Notifica PEC è valida solo con ricevuta di consegna

I giudici hanno chiarito che una notifica PEC può ritenersi completata solo in presenza della ricevuta di avvenuta consegna.

Chiara Schena 06/11/24
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La sentenza delle Sezioni Unite Civili, depositata il 5 novembre 2024, chiarisce e risolve un contrasto interpretativo sul perfezionamento della notifica PEC quando la casella postale del destinatario è satura. I giudici hanno chiarito che una notifica può ritenersi completata solo in presenza della ricevuta di avvenuta consegna. Con questa pronuncia, le Sezioni Unite civili tracciano i confini sulla procedura notificatoria e sulla responsabilità del destinatario.

Per un approfondimento, consigliamo: Pec con casella piena: la notifica non si perfeziona

Indice

1. La vicenda


Il caso di specie che ha portato all’intervento risolutorio delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione riguarda la validità di una notifica respinta a causa della “casella piena”. La vicenda è nata quando una società ha tentato di notificare una sentenza della corte d’appello di Roma tramite pec, ma l’invio è stato bloccato a causa della saturazione della casella del destinatario. La società notificante ha sostenuto che il destinatario avrebbe dovuto garantire uno spazio libero nella propria casella, adempiendo così all’obbligo di gestione del mezzo telematico. Secondo il notificante, la saturazione della casella, essendo imputabile al destinatario, doveva essere considerata come una sorta di “accettazione implicita” dell’atto, sufficiente a perfezionare la notifica anche in assenza della “Ricevuta di avvenuta consegna” (cd. principio di autoresponsabilità del destinatario).

2. Il contrasto giuridico sulla notifica pec


La questione si basa su due distinte visioni giurisprudenziali: il primo orientamento considerava la gestione della casella postale come un obbligo del destinatario, e quindi, in caso di mancata consegna a causa della pienezza postale, riteneva comunque valida la notifica. Questa visione, però, non trovava un fondamento normativo esplicito e si basava su una lettura estensiva della gestione della PEC, considerando la saturazione della casella una sorta di “accettazione implicita” dell’atto. Invece, il secondo orientamento, più restrittivo, sosteneva che l’onere di gestione della casella PEC non potesse sostituire la necessità della RdAC, senza la quale la notifica è incompleta. Fondato sull’art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 e sul D.P.R. n. 68 del 2005, questo orientamento trovava una giustificazione normativa : l’assenza della RdAC impedisce la prova certa che il destinatario abbia ricevuto l’atto.

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3. L’ordinanza della Terza Sezione e il rinvio alle Sezioni Unite


La questione è giunta all’attenzione delle Sezioni Unite Civili su impulso di un’ordinanza interlocutoria emessa dalla Terza Sez. Civile. In particolare, il chiarimento richiesto dai giudici remittenti aveva evidenziato che la legge non prevedesse equipollenti alla RdAC e che, in mancanza di questa ricevuta, il perfezionamento della notifica non potesse dirsi presunto. In base a quest’ordinanza, il principio di autoresponsabilità non può giustificare una lettura che equipari la saturazione della casella PEC a una presunta ricezione, poiché il sistema normativo vigente prevede espressamente che la notifica si perfezioni solo al momento della generazione della RdAC. A supporto di questa visione, la Terza Sezione ha richiamato norme come l’art. 149-bis c.p.c. e l’art. 16 del D.L. n. 179/2012, che, per il processo telematico, escludono il perfezionamento della notifica senza ricevuta.

Le Sezioni Unite: senza la RdAC la notifica è incompleta


Le Sezioni Unite della Cassazione hanno aderito all’interpretazione più garantista, stabilendo che la notifica via PEC si perfeziona solo in presenza della RdAC. La Corte ha chiarito che senza la conferma della consegna non vi è alcuna prova certa che l’atto sia entrato nella disponibilità del destinatario e che, pertanto, una casella PEC satura, pur imputabile al destinatario, non può sostituire la ricevuta di consegna. In definitiva, il principio di autoresponsabilità, quindi, non può derogare all’obbligo di conferma documentata dell’avvenuta consegna.

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5. Ripetizione della notifica


La sentenza stabilisce che qualora la notifica fallisca a causa della casella postale piena, il notificante è tenuto a ripetere la procedura attraverso le tradizionali misure previste dagli artt. 137 e ss. Per evitare il rischio di decadenza processuale, i giudici di legittimità hanno riconosciuto che il notificante può fare riferimento alla data della Ricevuta di Accettazione (RdA) come momento iniziale della notifica, a condizione che completi l’invio in tempi rapidi utilizzando le modalità ordinarie.

6. Principio di diritto


“Nel regime antecedente alla novella recata dal d.lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall’avvocato ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell’ipotesi di saturazione della casella  di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. “RdAC”). Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno  di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la  ricevuta  di  accettazione  della  originaria notificazione inviata a mezzo PEC”.

Chiara Schena

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