Notifica a mezzo PEC dell’atto di citazione: la formula

Redazione 16/10/24
Scarica PDF Stampa

Con la Riforma Cartabia, gli Avvocati hanno l’obbligo della notifica a mezzo PEC qualora il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi, ovvero abbia eletto domicilio digitale a norma del d.lgs. n. 82/2005. A tal fine, sono stati aggiunti due nuovi commi all’art. 147 c.p.c., i quali prevedono che le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari, con perfezionamento della notifica in momenti diversi per il notificante e per il destinatario. L’articolo è tratto dal volume Tecniche di redazione degli atti civili -Guida pratica con regole, modelli ed esempi

Indice

1. Come deve essere redatta la relata di notifica a mezzo PEC?


Parallelamente all’obbligo di notifica via PEC, la Riforma Cartabia introduce delle norme che chiariscono le modalità previste per eseguire la notifica con modalità telematica.
In particolare, la notifica con modalità telematica:

  • si esegue a mezzo PEC all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
  • può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo PEC del notificante risultante da pubblici elenchi.
  • possono essere eseguite senza limiti orari;
  • si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna.

Se quest’ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno suc- cessivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.
La Riforma Cartabia ha di nuovo reso l’IPA (Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi) un pubblico elenco valido per individuare l’indirizzo PEC delle PA.
Dalla pagina web dell’IPA è possibile effettuare ricerche, utilizzando varie modalità:

  • per domicilio digitale;
  • per Area Organizzativa Omogenea (AOO) dell’ente; per specifica Unità Organizzativa (UO);
  • per PEC, consentendo di verificare se una casella di PEC si riferisce a un Ente o a una sua articolazione in termini di AOO oppure UO.

Per procedere alla notifica telematica, la relata di notifica deve essere re- datta su documento informatico separato in conformità a quanto previsto dall’art. 3-bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53. La relata dovrà inoltre essere sottoscritta con firma digitale.
Ai fini della validità della notifica a mezzo PEC dell’atto di citazione, dovranno pertanto essere inseriti nel messaggio di posta elettronica certificata:

  • l’atto di citazione in formato pdf nativo, sottoscritto digitalmente;
  • la procura alle liti, sottoscritta digitalmente;
  • la relata di notifica a mezzo PEC, anch’essa sottoscritta digitalmente.

Ecco dunque la formula tipo di relata di notifica a mezzo PEC di un atto di citazione.

Potrebbe interessarti anche: Le Sezioni Unite sulla notificazione dell’atto di citazione

2. Relata di notifica a mezzo PEC (ex art. 3-bis Legge n. 53/1994)

Dal 1° marzo 2023, gli avvocati devono notificare gli atti giudiziali in materia civile e gli atti stragiudiziali a imprese, professionisti e PA via Posta Elettronica Certificata (PEC) o un Servizio elettronico di recapito certificato qualificato. L’obbligo scatta qualora il destinatario sia un soggetto tenuto per legge a munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (ad esempio, liberi professionisti e imprese oppure, anche se non obbligato, abbia eletto spontaneamente domicilio digitale), iscrivendosi nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel Registro delle Im- prese. Nel nuovo scenario, dunque, l’avvocato si dovrà rivolgere all’ufficiale giudiziario solo se la notifica via PEC non sia possibile o abbia avuto esito negativo per cause non imputabili al destinatario. Per i procedimenti in- staurati fino al 28 febbraio 2023, invece, continua ad applicarsi la normativa precedente alla Riforma Cartabia in tema di notifiche.
Tra le novità introdotte dalla Riforma Cartabia, alcune riguardano le cosiddette notifiche “in proprio”, effettuate dagli avvocati via Posta Elettronica Certificata (PEC).
Il termine notifica indica il procedimento con il quale si porta a conoscenza di un soggetto un determinato atto o fatto: nell’ambito del processo, la notifica, su istanza di parte o su richiesta del Pubblico Ministero o del cancelliere, tradizionalmente affidata agli ufficiali giudiziari (notificazione a mani o a mezzo del servizio postale); a seguito delle modifiche normative emanate e per alcune tipologie di atti può essere realizzata direttamente da- gli avvocati “in proprio”, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).
Nell’ottica della digitalizzazione, dal 1° marzo 2023, infatti, è intervenuto per gli avvocati un vero e proprio obbligo di notifica via PEC di atti giudiziali civili e stragiudiziali a imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni.
La norma prevede che l’avvocato debba notificare gli atti giudiziali in materia civile e gli atti stragiudiziali a mezzo PEC quando il destinatario:

  • è un soggetto obbligato dalla legge a munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (ad esempio, professionisti, imprese);
  • pur non essendo obbligato, abbia esercitato la facoltà di eleggere “domicilio digitale” (presso l’INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel Registro delle Imprese).

Volume fonte dell’estratto


“La brevità e la chiarezza, quando riescono a stare insieme, sono i mezzi sicuri per corrompere onestamente il giudice”. Dalle parole di Calamandrei fino ai nostri giorni, con il recente d.m. 7 agosto 2023, n. 110 sulla chiarezza e sinteticità degli atti, che impone criteri di redazione, limiti di battute e schemi per redigere gli atti giudiziari, il tema della formazione sulla scrittura giuridica acquista sempre maggiore attenzione. Il presente volume vuole fornire una guida pratica alla redazione degli atti giudiziari che spieghi in modo chiaro e comprensibile le regole e le tecniche più efficaci per la redazione degli atti civili con esempi guidati e modelli: dall’atto di citazione alla comparsa di costituzione e risposta, dalla memoria di replica alle convenzioni di negoziazione assistita e tutti i modelli degli atti più frequenti. L’ultima parte è dedicata alle regole di redazione del documento digitale e alle novità del deposito telematico con consigli utili per evitare gli errori più frequenti. Completano il volume pratiche tavole sinottiche e una sezione online contente i modelli, la normativa e la prassi di riferimento.

FORMATO CARTACEO

Tecniche di redazione degli atti civili

“La brevità e la chiarezza, quando riescono a stare insieme, sono i mezzi sicuri per corrompere onestamente il giudice”. Dalle parole di Calamandrei fino ai nostri giorni, con il recente d.m. 7 agosto 2023, n. 110 sulla chiarezza e sinteticità degli atti, che impone criteri di redazione, limiti di battute e schemi per redigere gli atti giudiziari, il tema della formazione sulla scrittura giuridica acquista sempre maggiore attenzione. Il presente volume vuole fornire una guida pratica alla redazione degli atti giudiziari che spieghi in modo chiaro e comprensibile le regole e le tecniche più efficaci per la redazione degli atti civili con esempi guidati e modelli: dall’atto di citazione alla comparsa di costituzione e risposta, dalla memoria di replica alle convenzioni di negoziazione assistita e tutti i modelli degli atti più frequenti. L’ultima parte è dedicata alle regole di redazione del documento digitale e alle novità del deposito telematico con consigli utili per evitare gli errori più frequenti. Completano il volume pratiche tavole sinottiche e una sezione online contente i modelli, la normativa e la prassi di riferimento. Francesca SassanoAvvocato, già cultrice di diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Bari, ha svolto incarichi di docenza in molti corsi di formazione ed è legale accreditato presso enti pubblici ed istituti di credito. È autrice di numerose pubblica- zioni e monografie.

Francesca Sassano | Maggioli Editore 2024

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento