Notificazione violazioni relative al codice della strada

Antonio Cocca 12/10/23

Nella procedura particolare di applicazione delle sanzioni prevista dal Codice della strada, la notificazione del verbale di accertamento ha una funzione equivalente alla contestazione immediata e cioè serve a consentire al trasgressore (o alla persona obbligata in solido) di prendere conoscenza dell’infrazione che gli viene attribuita, delle modalità di estinzione e, soprattutto, di approntare i mezzi a propria difesa se intende presentare ricorso.
Volume consigliato per approfondire: Prontuario delle Violazioni al Codice della Strada

Indice

1. La notificazione


La notificazione, diversamente da quanto accade nel caso della contestazione immediata, non impone la materiale consegna dell’atto nelle mani del destinatario, ma richiede il compimento di una sequenza di atti idonei a raggiungere il risultato della sua “conoscenza legale”.
Come la contestazione immediata, anche la notificazione rappresenta una condizione di procedibilità; infatti se non è effettuata nei termini previsti dal momento del compimento dell’illecito, l’intera procedura di irrogazione delle sanzioni viene a cadere e l’illecito diventa improcedibile.
Qualora sia impossibile contestare immediatamente la violazione ovvero sia comunque ammessa la contestazione differita della violazione rispetto al momento in cui è stata accertata, il verbale deve essere notificato al domicilio del trasgressore (se identificato) o dell’obbligato in solido entro 90 giorni (360 se risiede all’estero) dal momento in cui l’amministrazione procedente è in grado di identificarlo.
La notificazione va eseguita entro precisi termini perentori per cui, se eseguita oltre il termine previsto, determina l’annullabilità dell’intera procedura di irrogazione della sanzione.

2. Termini della notificazione


Qualora l’illecito non possa essere immediatamente contestato, il verbale deve essere notificato al trasgressore, entro 90 giorni dall’accertamento, se si tratta di trasgressore residente in Italia e 360 giorni dall’accertamento, se il trasgressore risiede all’estero; al responsabile in solido, entro 100 giorni dall’accertamento, se al trasgressore sia già stata contestata la violazione.
Qualora l’effettivo trasgressore, o altro soggetto obbligato in solido cui il verbale va notificato, sia identificato successivamente alla commissione della violazione, la notificazione deve essere effettuata entro i termini suddetti, contati però dal momento in cui è nota la loro identità.
I termini per la notifica sono sempre perentori per cui se avviene oltre i predetti termini, l’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue.
Secondo le regole generali in materia di procedimenti amministrativi, ai fini del calcolo del termine di cui sopra:

  • non si computa il giorno dell’accertamento ma si considera l’ultimo giorno utile;
  • se il termine scade in giorno festivo, questo è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo.

Qualora l’effettivo trasgressore, o altro soggetto obbligato in solido cui il verbale è notificato, è identificato successivamente alla commissione della violazione, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro 90 giorni decorrenti dalla data in cui risultano dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli e comunque, dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere all’identificazione.


Potrebbero interessarti anche:

3. Modalità di effettuazione della notificazione


La notificazione del verbale di accertamento di un illecito amministrativo stradale avviene mediante consegna al destinatario di una copia autentica del verbale redatto dall’agente accertatore. L’operazione di notifica è curata dall’ufficio da cui dipende l’accertatore.
La notificazione di verbali può avvenire con la spedizione di:

  • copia autentica dell’atto di accertamento compiuto dall’organo accertatore, ovvero copia informe dell’immagine del verbale redatto dall’organo accertatore;
  • atto realizzato a stampa con sistemi meccanizzati, contenente gli estremi del verbale, cioè tutti gli elementi del verbale indicati dal regolamento, con la sottoscrizione degli accertatori, o comunque con l’indicazione delle loro generalità.

Insieme alla copia del verbale di accertamento deve esserci una relazione di notificazione, contenente la dichiarazione del notificatore che attesta giorno e ora nei quali l’atto è stato notificato o consegnato all’ufficio postale per la spedizione.
Ai sensi dell’art. 201 C.d.S., il verbale deve essere notificato ai seguenti soggetti:

  • effettivo trasgressore, se identificato;
  • intestatario della carta di circolazione risultante dai pubblici registri, trattandosi di veicolo a motore, ovvero proprietario del rimorchio per complessi veicolari, quando il conducente-trasgressore non è identificato;
  • intestatario del certificato di circolazione o del contrassegno di identificazione quando trattasi di ciclomotore in cui il conducente trasgressore non è identificato;
  • genitore o tutore di minore o incapace, se non sono presenti al momento dell’accertamento dell’illecito.

Se residenza, dimora o domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non sono noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti obbligati in solido.
Nel caso di persone giuridiche, la notifica va effettuata presso la sede legale, che risulta dall’atto costitutivo, dallo statuto, dal registro delle persone giuridiche, dal registro delle imprese, ecc.  o presso la sede effettiva se diversa da quella legale.
Nel caso di enti privi di personalità giuridica (associazioni non riconosciute, comitati, società senza personalità giuridica, come società in nome collettivo e società in accomandita semplice), la notifica va effettuata presso la sede in cui essi svolgono attività in modo continuativo.
La notificazione è effettuata a mezzo di funzionari dell’amministrazione che ha accertato la violazione, organi che svolgono funzioni di polizia stradale, messi comunali, servizio postale.
La notificazione si perfeziona in momenti diversi in relazione ai diversi soggetti coinvolti:

  • per il notificante, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, al messo comunale o al servizio postale;
  • per il destinatario, invece, con la ricezione dell’atto notificato ovvero, in caso di impossibilità, con il compimento delle formalità richieste per la notifica ad assente o irreperibile.

Per l’amministrazione procedente, perciò, la consegna al trasgressore o all’obbligato in solido del verbale oltre i termini di legge non produce la decadenza dalla possibilità di applicare la sanzione, se la consegna dell’atto da notificare al soggetto che doveva realizzare l’operazione di notificazione è avvenuta prima della scadenza del termine stesso.
Se il destinatario della notifica non viene trovato né risulta dimorante presso il luogo indicato sui documenti di circolazione, l’organo di polizia stradale procedente o l’agente notificatore attiva un procedimento di notificazione fittizia che si conclude con la dichiarazione di notifica dell’atto anche se non è provato che il suo destinatario ne abbia avuto effettiva conoscenza. Il procedimento avviene con forme e modalità diverse a seconda del soggetto cui è affidata la notificazione:

  • quando la notificazione è effettuata attraverso organi di polizia o messi comunali, l’atto da notificare viene depositato presso la casa comunale del luogo di residenza e affisso al relativo Albo Pretorio; del deposito viene data comunicazione con raccomandata dalla cui spedizione il verbale si intende notificato;
  • quando la notificazione avviene a mezzo posta, l’addetto al servizio di recapito lascia un primo avviso e deposita l’atto presso l’ufficio postale da cui dipende, che provvede ad inviare una seconda raccomandata che dà avviso dell’avvenuto deposito, decorsi 10 giorni dal quale l’atto si intende notificato.

Sono poste a carico del trasgressore tutte le spese sostenute dall’amministrazione,  da cui dipende chi ha redatto il verbale  per:

  • accertare il trasgressore: spese sostenute per lo sviluppo e la stampa di fotografie o altro materiale di consumo utilizzato per l’accertamento mediante apparecchi di rilevamento automatico;
  • notificare il verbale, cioè spese postali, compensi per i messi comunali, ecc.

4. Notificazione a cura degli organi di polizia o dei messi comunali


La notifica del verbale di contestazione può essere effettuata da persone che svolgono funzioni di polizia stradale da messi comunali o da funzionari dell’ufficio accertatore.
Il verbale è consegnato in un plico chiuso nelle mani del destinatario, del familiare o di altra persona abilitata. In caso di assenza o rifiuto, un avviso affisso sulla porta dell’abitazione, al quale segue raccomandata A/R, informa dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’Albo del comune.
Quando la notificazione è effettuata a mezzo di organi che espletano servizi di polizia stradale o attraverso messi comunali, sono applicabili le norme del Codice di procedura civile che disciplinano la materia.
La notificazione può essere compiuta attraverso gli agenti dipendenti dall’ufficio o comando che ha formato il verbale ovvero da altri organi di polizia stradale.
L’effettuazione della notifica del verbale di contestazione è possibile attraverso i messi comunali solo quando non è possibile eseguirla utilmente ricorrendo al servizio postale o ad altre forme di notificazione previste dalla legge.
Per il notificante, la notifica per mezzo del messo comunale si perfeziona al momento della consegna del plico al messo comunale stesso. Per il destinatario, invece, la notifica si perfeziona quando egli stesso o altra persona idonea riceve l’atto oppure, in caso di impossibilità della consegna, nel momento in cui al destinatario è stato inviato l’avviso di deposito del verbale presso la casa comunale del luogo di residenza, risultante dai documenti di circolazione o dai pubblici registri.

5. Notificazione tramite il servizio postale


La notificazione si qualifica a mezzo posta quando si applicano le norme che regolano le notifiche a cura del servizio postale.
La notificazione a mezzo posta è sempre consentita per le pubbliche amministrazioni e può avvenire in ogni circostanza, sia per notifiche nel comune in cui opera l’organo accertatore, sia fuori di esso ed è considerata dall’art. 201 C.d.S. alternativa o integrativa della procedura di notificazione direttamente realizzata dai funzionari dipendenti degli uffici di polizia stradale che hanno predisposto gli atti da notificare o dai messi comunali.
Al procedimento di notificazione del verbale a mezzo posta si applicano le disposizioni specifiche e, solo residualmente, ove non diversamente regolamentato, quelle del Codice di procedura civile.
L’agente postale consegna il plico postale nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
La notificazione si intende effettuata nel momento in cui il plico è recapitato al destinatario anche se questi non ha voluto prelevarlo ovvero se, pur prelevandolo, non ha voluto sottoscrivere l’avviso di ricevimento o il registro di consegna. L’attestazione dell’avvenuta operazione di notificazione redatta dall’agente postale, infatti, fa a tutti gli effetti piena prova del loro compimento.
Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il plico è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare:

  • ad una persona di famiglia anche convivente in modo temporaneo, ovvero addetta alla casa o al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni;
  • in mancanza delle persone suindicate, al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

Se uno dei soggetti sopraindicati ha accettato di prendere il plico, anche senza firmare il registro o l’avviso di ricevimento, il verbale si intende notificato nel momento in cui il plico è recapitato.
Quando il plico raccomandato, per qualsiasi causa, non è stato consegnato al destinatario ma ad altra persona abilitata a riceverlo, l’agente postale, che ha provveduto alla notifica, deve inviare al destinatario una seconda raccomanda contenente l’avviso che la prima è stata notificata, con l’indicazione della persona alla quale il plico è stato consegnato. L’avviso è spedito con raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento. Dell’invio della raccomandata di avviso deve essere fatta specifica menzione sull’avviso di ricevimento della prima raccomandata che contiene l’attestazione dell’avvenuta consegna del plico a persona diversa.
La prova dell’avvenuta notificazione è costituita solo dall’avviso di ricevimento, sottoscritto dal destinatario stesso o da altra persona che ritira la raccomandata per suo conto.
La notificazione si intende “validamente effettuata” alla residenza o al domicilio del destinatario risultante dai dati dei pubblici registri trascritti sui documenti di circolazione. Ai fini del computo dei termini concessi alle parti per l’adempimento degli obblighi o per l’esercizio dei diritti corrispondenti, occorre tuttavia evidenziare che il momento in cui la notifica si perfeziona è diverso; si distingue, infatti, tra effetti prodotti verso il mittente e verso il destinatario:

  • per l’organo di polizia che procede alla notificazione, questa si considera compiuta dal momento in cui il plico postale è trasmesso e ricevuto dal servizio postale;
  • per il destinatario, invece, salvo il caso di compiuta giacenza, la notificazione avviene non alla spedizione del plico ma alla data in cui questo perviene al suo domicilio.

Quindi, la notifica si considera effettuata al momento della sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del destinatario o di altra persona abilitata a riceverlo; ovvero dalla sottoscrizione dello stesso da parte dell’agente postale, quando il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l’avviso, pur ricevendo il plico, ovvero se il destinatario rifiuta sia di ricevere il plico sia di firmare il registro di consegna.
Quando è stata effettuata nei confronti di una persona diversa dal destinatario, la notifica si perfeziona al momento della consegna del plico alla persona abilitata a riceverlo. L’avviso dell’avvenuta consegna che deve essere successivamente inviato al destinatario, infatti, non condiziona le modalità di notificazione che, secondo regole del CPC, è validamente compiuta con la consegna alla persona abilitata a ricevere il plico postale.
Se l’agente postale non può effettuare la consegna del plico raccomandato al destinatario o alle altre persone che possono riceverlo in sua vece, il plico è subito depositato nell’ufficio postale e viene attivata la procedura di notificazione per compiuta giacenza, che prevede specifici adempimenti.
La procedura del deposito del plico per notificarlo attraverso la compiuta giacenza, viene attivata se l’agente postale non può recapitarlo:

  • perché le persone abilitate a ricevere il plico in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna;
  • per temporanea assenza del destinatario o per sua irreperibilità;
  • per mancanza, inidoneità o assenza delle persone che possono riceverlo in sua vece presso il domicilio indicato.

Deposito del plico e invio della “seconda raccomandata” a cura dell’agente postale.
Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della seconda raccomandata, indicante la giacenza del plico all’ufficio postale, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, la notificazione si ha per eseguita.
Nel caso, invece, che durante la permanenza del plico presso l’ufficio postale il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, la notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro del plico.
Anche per la notificazione per compiuta giacenza, tuttavia, ai fini dell’adempimento degli obblighi del notificante, la notificazione si ha per avvenuta al momento del deposito del plico all’ufficio postale.
Nel caso di cambiamento di residenza o di dimora o di domicilio del destinatario rispetto a quello indicato nel verbale, la procedura della compiuta giacenza non può essere attivata dall’agente postale.
In caso di irreperibilità del destinatario, l’agente postale incaricato indica la situazione di fatto che ha rilevato sull’avviso di ricevimento, con annotazione autografa datata e sottoscritta  ed è restituito al mittente col plico raccomandato contenente il verbale.
In questo caso l’amministrazione deve necessariamente provvedere alla notifica del verbale attraverso il deposito del plico chiuso nella casa comunale e l’affissione del relativo avviso di deposito all’Albo comunale. Perciò devono essere adempiute le seguenti formalità:

  • deposito di una copia dell’atto presso la sede del comune dove doveva effettuarsi la notifica; il verbale deve essere contenuto in un  plico chiuso e sigillato all’esterno del quale non devono essere apposti segni di riconoscimento che consentano di identificarne il contenuto;
  • affissione dell’avviso di deposito all’Albo del comune;
  • spedizione di una lettera raccomandata con cui si comunica al destinatario il deposito suddetto.

L’atto si considera notificato con la spedizione della raccomandata con l’avviso di deposito.
Le spese di spedizione del plico sono a carico del destinatario ma, di norma, sono anticipate dall’ufficio che effettua la notificazione e poi recuperate insieme alla somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa.
Anche i costi derivanti dalla spedizione della seconda raccomandata e del relativo avviso di ricevimento sono posti a carico del destinatario dell’atto da notificare. Anche tali spese, tuttavia, sono anticipate dall’organo procedente secondo le previsioni tariffarie vigenti.

6. Notificazione tramite posta elettronica certificata (PEC)


Il decreto ministeriale (Ministero dell’Interno, DM del 18.12.2017) ha introdotto la possibilità di notificare i  verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata. Tale modalità viene di fatto considerata obbligatoria dal 2018 nei confronti dei soggetti che hanno un domicilio digitale registrato presso gli elenchi pubblici, come imprese, professionisti e Pubbliche amministrazioni.
La notificazione dei verbali di contestazione si effettua nel rispetto dei termini previsti nei confronti:

  • di colui che ha commesso la violazione, se è stato fermato ed identificato al momento dell’accertamento dell’illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC, o abbia un domicilio digitale;
  • del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, o di un altro soggetto obbligato in solido con l’autore della violazione del codice della strada, quando abbia domicilio digitale, o abbia, comunque, fornito un indirizzo PEC all’organo di polizia procedente, in occasione dell’attività di accertamento dell’illecito.

Nel caso che non sia stato comunicato al momento della contestazione, l’indirizzo PEC dell’autore della violazione, o qualora la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell’accertamento dell’illecito, l’indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro soggetto, deve essere ricercato dall’ufficio da cui dipende l’organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso. Il messaggio PEC, inviato al destinatario del verbale di contestazione, deve contenere nell’oggetto la dizione “di atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada” ed in allegato:
1. una relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, in cui devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:

  • la denominazione esatta e l’indirizzo dell’amministrazione e della sua articolazione periferica che ha provveduto alla spedizione dell’atto;
  • l’indicazione del responsabile del procedimento di notificazione nonché, se diverso, di chi ha curato la redazione dell’atto notificato;
  • l’indirizzo ed il telefono dell’ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto di accesso;
  • l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati e l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto ovvero le modalità con le quali è stato comunicato dal destinatario;

2. copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione, se l’originale è formato su supporto analogico, con attestazione di conformità all’originale, sottoscritta con firma digitale, o un duplicato o copia informatica di documento informatico del verbale di contestazione con attestazione di conformità all’originale, sottoscritta con firma digitale;
3. ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa ovvero ogni altro diritto o interesse tutelato.
Gli allegati o i documenti informatici che contengono degli allegati devono essere sottoscritti con firma digitale e trasmessi con formati aperti, standard e documentati.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni e dei termini indicati nel codice della strada, gli atti si considerano spediti, per gli organi di polizia stradale, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e notificati ai destinatari, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC.
La ricevuta di avvenuta consegna fa in ogni caso piena prova dell’avvenuta notificazione del contenuto del messaggio ad essa allegato. Qualora la notificazione, mediante PEC, non sia possibile per causa imputabile al destinatario, il soggetto notificante estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati, della ricevuta di accettazione e dell’avviso di mancata consegna, o di qualsiasi altra documentazione di avviso di mancata consegna, ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti ed effettua la notifica nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del Codice della Strada, con oneri a carico del destinatario.
Qualora la notificazione mediante PEC non sia possibile per qualsiasi altra causa, la procedura di notificazione avviene nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario

Volume consigliato

Antonio Cocca

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento