Notificazioni via pec: i casi di nullità

Redazione 06/02/18
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L’irritualità della notificazione di un atto a mezzo della posta elettronica e suoi effetti

Il caso all’esame delle Sezioni Unite concerne la valutazione della tempestività della rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione alla parte intimata, rinnovazione ordinata dalla Corte per la riscontrata nullità della prima notificazione effettuata dal ricorrente. L’ordinanza interlocutoria della sesta sezione che ha disposto l’incombente della rinnovazione ha fissato al ricorrente il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della medesima ordinanza. Non avendo il ricorrente eletto domicilio in Roma, ma avendo indicato il proprio numero di fax, la comunicazione dell’ordinanza è stata effettuata, in data 11 novembre 2014, presso la cancelleria della Corte di Cassazione e, successivamente, il 13 aprile 2015, a mezzo fax. La rinnovazione della notificazione non rispetta il termine perentorio (e il ricorso è inammissibile) se si deve avere riguardo alla prima comunicazione, ritenendo cioè valida, e idonea a far decorrere il termine, quella eseguita presso la cancelleria di questa Corte, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2. Viceversa lo rispetta (con conseguente ammissibilità del ricorso) se si deve fare riferimento soltanto alla comunicazione successiva avvenuta a mezzo fax.

L’interrogativo che si pone è se, in mancanza di elezione del domicilio in Roma da parte del ricorrente, persista la validità esclusiva della comunicazione in cancelleria, prevista dall’art. 366 c.p.c., comma 2, del provvedimento interlocutorio, pronunciato in udienza pubblica o nell’adunanza in camera di consiglio ovvero adottato a seguito di queste, che fissa termini perentori al destinatario della comunicazione,
e tanto alla stregua delle innovazioni introdotte dall’attuale ultimo comma del medesimo art. 366, sostituito dalla l. 12 novembre 2011,
n. 183, art. 25, comma 1, lett. i), n. 2), con richiamo all’art. 136 c.p.c., commi 2 e 3, una volta che in ricorso (o in controricorso) sia stato anche soltanto
indicato il numero di fax.

Il consiglio operativo per il Professionista

L’irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in “estensione.doc”, anziché “formato.pdf”) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. Nel procedimento di cassazione, ai sensi degli artt. 136 e 366 c.p.c., in virtù di un’interpretazione orientata all’effettività del diritto di difesa e alla ragionevole durata del processo, il cancelliere può eseguire la comunicazione dei provvedimenti tramite deposito in cancelleria (sempre che il difensore non abbia eletto domicilio in Roma) solo se non è andata a buon fine la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, né quella via fax. (Fattispecie anteriore alla disciplina sulle comunicazioni telematiche obbligatorie ex art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012, divenuta operativa riguardo al procedimento di cassazione dal 15 febbraio 2016 per effetto di d.m. 19 gennaio 2016) (Cassazione civile, S.U., 31 maggio 2016, n. 11383).

Sul piano dell’interpretazione costituzionalmente orientata, occorre osservare che l’introduzione di una modalità di comunicazione particolarmente rapida ed economica – la trasmissione del biglietto di cancelleria a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax – mira non soltanto a soddisfare un’esigenza di semplificazione e di risparmio di tempi e di attività negli adempimenti di cancelleria, al fine di raggiungere l’obiettivo della ragionevole durata del processo. Essa concorre anche ad un significativo miglioramento delle garanzie di informazione, funzionali all’esercizio effettivo del diritto di difesa, perché attribuisce al difensore della parte il diritto di ricevere un’informazione diretta dei provvedimenti comunicati dalla cancelleria, anche se non ha eletto domicilio in Roma (S.U., 24 giugno 2011, n. 13908).

I presenti contributi sono tratti da

 

 

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