L’articolo 25-bis della legge di conversione del decreto cd. PNRR disciplina l’impiego di mezzi telematici per le notifiche di atti civili, amministrativi e stragiudiziali. Si consente agli avvocati la notificazione di atti giudiziali e stragiudiziali tramite un invio postale generato con mezzi telematici.
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Indice
1. La novità sugli invii postali
L’articolo 25-bis (“Disposizioni per favorire l’impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati”) è stato introdotto durante l’esame parlamentare di conversione del decreto PNRR in legge (Legge 29 aprile 2024, n. 56 che reca la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”), e contiene una disposizione preordinata ad autorizzare gli avvocati la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali tramite un invio postale generato con mezzi telematici. Il testo, nella finalità di semplificare il procedimento di notificazione e favorire il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento del sistema giudiziario, funzionali all’attuazione del PNRR, novella l’articolo 3, sulle modalità della notificazione per mezzo del servizio postale, della legge n. 53 del 1994, la quale disciplina la facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati per mezzo del servizio postale o mediante posta elettronica certificata, inserendovi il comma 2-bis. Consigliamo anche per approfondire l’aggiornamento della formula nella sezione online del volume Formulario commentato del Nuovo Processo civile 2024
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2. Il procedimento delle notifiche avvocati
La novella in parola consente agli avvocati la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali mediante un invio postale generato con mezzi telematici, prevedendo che il notificante nella relazione di notificazione debba dare atto delle modalità dell’invio, indicare generalità e residenza, dimora o domicilio del destinatario, il domicilio del notificante, il numero del registro cronologico di cui all’art. 8, come anche i dati previsti dal comma 2. L’atto deve essere sottoscritto dal notificante nel rispetto della normativa processuale, anche regolamentare, sulla sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti informatici.
3. Il ruolo dell’ufficiale postale
Il documento informatico deve essere munito della firma digitale ovvero del sigillo elettronico qualificato apposti dall’ufficiale postale, il quale provvede a stampare la copia da notificare e l’avviso di ricevimento, contenente le indicazioni di cui al comma 2, nonché a confezionare il piego raccomandato, riportando su ogni pagina il numero identificativo e attestando la conformità della copia.
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