Notifica degli atti impositivi: la mancata relata comporta mera irregolarita’

 

Con riferimento al processo tributario, è ormai noto come la notificazione di atti tributari possa essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere apposita relata di notifica (Cass. n. 22899 del 29.09.2017)

L’orientamento espresso dalla Corte

Ebbene, nel solco di tale impostazione, la Corte di Cassazione si è recentemente espressa con l’ordinanza in epigrafe ricordando che in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la mancata apposizione della relata di notifica sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 890 del 1982 – comporta, non l’inesistenza, ma la mera irregolarità della notificazione”.

In tal senso, è stato precisato che la fase essenziale del procedimento notificatorio è costituita dall’attività dell’agente postale, mentre quella dell’ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notifica) ha il solo scopo di fornire al richiedente la notifica la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico.

Conseguentemente, la Suprema Corte ha ribadito che “qualora sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente completato, l’omessa apposizione della relata integra un semplice vizio, che non può essere fatto valere dal destinatario, non essendo tale adempimento previsto nel suo interesse” ( Cass. n. 9493 del 22/04/2009; Cass. n. 12010 del 22/05/2006; Cass., Sez. U, n. 7821 del 19/07/1995 ).

Infine, è stato rammentato che non è poi richiesta nella notifica a mezzo del servizio postale, l’indicazione delle generalità del messo responsabile della procedura notificatoria, il numero del registro cronologico ed il sigillo dell’ufficio incaricato delle notificazioni, essendo sufficiente il mero invio di raccomandata con ricevuta di ritorno da parte dell’ufficio e la sottoscrizione del destinatario sulla cartolina di ricevimento.

 

Sentenza collegata

54904-1.pdf 189kB

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Avv. Cusumano Celine

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