Il profluvio novellistico delle riforme attuate dal guardasigilli Carlo Nordio non si arresta con l’ultima imponente riforma sostanziale e processuale, nota per l’abrogazione del delitto di abuso d’ufficio ex articolo 323[1] c.p.
Le recentissime disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport[2], offrono un quadro di riferimento compiuto sugli interventi di accelerazione del giudizio di cassazione per la trattazione orale e i motivi aggiunti, introducendo termini più ridotti.
La pubblicazione in Gazzetta ufficiale, serie generale nr.194, del 20 agosto 2024 della legge 8 agosto 2024, nr.120, recante conversione in legge con modificazioni del decreto legge 29 giugno 2024, nr.89 ed entrata in vigore il 21 agosto ultimo scorso, sancisce modifiche consistenti al Codice di procedura penale con particolare riferimento al versante del giudizio di legittimità. Essa presenta aspetti innovativi che non possono essere ignorati dall’operatore pratico e dallo studioso del processo penale. Per avere un quadro unitario delle diverse riforme che si sono susseguite nel tempo, si consiglia il seguente volume: Le riforme della giustizia penale
Indice
1. Ritocchi al Codice di procedura penale
La legge in disamina novella gli articoli 610 e 611 del codice di procedura penale[3] nell’ambito del giudizio di cassazione, funzionali a garantire maggiore efficienza del procedimento penale per il tramite di una revisione dei tempi e delle modalità previste per le richieste di trattazione orale del ricorso. La relazione illustrativa di accompagnamento alla legge è chiara sul punto.
Le modifiche sono legate all’applicazione della nuova disciplina del procedimento di legittimità introdotta dalla riforma Cartabia (decreto legislativo nr.150 del 2022)[4] che ha previsto il ricorso al rito cartolare, per le impugnazioni proposte all’indomani della data del 30 giugno 2024. In particolare, l’articolo 35, comma1, lettera a) del decreto legislativo 150 cit., è intervenuto sulla forma del giudizio di legittimità, stabilendo che la trattazione dei ricorsi innanzi alla Suprema Corte avviene ordinariamente in camera di consiglio, con contraddittorio scritto e senza intervento delle parti, ex articolo 611 comma 1 c.p.p.; è fatta salva la facoltà del procuratore generale e dei difensori, di richiedere la trattazione del ricorso in pubblica udienza ovvero con procedimento camerale partecipato dalle parti.
Volendo approfondire, il comma 1-bis dell’articolo 611 c.p.p. stabilisce che il P.G. e i difensori possono richiedere la trattazione in pubblica udienza, dei ricorsi contro le sentenze pronunciate in dibattimento, o nel giudizio abbreviato, e la trattazione camerale con la partecipazione delle parti[5] dei ricorsi, per i quali la legge prevede la trattazione camerale ex articolo 127[6] c.p.p., ovvero dei ricorsi avverso le sentenze di appello pronunciate col rito camerale non partecipato ex articolo 598-bis[7] c.p.p. tranne che, in quest’ultimo caso, l’appello abbia avuto per oggetto solo la specie o la misura della pena, anche con riferimento alla comparazione tra circostanze, l’applicabilità delle attenuanti generiche, di pene sostitutive, delle sospensioni condizionale o della non menzione.
Il comma 1 modifica l’articolo 610[8] del Codice di procedura penale al comma 5, per coordinare la disciplina recata dalla riforma citata del procedimento di cassazione con le disposizioni regolatrici tempi e contenuti dell’avviso di fissazione dell’udienza. Precisamente si è previsto quanto qui di seguito riportato.
L’avviso al P.G. e ai difensori, cui la cancelleria deve provvedere almeno 30 giorni prima dell’udienza, deve contenere l’avvertimento che il ricorso sarà deciso cameralmente senza la presenza delle parti; salvo quanto previsto dall’articolo 611, comma 1-bis, lettera a)[9] c.p.p.. Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127[10] c.p.p., ossia cameralmente con la partecipazione delle parti, il termine per l’avviso è ridotto ad almeno 20 giorni prima dell’udienza[11].
Il comma 2 novella l’articolo 611 c.p.p. sul procedimento in camera di consiglio. Lo novella nelle lettere di cui alle lettere a), b) e c) di cui la fattispecie processuale è composta. La lettera a) interviene sul comma 1 dell’articolo 611 c.p.p. differenziando i termini del procedimento a seconda che la trattazione avvenga cameralmente senza la partecipazione delle parti, ovvero in forme partecipate ex articolo 127[12] c.p.p.. In ipotesi di trattazione camerale senza la partecipazione delle parti rimane ferma la previgente disciplina in virtù della quale fino a 15 giorni prima dell’udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a 5 giorni prima, memorie di replica. Nell’ipotesi camerale partecipata viene previsto che il termine per la presentazione di nuovi motivi e memorie sia ridotto da 15 a 10 giorni e quello per le memorie di replica da 5 a 3 giorni.
La novella prosegue incidendo sulla lettera b) modificatrice del comma 1-ter dell’articolo 611 c.p.p. in tema di termine per la presentazione da parte del P.G. e dei difensori della richiesta di trattazione del ricorso in pubblica udienza o cameralmente, con la partecipazione delle parti a mente del pluricitato articolo 127 c.p.p..
Il termine che previgeva, fissato in 10 giorni dalla ricezione dell’avviso di fissazione dell’udienza, è sostituito dal perentorio termine di almeno 25 giorni prima dell’udienza, ovvero di 15 giorni nel caso di udienza camerale, con la partecipazione delle parti ai sensi dell’articolo 127 c.p.p. pluricitato. La novella con la lettera c) abroga il comma 1-quinquies in quanto le previsioni in esso contenute constano assorbite dalle introdotte modifiche.
Il secondo capoverso del novellato articolo reca una disposizione transitoria in virtù della quale le disposizioni precedentemente illustrate si applicano ai ricorsi proposti solo dopo il 30 giugno 2024[13]. Per avere un quadro unitario delle diverse riforme che si sono susseguite nel tempo, si consiglia il seguente volume: Le riforme della giustizia penale
Le Riforme della Giustizia penale
In questa stagione breve ma normativamente intensa sono state adottate diverse novità in materia di diritto e procedura penale. Non si è trattato di una riforma organica, come è stata, ad esempio, la riforma Cartabia, ma di un insieme di interventi che hanno interessato vari ambiti della disciplina penalistica, sia sostanziale, che procedurale.Obiettivo del presente volume è pertanto raccogliere e analizzare in un quadro unitario le diverse novità normative, dal decreto c.d. antirave alla legge per il contrasto della violenza sulle donne, passando in rassegna anche le prime valutazioni formulate dalla dottrina al fine di offrire una guida utile ai professionisti che si trovano ad affrontare le diverse problematiche in un quadro profondamente modificato.Completano la trattazione utili tabelle riepilogative per una più rapida consultazione delle novità.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB), giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale. Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica Diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.
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2. Osservazioni conclusive
Come emerge agevolmente da quanto si è detto negli spazi superiori, la, meglio sarebbe dire le riforme Nordio, così come entrate in vigore lo scorso 25 agosto, non esauriscono i loro effetti e non promanano i loro riflessi nella novellazione del Codice penale e di procedura penale contenuti nella legge di novella[14].
Invero la novella Nordio, nelle sue plurime articolazioni, non si è fermata alla legge entrata in vigore il 25 agosto, ma è andata oltre. Ad esempio ha introdotto il nuovo articolo 314-bis[15] del Codice penale per effetto del decreto legge nr.92 del 2024, di poi convertito in legge nr.112 del medesimo anno e riguardante fatti di peculato distrattivo, aventi ad oggetto denaro o cose mobili.
I ritocchi alla disciplina del giudizio penale di cassazione ex articoli 610 e 611 c.p.p. oggetto delle presente trattazione, ineriscono alle richieste di trattazione orale del ricorso presso la Suprema Corte di legittimità. In buona sostanza ciò che si è fatto nella sezione che precede è illustrare le modifiche introdotte in sede di conversione dalla legge nr.120 del 2024. È un intervento legato all’applicazione della nuova disciplina del procedimento penale di legittimità introdotto dalla riforma Cartabia[16].
Il testo novellato qui presentato ha in estrema sintesi stabilizzato il ricorso al rito cartolare per le impugnazioni proposte all’indomani del 30 giugno 2024. All’apparenza sono minuscoli ritocchi al Codice di procedura penale nel procedimento in camera di consiglio innanzi alla suprema Corte; ciò nondimeno non vi è dubbio che il P.N.N.R. interviene in termini consistenti sulla tempistica processuale penale ritenendo di dover configurare un processo penale celere, rispettoso delle garanzie dei soggetti coinvolti e connotato da efficienza e efficacia.
La novella degli articoli 610 e 611 c.p.p., in vigore dal 21 agosto di quest’anno, attinge gli atti preliminari e il procedimento dinnanzi alla suprema Corte. La Corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio. Questa è la regola processuale per i giudizi di legittimità. Se non è diversamente stabilito e in deroga da quanto previsto dal citato più volte articolo 127 c.p.p., la Corte giudica sui motivi, sulle richieste del P.G. e sulle memorie senza la partecipazione delle parti.
Sotto il versante strettamente processuale in ordine al ricorso per Cassazione, ciò che deve essere evidenziato senz’altro è che la Corte, se ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa, dispone con ordinanza il rinvio per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione alle parti, con l’avviso di fissazione della nuova udienza.
In termini concreti e forme conclusive può ben dirsi che il viatico processuale tracciato dall’articolo 11 della legge di conversione 120 cit. in tema di modifiche al Codice di procedura penale per l’efficienza del procedimento penale ha delle ricadute, per così dire, rivoluzionarie sugli atti preliminari e sul procedimento del giudizio innanzi alla suprema Corte di Cassazione. Tali innovazioni con le loro ricadute sui disaminati nuovi articoli 610 e 611 c.p.p. sortiranno senz’altro, lo studioso avvenuto ne è sicuro, un effetto contrattivo dei tempi inerenti al giudizio di legittimità penale innanzi al Supremo consesso.
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Note
[1] Sulla quale vedi amplius S. Ricchitelli, La riforma del sistema penale italiano tra esperimentali legislativi e laboratori giuridici. La legge Nordio di modifica al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento giudiziario, in corso di pubblicazione in Gazzetta Forense, Giapeto, Napoli.
[2] Decreto legge 29 giugno 2024, nr.89, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 29 giugno 2024, nr.151, coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2024, nr.120 pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 20 agosto 2024, nr.194.
[3] Collocato nel libro IX° delle Impugnazioni, titolo III°, Ricorso per cassazione, capo II° Procedimento.
[4] Vedi amplius S. Ricchitelli, Guida alla riforma “Cartabia” (Legge nr.237/2021. I principi e criteri direttivi e le norme d’immediata applicazione – in vigore dal 19 ottobre 2021.), istant-book, Ed. Duepuntozero, Molfetta, 2021.
[5] È la cosiddetta camera di consiglio partecipata.
[6] C.p.p. art. 127. Procedimento in camera di consiglio – 1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l’imputato è privo di difensore, l’avviso è dato a quello di ufficio. 2. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere presentate memorie in cancelleria. 3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell’avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l’interessato richiede di essere sentito ed è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, si provvede mediante collegamento a distanza, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l’interessato vi consente. In caso contrario, l’interessato è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo. 4. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. 5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di nullità. 6. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico. 7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione. 8. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente con decreto motivato. 9. L’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8. 10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell’art. 140 comma 2.
[7] C.p.p. art. 598-bis. Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti – 1. La corte provvede sull’appello in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall’articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell’udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell’udienza. Il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all’articolo 545. 1-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 597, l’imputato, fino a quindici giorni prima dell’udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, la corte fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente e provvede ad acquisire gli atti, i documenti e le informazioni di cui all’articolo 545-bis, comma 2; in tal caso il processo è sospeso. Salvo che la corte disponga altrimenti, l’udienza si svolge senza la partecipazione delle parti. 2. L’appellante e, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all’udienza. In caso di appello del pubblico ministero, la richiesta di partecipare all’udienza è formulata dal procuratore generale. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all’articolo 601 o dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori. 3. La corte può disporre d’ufficio che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, con provvedimento nel quale è indicato se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori, salvo che ne sia stato dato avviso con il decreto di citazione di cui all’articolo 601. 4. La corte, in ogni caso, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti quando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale a norma dell’articolo 603. 4-bis. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, il consenso alla sostituzione di cui al comma 1-bis può essere espresso sino alla data dell’udienza. Si applicano le disposizioni del medesimo comma 1-bis, secondo e terzo periodo. 4-ter. Quando, per effetto della decisione sull’impugnazione, è applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni, la corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Se è necessario acquisire il consenso dell’imputato, la corte deposita il dispositivo ai sensi del comma 1, quarto periodo, assegna all’imputato il termine perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso e fissa udienza, non oltre trenta giorni, senza la partecipazione delle parti. In tal caso, il processo è sospeso. Se il consenso è acquisito, all’udienza la corte integra il dispositivo altrimenti lo conferma. In ogni caso, provvede al deposito ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis, terzo e quarto periodo. I termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dal deposito del dispositivo, confermato o integrato. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, si osservano le disposizioni dell’articolo 545-bis, in quanto applicabili.
[8] Intestato agli atti preliminari.
[9] C.p.p. art. 611. Procedimento – […] 1-bis. Nei procedimenti per la decisione sui ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi dell’articolo 442 il procuratore generale e i difensori possono chiedere la trattazione in pubblica udienza. Gli stessi possono chiedere la trattazione in camera di consiglio con la loro partecipazione per la decisione: a) sui ricorsi per i quali la legge prevede la trattazione con l’osservanza delle forme previste dall’articolo 127; […].
[10] Vedi nota nr.6.
[11] Lettera b) dell’articolo 610 c.p.p.
[12] Vedi nota nr.6.
[13] Il testo originario del decreto legge 29 giugno 2024 nr.89 è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale del 29 giugno 2024 nr.151 ed è entrato in vigore il giorno successivo, 30 giugno 2024. La legge di conversione 8 agosto 2024 nr.120, è stata pubblicata nella gazzetta ufficiale del 20 agosto 2024 nr.194 entrando in vigore il 21 agosto 2024. Onde a tale ultima data bisognerà far capo per cogliere la portata dell’intervenuta novella.
[14] Sulla quale vedi amplius l’istant-book citato alla nota nr.4.
[15] C.p. art.314-bis. Indebita destinazione di denaro o cose mobili – Fuori dei casi previsti dall’articolo 314, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e l’ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.
[16] Il decreto legislativo nr.150/2022. Sulla riforma Cartabia vedi amplius l’istant-book citato alla nota nr.4.
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