Notifiche tramite pec: valida se la casella è piena

Redazione 07/12/17

Notifiche pec: è colpa dell’Avvocato se la casella è piena

La terza sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 54141 dello scorso 24 novembre, in materia di notifiche a mezzo pec, affermando che è responsabilità dell’avvocato la mancata consegna della posta a causa della saturazione della casella mail. Il professionista, infatti, dovrebbe munirsi di un sistema di alert che lo avvisi della saturazione, proprio per evitare situazioni del tipo di quello oggetto di causa. Nel caso di specie, il difensore lamentava la mancata ricezione della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale, alla quale dunque, non compariva.

Peraltro, trattandosi di procedimento penale, la mancata comparizione del difensore e delle parti all’udienza camerale è causa di nullità assoluta della stessa, la quale deve dunque essere nuovamente celebrata, ai sensi dell’art. 178 c.p.p.. Tuttavia, nello specifico caso, non può dirsi sussistente tale nullità, essendo esclusivamente responsabilità del professionista la sua mancata partecipazione al processo.

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I nuovi compensi degli avvocati

L’opera consiste, con disamina limitata alla professione forense, in un commento sistematico del Decreto Ministeriale 20 luglio 2012 n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27). L’autore vi espone l’analisi delle nuove disposizioni, descrivendo i criteri guida dettati ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi degli avvocati, con specifico riferimento alle diverse fasi processuali nelle quali ora l’attività forense è stata segmentata. In più punti viene, inoltre, operato un raffronto fra le proposte elaborate dalla Commissione Tariffe del C.N.F., da questo poi avanzate al Ministero, e le soluzioni adottate nel decreto ministeriale. L’opera è completata da un’ampia appendice, che riporta la Relazione illustrativa del D.M., le più significative Osservazioni dell’Ufficio Studi del C.N.F., i testi da questo proposti quali fac-simile dei disciplinari d’incarico e numerose simulazioni di parcelle, utili a consentire la formulazione di preventivi ragionati e la definizione convenzionale di compensi congrui, elaborate dall’autore assumendo a criterio guida il metodo a suo tempo proposto dal C.N.F. , consistente nell’accorpare, per ciascuna fase processuale, i diritti e gli onorari desumibili dalla previgente tariffa ed adeguando gli importi ottenuti con la rivalutazione monetaria. – Mancata descrizione dell’attività stragiudiziale. – Consulenza, assistenza, assistenza continuativa. – La rilevanza del numero delle ore impiegate. – L’aumento del compenso in caso di conciliazione. – Le macro-fasi processuali. – I criteri per valutare le prestazioni in ambito civile. – La difesa di più soggetti. – L’aumento del compenso in caso di conciliazione. – Valutazione negativa delle condotte abusive. – Il valore delle controversie civili. – Il valore delle cause amministrative. – Il valore indeterminabile. – Innovativa diversità di disciplina fra arbitrati rituali e irrituali. – I limiti delle responsabilità dell’avvocato nell’esercizio dei diritti del cliente. – Le conseguenze dell’eventuale inadempimento. – Le fasi processuali e le prestazioni comprese in esse. – L’esecuzione come “fase” anziché come “processo”. – I moltiplicatori per la difesa di più soggetti e per la “class-action”. – Inclusione delle prestazioni accessorie e delle trasferte. – Le controversie d’importo superiore a euro 1.500.000. – Problemi e soluzioni per il decreto ingiuntivo ed il precetto. – Le macro-fasi del processo penale. – L’incarico non portato a termine e la sopravvenienza di una causa estintiva del reato. – I criteri di valutazione dell’attività difensiva in materia penale. – La difesa di più persone. – La riduzione fino a metà dei compensi in caso di difesa d’ufficio di minori e della metà in caso di patrocinio a spese dello Stato. – Valutazione negativa delle condotte dilatorie.

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Il perfezionamento della notifica

Dagli atti emergeva che la cancelleria aveva tentato per ben tre volte di comunicare l’atto all’avvocato; da accertamenti compiuti, veniva poi rilevato che la mancata ricezione del messaggio dipendeva dalla saturazione della casella pec del medesimo, ritenuto il solo responsabile della mancata adozione di un sistema automatico di avviso.

La legge prevede che nel caso in cui la notifica non vada a buon fine, alla medesima si provvede con il solo deposito in cancelleria (l’art. 16, comma 6, d.l. n. 179 del 2012). Pertanto, se il difensore, come nel caso di specie, non si reca presso gli uffici appositi, non verrà comunque a conoscenza dell’atto oggetto di notifica. Nella fattispecie de qua, la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale si era perfezionato, avendo provveduto il funzionario al deposito, dopo aver verificato l’impossibilità di trasmettere l’atto al destinatario.

La Suprema Corte si è dunque trovata di fronte ad un’ipotesi di responsabilità dell’avvocato, che dovrà peraltro rispondere ai propri assistiti per non aver svolto diligentemente l’incarico conferito.

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