Notificazione alle persone giuridiche (Cass. n. 14865/2012)

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Massima

Ai fini della notificazione alle persone giuridiche ed alle società non aventi personalità giuridica, l’erronea indicazione della persona fisica del rappresentante legale non dà luogo a nullità della notificazione, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., tranne che non vi sia incertezza sull’individuazione dell’ente destinatario dell’atto da notificare, non prevedendo l’art. 145 c.p.c. la necessaria indicazione della persona fisica del rappresentante dell’ente.

 

 

1. Questione

La società propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, è stata confermata l’inammissibilità del ricorso da questa proposto avverso cartella esattoriale relativa ad IVA, IRPEG ed IRAP del 1998 contestando la fondatezza della pretesa tributaria sul presupposto della omessa notificazione del prodromico avviso di accertamento.

Il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella sentenza della Commissione Tributaria e rigetta il ricorso, affermando il principio che “in ipotesi di notifica a persona giuridica, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., la consegna dell’atto ad un qualunque di lei dipendente, senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni, renda la notificazione nulla”, è manifestamente infondato: premesso, infatti, che la norma indicata non richiede affatto la previa ricerca, presso la sede della persona giuridica, del suo legale rappresentante, ai fini della regolarità della notificazione è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza; sicché, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno, nel senso che la prova dell’insussistenza di un rapporto siffatto non è adempiuto con la sola dimostrazione dell’inesistenza d’un rapporto di lavoro subordinato tra la persona in questione ed il destinatario della notifica, attesa la configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità”.

 

2. Orientamento giurisprudenziale maggioritario e notifica alle persone giuridiche

Va ribadito il principio già affermato da Cass. 3396/1987 secondo il quale la parte che chiede la notifica di atti ad una persona giuridica ha l’onere d’indicarne la denominazione e la sede (quali risultano dall’atto di costituzione e dallo statuto), in modo da consentire senza incertezza l’identificazione dell’ente destinatario della notifica, ma non è tenuta anche ad indicare, nè ad accertare preventivamente, la persona fisica che, in luogo del rappresentante legale, sia incaricata di ricevere la notifica stessa. Tale compito è infatti di spettanza dell’ufficiale giudiziario, il quale, peraltro, legittimamente, e senza bisogno di specifiche investigazioni, consegna l’atto, presso la sede dell’ente, al dipendente della persona giuridica ivi rinvenuto, in mancanza di contrarie dichiarazioni dello stesso, atteso che il disciplinare le modalità di ricezione degli atti in maniera che essi siano consegnati ad una persona fisica all’uopo incaricata, costituisce un onere del legale rappresentante della persona giuridica, che va adempiuto non con disposizioni meramente interne, ma in maniera tale da richiamare in modo chiaro ed immediato l’attenzione dell’ufficiale giudiziario, che diversamente può presumere, avuto anche riguardo alle concrete circostanze di fatto – e nella fattispecie la persona a cui il pubblico ufficiale ha consegnato l’atto tra l’altro aveva lo stesso cognome  indicato nella ragione sociale della società – che il soggetto rinvenuto nella sede legale dell’ente, dichiaratosi dipendente della medesima, sia tra i soggetti indicati dall’art. 145 c.p.c., come abilitati a ricevere la notificazione.

 

3. Rassegna giurisprudenziale

Ai fini dell’accertamento della validità della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale ad un imprenditore, ricevuta da persona diversa dall’imprenditore individuale o dal rappresentante della società, la quale si sia dichiarata “autorizzata al ritiro della posta”, deve presumersi che la qualità indicata, sostanzialmente equivalente a quella di “incaricato”, sia stata dichiarata proprio da chi ha ricevuto l’atto; ne consegue che, per vincere la presunzione derivante dalla consegna dell’atto a tale persona, che l’ha accettato nella qualità anzidetta, occorre provare che il consegnatario non era nè dipendente del notificando nè addetto alla sede dell’impresa per non aver ricevuto neppure un incarico provvisorio e precario (Cass. civ., Sez. I, 25/05/2001, n. 7113).

La disposizione dell’art. 46 c.c., secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima, vale anche in tema di notificazione con conseguente applicazione dell’art. 145 c.p.c. Pertanto ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica presso la sede legale o quella effettiva, è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica stessa da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, pure provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza. Sicché qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario o postale risulti, in alcune delle predette sedi, la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede stessa, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere suo dipendente, non era addetta neppure alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno (Cass. civ., Sez. III, 14/06/2005, n. 12754).

Ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145, comma 1, c.p.c.), è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria, non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. La prova dell’insussistenza di un rapporto siffatto, nel caso in cui il consegnatario si sia qualificato addetto alla ricezione degli atti per la persona giuridica destinataria, dev’essere fornita da quest’ultima ed il relativo onere non è adempiuto con la sola dimostrazione dell’insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra consegnatario ed ente destinatario della notifica, attesa l’accennata configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità. (Nella specie, nella quale la notificazione era avvenuta nelle mani di un soggetto di nazionalità araba presente presso la sede della società, qualificatosi come dipendente della medesima, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha ritenuto non ammissibile la prova tendente a dimostrare che nel periodo in questione nessuna persona di tale nazionalità prestasse servizio presso la società, sul presupposto che la ricezione del plico da parte del soggetto potesse risultare anche da altro incarico, provvisorio o precario, di ricevere le notificazioni presso la società). (Cass. civ., Sez. lavoro, 02/07/2010, n. 15798).

 

 

Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Sentenza collegata

37971-1.pdf 97kB

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Staiano Rocchina

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