriore tributo.

Plagenza Fabrizio

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