L’ordinanza n. 27677/2024 della Corte di Cassazione ha adottato una visione orientata alla sostanza, stabilendo che l’omesso deposito degli originali telematici, di per sé, non può invalidare la notifica se questa ha raggiunto il suo scopo e ha permesso il pieno esercizio del diritto di difesa.
Per approfondire, consulta: Deposito telematico della notifica via pec: basta il PDF
Indice
1. La vicenda processuale
Il caso trae origine da un appello notificato via PEC ma depositato in giudizio solo in formato PDF, senza i file telematici originali. La Corte d’appello ha dichiarato l’improcedibilità ritenendo che l’assenza degli originali non consentisse la verifica di conformità richiesta, un formalismo che però la Cassazione ha giudicato come superfluo.
2. Il principio di strumentalità delle forme
La Suprema Corte, richiamando il principio di “strumentalità delle forme”, ha ritenuto che l’applicazione rigida delle formalità processuali sia da evitare quando l’atto ha comunque raggiunto il convenuto senza comprometterne il diritto di difesa.
Questa lettura si inserisce in una linea giurisprudenziale che ha già preso forma negli ultimi anni con le sentenze n. 33601/2022 e n. 9269/2023, le quali avevano già ribadito come i difetti formali non bastino a invalidare un atto che ha comunque raggiunto il suo scopo. Con l’ordinanza n. 27677/2024, la Corte estende tale approccio anche alle notifiche via PEC, chiarendo che il deposito di una copia PDF può bastare se la controparte non contesta la conformità della notifica.
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3. Conformità della notifica
Il principio di strumentalità delle forme afferma che le formalità processuali devono servire l’effettività del diritto di difesa e non diventare barriere formali. Questo concetto non è nuovo, ma la sua applicazione al processo telematico assume qui una connotazione molto pratica: infatti, la Cassazione, richiamando l’art. 156 c.p.c., sostiene che il raggiungimento dello scopo dell’atto prevalga sulla forma, e che la notifica sia valida anche senza file originali se essa è pervenuta al destinatario in maniera comprensibile e non pregiudizievole.
La pronuncia si fonda su una logica di efficienza, per cui un processo digitale, in cui il deposito dell’originale telematico non sia indispensabile, deve essere gestito in modo celere e sostanziale. La Cassazione ha sottolineato che il deposito dei file originali è richiesto per garantire la conformità della notifica, ma in assenza di contestazioni da parte del destinatario, questo obbligo non deve trasformarsi in un vincolo assoluto.
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4. Ruolo sanante della costituzione della parte appellata
Tra i principi affermati nell’ordinanza n. 27677/2024 della I Sez. civ. della Cassazione emerge il ruolo sanante della costituzione della parte appellata nel caso di vizi formali via PEC. Questo principio rappresenta una tutela per l’efficacia e la semplicità del processo, valorizzando il comportamento processuale della parte ricevente che non solleva eccezioni rispetto alla regolarità formali. La Cassazione, quindi, ha sottolineato che, se un atto notificato raggiunge il destinatario e viene accettato senza contestazioni, i difetti formali dell’atto non possono compromettere il procedimento.
La Cassazione, richiamando implicitamente gli artt. 156 e 157 c.p.c., ha ribadito che l’assenza di contestazioni formali da parte del destinatario è in grado di dimostrare che il diritto alla difesa è stato pienamente rispettato. In questo modo, un atto notificato via PEC, anche se privo dei file telematici originali, non perde la sua validità se il destinatario non ne contesta la regolarità, ma anzi la ratifica accettandolo come conforme.
4. Conclusioni
La Cassazione ha posto così l’accento su un criterio che considera la “raggiungibilità dello scopo” dell’atto come prova sufficiente della sua regolarità, e vede nella costituzione della parte ricevente un implicito riconoscimento della validità della notifica.
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