Notifiche mediante pec: quali atti possono essere inviati?
L’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 ha modificato l’art. 26 del D. p. r. 29/09/1973, n.60, consentendo la notifica delle cartelle esattoriali e degli atti successivi (quali i pignoramenti) mediante la posta elettronica certificata.
Dalla normativa su richiamata la notificazione a mezzo posta elettronica certificata si configura quale modalità esclusiva di notifica per un numero chiuso di soggetti. Essi sono, nella specie: i) le imprese individuali; ii) quelle costituite in forma societaria; iii) i professionisti iscritti in albi o elenchi. Residualmente la norma prevede tale possibilità di notificazione “per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta”.
Nella pratica non è infrequente per chi possiede una casella pec, per ragioni legate all’esercizio di una professione o di una impresa individuale, vedersi pervenire la notifica di un atto tributario per carichi fiscali di natura personale, ovvero non ricollegabili all’attività professionale o di impresa. Ci si pone pertanto il problema se tale forma di notificazione di atti esattoriali sia legittima anche per imposte e tributi diversi da quelli derivanti dall’esercizio di una professione o di un’impresa. Ciò segnatamente nel caso in cui una casella di posta certificata sia al servizio di un’impresa individuale o un professionista. Indubbiamente alcuna problematica si pone per il caso in cui l’imprenditore o il professionista abbia fatto richiesta di notificazione quale persona fisica sull’indirizzo pec che possiede per l’esercizio della sua attività. Quid iuris invece nell’ipotesi in cui non sia stato espressamente prestato questo consenso?
A sommesso avviso di chi scrive la ratio della norma richiamata, nell’individuare la tipologia di soggetti (imprese esercitate in forma individuale e/o societaria, professionisti iscritti in albi o elenchi) destinatari della notifica a mezzo p. e. c., delimita altresì il perimetro dei carichi fiscali che possano dar luogo a cartelle e/o a successivi atti esecutivi esattoriali da portare a giuridica conoscenza con la posta elettronica certificata: ovvero tutte quelle imposte e quei tributi cui il contribuente è obbligato per l’esercizio di un’impresa (individuale o in forma societaria) o di una professione che comporti l’iscrizione in un albo o in un elenco.
A mente di questa interpretazione, resterebbero esclusi dalla facoltà in capo all’Ente impositore di notificazione a mezzo p. e. c. tutte quelle obbligazioni che riguardino il contribuente non quale imprenditore individuale o professionista, bensì quale persona fisica quisque e populo. Diversamente argomentando, la prima parte della norma confliggerebbe con la successiva disposizione, che onera l’amministrazione a notificare a mezzo p. e. c. alle sole persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata che ne facciano comunque richiesta. Questa interpretazione restrittiva, che scaturisce dalla tradizionale distinzione tra obbligazioni contratte nell’esercizio dell’impresa e obbligazioni della persona fisica/consumatore, sembrerebbe trovare ingresso nella giurisprudenza.
La giurisprudenza rilevante
A tal fine si segnala l’Ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione civile, del 29.11.2017 che – in accoglimento di un’opposizione agli atti esecutivi proposta sulla scorta delle motivazioni sopra delineate – ha sospeso un’esecuzione intrapresa dall’Agenzia delle entrate – Riscossione. In particolare il G. I. ha ritenuto che “la notifica é avvenuta a mezzo PEC a omissis e non all’odierno opponente persona fisica. Nella specie la norma di riferimento é l’art. 26 del D.p.r. 29/09/1973 n.602 cosi come modificata dall’art.15, comma 1 del decreto legislativo 24/09/2015, n.159 (…) che individua tassativamente destinatari in via esclusiva della notifica a mezzo PEC tra cui non é annoverabile l’attuale opponente”.
Senza dubbio evoluzione tecnologica e semplificazione amministrativa debbono coesistere e contemperarsi con le opportune garanzie difensive per il contribuente, specialmente quale persona fisica. Ci si augura pertanto che tale indirizzo orienti costantemente la giurisprudenza ordinaria e tributaria, anche in considerazione delle problematiche già evidenziate, inerenti il sistema pec. Questo, a differenza dei tradizionali procedimenti di notifica (quali la raccomandata postale), non garantisce che il documento sia stato consegnato al destinatario atteso che, tramite le ricevute di accettazione e consegna, il gestore del sistema è in grado di garantire la sola disponibilità dello stesso nella casella di posta elettronica del destinatario, mentre non può garantire l’effettiva apertura e lettura del messaggio.
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