Note essenziali sulle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

Di Bari Matteo 24/09/12
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L’istituto delle intercettazioni rappresenta uno dei mezzi di ricerca della prova da parte dell’organo requirente che si differenzia dalle ispezioni, perquisizioni e sequestri per il necessario intervento del G.I.P., il quale deve autorizzare il P.m. al compimento di questo atto di indagine. Tutti i mezzi di ricerca della prova sono disposti ed eseguiti dal P.m. nella sua attività di indagine preliminare, ma solo per le intercettazioni occorre la preventiva autorizzazione del G.I.P.

Agli artt. 266 e ss. c.p.p. il legislatore disciplina tre forme di intercettazioni: quelle che avvengono con il telefono o con altre forme di telecomunicazione, quelle che avvengono tra persone presente (c.d. intercettazioni ambientali) e quelle informatiche o telematiche. Da queste forme vanno tenute distinti i casi della registrazioni di conversazioni ad opera di uno degli interlocutori e quello dell’acquisizione di dati esterni relativi al traffico telefonico.

Da ciò discende la necessità di dare una puntuale definizione della nozione di «intercettazione», fornita – nel silenzio del legislatore – dalla giurisprudenza, la quale ha precisato che «l’intercettazione “rituale” consiste nell’apprensione occulta, in tempo reale, del contenuto di una conversazione o di una comunicazione in corso tra due o più persone da parte di altri soggetti, estranei al colloquio» (C.Cost., sent. 81/1993; Cass., Sez. Un., 23/03/2000, n. 6).

Affinché l’intercettazione di comunicazioni sia qualificabile come tale, sono quindi necessari tre requisiti: innanzitutto, occorre che i soggetti comunichino tra loro col preciso intento di escludere gli altri dal contenuto della comunicazione e in modo tale da tenere quest’ultima segreta.

In secondo luogo, è necessario l’uso di strumenti tecnici di percezione particolarmente invasivi e tali da superare le cautele elementari che dovrebbero garantire la libertà e segretezza del colloquio ed a captarne i contenuti. Infatti, l’art. 268 c.p.p. impone – di regola – di effettuare le operazioni di intercettazione «per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica» ed, eccezionalmente, «mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria»., non potendosi in caso contrario parlare di «intercettazione».

Infine, il soggetto captante deve essere assolutamente estraneo al colloquio, violando – in modo “clandestino” – la segretezza della conversazione. Proprio per tale ragione la giurisprudenza esclude di essere in presenza di una intercettazione nel caso in cui uno degli interlocutori proceda alla registrazione della conversazione di cui è parte. In tal caso, la registrazione su nastro costituisce un documento e, come tale, è regolato dalle specifiche norme concernenti le prove documentali. Caso diverso (dalle intercettazioni) è anche quello dell’acquisizione da parte dell’ente gestore del servizio telefonico del tabulato delle chiamate dell’utente di un certo apparecchio. In questo caso – infatti – non si viene a conoscenza del contenuto della conversazione, ma solo del fatto storico che un certo giorno, ad una certa ora, da un apparecchio si è chiamato un altro apparecchio; le persone vengono individuate soltanto in modo indiretto, perché non sempre la titolarità dell’utenza corrisponde al soggetto che ha in uso l’apparecchio in quel preciso momento.

A seguito della richiesta da parte del P.m. di poter disporre le intercettazioni, il G.I.P. deve innanzitutto verificare il reato per il quale si sta procedendo ed in relazione al quale il P.m. chiede di poter dar corso alle intercettazioni, in quanto queste ultime sono ammesse solo per i reati indicati specificamente nell’art. 266 c.p.p., ovverosia – in via generale – per i delitti non colposi per i quali è prevista la sanzione dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni (nel caso di delitti contro la P.A., la pena deve essere superiore nel massimo fino a cinque anni) e per alcuni delitti specifici di particolare gravità, quali quelli concernenti le armi, gli stupefacenti il contrabbando ed in materia di ingiurie, minacce o disturbo a mezzo del telefono.

Se la richiesta di intercettazione riguarda uno di questi delitti, il G.I.P. può ritenerla ammissibile e verificare (nel merito) la sussistenza di due presupposti: la presenza di gravi indizi di reato1 e l’assoluta indispensabilità dell’intercettazione per la prosecuzione delle indagini.

Quanto ai gravi indizi di reato, la giurisprudenza ha precisato che «non si richiede una prova, nemmeno indiziaria, di colpevolezza, sicché deve ritenersi che il legislatore esiga solo un vaglio di particolare serietà e specificità delle esigenze investigative, non una valutazione circa il fondamento di un’accusa che potrebbe anche non essere stata ancora formulata» (Cass., Sez. Un., 17-23/11/2004, n. 45189).

Dal presupposto dell’assoluta indispensabilità dell’intercettazione per la prosecuzione delle indagini si desume che la stessa non può essere disposta per iniziare le indagini, ma queste devono già essere in atto e devono esserlo in modo serio. Le intercettazioni – infatti – dovrebbero tendere a completare ed arricchire le indagini, anche se nella prassi è frequente che il P.m. chieda ed ottenga dal G.I.P. l’autorizzazione alle intercettazioni telefoniche senza alcuna premessa probatoria.

Se il G.I.P. verifica la sussistenza dei presupposti di cui appena detto, emette un decreto con il quale concede l’autorizzazione alle intercettazioni. Il legislatore – tuttavia – si è preoccupato di disciplinare anche le ipotesi di urgenza che non permettono di attendere la decisione del Giudice. L’art. 267 c.p.p. prevede che «nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l’intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. Il giudice entro quarantotto ore dal provvedimento decide sulla convalida con decreto motivato».

A seguito del decreto di autorizzazione del G.I.P., il P.m. dispone con proprio decreto – nell’ambito di quanto autorizzato – le forme ed i tempi di esecuzione delle intercettazione, le quali sono materialmente eseguite dagli ufficiali di polizia giudiziaria.

Di regola, le intercettazioni devono essere eseguite con apparecchiature poste negli stessi uffici della Procura della Repubblica; solo in via eccezionale – ovverosia quando le apparecchiature collocate presso la Procura risultano insufficienti o inidonee ed esistono eccezionali ragioni d’urgenza – le suddette operazioni possono svolgersi con apparecchiature collocate presso gli uffici di polizia e, nel caso di intercettazioni telefoniche, anche presso privati (art. 268, comma 3, c.p.p.).

Come già visto, il G.I.P. si limita ad autorizzare l’intercettazione e spetta al P.m. fissare con il proprio decreto la durata della stessa, il cui termine ordinario è di quindici giorni. Se il P.m. ritiene di proseguire l’operazione oltre detto termine, deve ricorrere nuovamente al Giudice e chiedergli un provvedimento di proroga (art. 267, comma 3, c.p.p.).

L’art. 271 c.p.p. dispone che nel caso di mancato rispetto delle regole poste dagli artt. 267 e 268, commi 1 e 3, le intercettazioni siano inutilizzabili. Va precisato che la sanzione colpisce non solo il caso in cui manchi il decreto di autorizzazione, ma anche il caso dell’inosservanza delle regole esecutive e modali dell’operazione medesima2.

 

L’operatore procede alla registrazione delle comunicazioni intercettate e delle operazioni eseguite viene redatto apposito verbale3, nel quale viene trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate (art. 268, comma 2, c.p.p.).

Una volta ultimate le operazioni, si pongono due problemi: da un lato, occorre mettere la difesa – fino a questo punto ignara di quanto accaduto – in condizioni di conoscere quello che è stato fatto, come è stato fatto e di quali risultati sono stati ottenuti; dall’altro lato, quello di selezionare, tra tutte le dichiarazioni intercettate, il materiale utile ai fini delle indagini.

Sotto il primo profilo, si ricorre all’istituto del deposito degli atti con avviso al difensore. L’art. 268, comma 4, c.p.p., dispone – infatti – che i verbali e le intercettazioni sono trasmessi dalla polizia giudiziaria che li ha eseguiti al Pubblico ministero, che nei cinque giorni dalla conclusione delle operazioni ne dispone il deposito in segreteria, insieme con i decreti di autorizzazione e proroga, fissando il termine nel quale la difesa può prender conoscenza. Di regola, il termine decorre da quando l’avviso di tale deposito viene notificato alla parte.

Alla luce del fatto che a volte portare a conoscenza della difesa il risultato delle indagini può nuocere alla prosecuzione di queste, il legislatore ha previsto che il G.I.P. può autorizzare il P.m. a ritardare il deposito di questi atti, a condizione che non si superi il termine massimo della chiusura delle indagini preliminari.

Ipotesi inversa si verifica – invece – quando il P.m., nel corso delle intercettazioni, si serve del contenuto di queste per richiedere al Giudice una misura cautelare personale. Se concessa, l’indagato può proporre istanza al Tribunale del riesame affinché controlli che la misura cautelare sia stata correttamente disposta ed eseguita. Se l’indagato si avvale di tale facoltà, il Giudice deve trasmettere l’intera documentazione posta a base della sua decisione, ivi compresi anche i verbali relativi alle intercettazioni ed i documenti che il P.m. gli aveva fornito per la decisione. In questa situazione, la difesa viene a conoscenza dell’esistenza delle intercettazioni ( e di parte del risultato ottenuto) quando le stesse sono ancora in corso e prima del deposito degli atti di cui all’art. 268 c.p.p.

Sotto il secondo profilo, a questo punto è necessario separare dalla mole di comunicazioni intercettate ciò che è utile al processo da ciò che è superfluo. Tale operazione di “stralcio” viene rimessa al G.I.P., il quale opera con la collaborazione delle parti. Infatti, il G.I.P. deve avvisare le parti almeno ventiquattro ore prima delle operazioni di stralcio che intende effettuare. Successivamente il Giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie.

La costante partecipazione delle parti e la presenza del G.I.P: si spiegano alla luce della valenza probatoria dei verbali delle dichiarazioni intercettate, le quali saranno utilizzabili come prova piena in dibattimento.

Va fatto cenno, infine, all’ipotesi che nel corso di un’intercettazione vengano acquisiti elementi rilevanti per un altro e diverso reato o procedimento o persona. L’art. 270 prevede che normalmente i risultati delle intercettazioni non sono utilizzabili in altri procedimento, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di reati di particolare gravità4. In quest’ultimo caso, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l’autorità giudiziaria competente per il diverso procedimento.

 

1 La Legge n. 63 del 2001 ha precisato che nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l’art. 203 c.p.p.

2 In un apposito registro tenuto nell’ufficio del Pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio ed il termine dell’operazione.

3 Tali annotazioni sono disciplinate dall’art. 89 disp. att. c.p.p..

4 In particolare, l’art. 270 c.p.p. rinvia ai delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza.

Di Bari Matteo

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