Notifica: è sempre nulla se non viene prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento del destinatario

Redazione 28/06/12

Biancamaria Consales

È la decisione della sesta sezione della Suprema Corte di cassazione, che, con ordinanza n. 10689 del 26 giugno 2012, si è pronunciata nei confronti del ricorso promosso dal Comune di Torino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, di accoglimento della domanda di un contribuente in relazione al pagamento dell’Ici di qualche anno addietro. Con tale decisione, infatti, la Corte di appello aveva respinto l’appello del Comune, ritenendo illegittima la pretesa impositiva dello stesso per omessa notifica del suo atto presupposto.

Nella fattispecie, la Corte territoriale aveva ritenuto illegittimo l’atto impugnato a causa della nullità della notifica del presupposto avviso di accertamento, stante la mancata prova del ricevimento dell’avviso da parte del destinatario.

Gli ermellini hanno ribadito che, in tema di notificazioni a mezzo posta, quando debba accertarsi il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, l’unico documento attestante la consegna a questi e la sua data, è l’avviso di ricevimento della raccomandata, la cui produzione in giudizio è onere che grava sulla parte notificante. Va tenuto conto, invece, che nelle ipotesi di notifica a mezzo posta, l’ufficiale postale, nel caso in cui non abbia potuto consegnare l’atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, dopo aver accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio ma è temporaneamente assente, deve rilasciare avviso al destinatario del deposito del piego nell’ufficio postale e provvedere alla compilazione dell’avviso di ricevimento che deve essere restituito con il piego al mittente compiuti inutilmente dieci giorni dal deposito.

Ne consegue che l’avviso di ricevimento, che non contenga alcuna menzione delle operazioni descritte, comporta la nullità della notificazione. Inoltre, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio. 

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento