Notifica di avviso di accertamento nulla se eseguita presso la residenza e non nel domicilio eletto

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9567 depositata il 25 maggio 2020 intervenendo in tema di validità della notifica dell’avviso di accertamento aveva stabilito che “va ritenuta la nullità della notifica dell’atto impositivo (per compiuta giacenza ai sensi dell’art. 8 della legge 890/1982), siccome eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto agli specifici fini ..”

Indice:

  1. La vicenda
  2. Motivazioni che hanno condotto il Giudice ad accogliere la domanda
  3. Conclusioni

La vicenda

Il Tribunale di Cosenza Sez. lavoro, facendo corretta applicazione del sopra enunciato principio di diritto ha annullato un avviso di addebito, con cui era stato richiesto al contribuente il pagamento della somma di euro 28.661,34 per la mancata corresponsione di contributi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo gennaio dicembre 2013.

A sostegno dell’opposizione la parte ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto l’avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, sulla cui base è stato calcolato il credito contributivo, eccependo la nullità dell’avviso di addebito e la prescrizione dei crediti azionati.

Ha chiesto, pertanto, l’annullamento dell’avviso di addebito opposto, con conseguente declaratoria di non debenza delle somme richieste.

L’INPS si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.

Motivazioni che hanno condotto il Giudice ad accogliere la domanda

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Cosenza, ha ritenuto fondato il motivo di doglianza del contribuente, in ordine alla prescrizione del credito impugnato iscritto a ruolo. Invero dagli atti di causa è emerso che l’accertamento è stato notificato dall’Agenzia delle Entrate per compiuta giacenza presso la residenza anagrafica del ricorrente, nonostante  lo stesso per tempo avesse eletto domicilio fiscale presso lo studio del proprio consulente e aveva comunicato detta elezione di domicilio all’Agenzia delle Entrate. Secondo l’adito Giudicante la notifica per come effettuata dall’Agenzia delle Entrate deve ritenersi nulla e quindi il credito azionato prescritto.  A sostegno della decisione il Giudice del lavoro richiama il principio di diritto stabilito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 9567 depositata il 25 maggio 2020 ribadendo che “in tema di accertamento delle imposte dei redditi, la variazione del domicilio fiscale, indicata dal contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi o risultante da un altro atto comunicato all’Agenzia delle Entrate, costituisce atto idoneo a rendere noto all’Amministrazione il nuovo domicilio ai fini delle notificazioni, dovendo in ogni caso tale ius variandi essere esercitato in buona fede, nel rispetto del principio dell’affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario” .

Alla luce delle motivazioni che precedono, il Tribunale ha accolto integralmente la domanda del ricorrente annullando in toto l’avviso di addebito impugnato.

Conclusioni

La notifica è una fase essenziale del procedimento amministrativo. Infatti essa rappresenta la fase conclusiva di formazione degli atti impositivi e di regolare instaurazione del contraddittorio. Senza di essa, infatti, il contribuente non può essere in grado di conoscere la pretesa erariale nei propri riguardi e, quindi, di difendersi nel merito, contestando ovvero giustificando le proprie ragioni. Pertanto, ogni atto fiscale è legittimo solo se l’atto medesimo e prima ancora quelli pregressi e ad esso collegati ( atti presupposto ), gli siano stati validamente consegnati.

A titolo esplicativo, una cartella esattoriale è infatti nulla se non preceduta dalla notifica dell’avviso di accertamento, nell’ipotesi di una pretesa IRPEF; un’iscrizione di ipoteca è contestabile se prima non è stato spedito l’obbligatorio preavviso di iscrizione e, prima ancora di questo, il titolo esecutivo che il Fisco richiede in pagamento per il tramite dell’iscrizione cautelare di natura reale.

Da un lato ai sensi del comma 1 art. 60 d.P.R n. 600/1973 “la notifica non eseguita a mani proprie del contribuente deve essere fatta nel domicilio fiscale di quest’ultimo, che, in forza del precedente art. 58, secondo comma, per le persone fisiche residenti nel territorio coincide con il Comune nella cui anagrafe sono iscritte.”

Ebbene, a mente dell’art. 58 comma 3 d.P.R 600/1973, la variazione di residenza è opponibile all’Ufficio, senza obbligo di comunicarla, dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui detta variazione si è verificata ossia 30 giorni nell’ambito dello stesso comune. Tale disciplina è posta a garanzia dell’Amministrazione finanziaria, cui non può essere addossato l’onere di ricercare il contribuente fuori del suo domicilio (Cass. sen. nr. 13739/2017, 12264/2017 e 27129/2016-Ordinanza n.52 del 03.01.2019)..

Pertanto, da un lato è previsto l’obbligo per il contribuente di comunicare il trasferimento all’Agenzia delle Entrate. Se non lo fa, le notifiche sono valide anche al vecchio indirizzo, ma pur sempre entro i 60 giorni indicati dalla normativa indicata ossia 30 giorni nell’ambito dello stesso comune.

Dopo il 60 e/o 30 giorno dal trasferimento, anche le notifiche degli atti fiscali fatte in assenza della comunicazione all’Agenzia delle Entrate, devono avvenire al nuovo indirizzo, gravando dunque sul notificante l’onere di previamente accertare e documentare la effettiva residenza “attuale” del contribuente.

La normativa richiamata pertanto riconosce, per comprensibili motivi di interesse pubblico, un lasso di tempo “ragionevole” entro il quale consentire ed onerare l’Ente notificante di accertare la modifica di residenza, così evitando di aggravare eccessivamente la posizione del Fisco e richiedere un eccessivo sforzo di diligenza e di tempestività.

Successivamente ai 60e/o 30 gg, il ritardo diventa per così dire non scusabile, invalidando l’intera procedura di notificazione.

Nel caso in oggetto, poiché il contribuente aveva comunicato per tempo all’Agenzia Entrate il nuovo domicilio fiscale, quest’ultima aveva l’obbligo di notificare l’avviso di accertamento nell’eletto domicilio, onde non incorrere in ipotesi di nullità. È pertanto nulla dice la Cassazione richiamata nella sentenza esaminata, “ la  notifica dell’atto impositivo (per compiuta giacenza ai sensi dell’art. 8 della legge 890/1982), siccome eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto agli specifici fini ..”.

Diversa invece l’ipotesi in cui il messo notificatore dovesse, anche se per pura casualità, rinvenire il destinatario nell’immobile di vecchia residenza e consegnargli direttamente a mani l’atto; in tal caso, la nullità od irregolarità di notificazione sarebbe sanata per l’aver raggiunto l’obiettivo normativamente prefissato di giungere a conoscenza del destinatario, seppure in modo erroneo od irrituale. In tal caso infatti la notifica effettuata dal Fisco sarebbe pienamente valida ed efficace.

 

Sentenza collegata

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Donatella Attanasio

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