Le notificazioni all’imputato detenuto, anche se ristretto in luogo diverso da un istituto penitenziario o “per altra causa”, vanno sempre eseguite mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio.
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Indice
1. La questione: consegna delle notificazioni
La Corte di Appello di Lecce dichiarava inammissibile, perché tardivo, un appello proposto nell’interesse di un imputato avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale della stessa città.
Ciò posto, avverso l’ordinanza emessa dalla Corte territoriale salentina il difensore dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge, atteso che l’estratto contumaciale della sentenza di primo grado era stato notificato non nel luogo di sottoposizione agli arresti domiciliari, ma al difensore dell’imputato, non essendo andato a buon fine il tentativo di notifica nel domicilio eletto.
Pertanto, secondo il ricorrente, sarebbe stato onere del Tribunale disporre ricerche al fine di reperirlo e notificargli la sentenza emessa nella sua contumacia dal momento che, in difetto di rituale notifica, la Corte di Appello non avrebbe potuto ritenere tardivamente proposto l’appello.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il ricorso summenzionato era reputato infondato.
In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatta conclusione sulla scorta di quell’arresto giurisprudenziale, espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 12778 del 27/02/2020, secondo cui le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, fermo restando che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell’imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto “per altra causa”, purché, però, lo stato di detenzione risulti dagli atti.
La Suprema Corte, pertanto, rigettava il ricorso proposto e condannava l’impugnante al pagamento delle spese processuali.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che le notificazioni all’imputato detenuto, anche se ristretto in luogo diverso da un istituto penitenziario o “per altra causa”, vanno sempre eseguite mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio.
In particolare, i giudici di piazza Cavour addivenivano a siffatta considerazione giuridica, come appena visto, alla luce di un precedente arresto giurisprudenziale con cui le Sezioni unite hanno in modo non dissimile postulato che le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, fermo restando che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell’imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto “per altra causa”, purché, però, lo stato di detenzione risulti dagli atti.
Di conseguenza, ove si verifichi una di queste situazioni, è sconsigliabile sostenere il difetto di notificazioni (come avvenuto nel caso di specie).
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
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