Nella riunione del 7 settembre c.a., il Governo, tra gli interventi ivi adottati, ha previsto l’emanazione di un decreto legge in cui sono previste una serie di misure finalizzate al contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile.
Orbene, scopo del presente scritto è quello di vedere, alla luce di quanto trapela dal comunicato stampa reso dal Governo in relazione alla riunione summenzionata, ossia il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 49, in cosa consistono siffatte misure in materia penale.
Indice
- 1. Daspo urbano
- 2. Foglio di via obbligatorio
- 3. Contrasto dei reati in materia di armi e di sostanze stupefacenti
- 4. Prevenzione della violenza giovanile e divieto di utilizzo di dispositivi di telecomunicazione e servizi informatici
- 5. Ammonimento per i giovani tra i 12 e i 14 anni
- 6. Contrasto dei reati commessi dai minori
- 7. Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale
- 8. Custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore
- 9. Sicurezza degli istituti penali per minorenni
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1. Daspo urbano
Per il daspo urbano (divieto di accesso a particolari aree della città), esso viene esteso ai maggiori di 14 anni, stabilendosi al contempo, da un lato, che il “divieto sarà notificato a chi esercita la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 49, 7 settembre 2023, in governo.it), dall’altro, che, per “contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, si prevede che il divieto di accesso e di avvicinamento ai locali pubblici e ai pubblici esercizi, previsto per chi sia stato denunciato o condannato per vendita o cessione di droga, si applichi anche nei confronti di chi detenga sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Tale divieto è esteso a scuole, università ed aree limitrofe” (ibidem).
Oltre a ciò, è altresì disposto, per un verso, che si “ampliano i casi nei quali il Questore può disporre altre misure accessorie (per esempio l’obbligo di presentarsi all’ufficio di polizia almeno due volte a settimana, o in determinati giorni e orari, l’obbligo di rientrare alla dimora e non uscire entro determinati orari, il divieto di allontanarsi dal comune)” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 49, 7 settembre 2023, in governo.it), per altro verso, che, in “materia di prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento, il divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento (…) può essere applicato ai soggetti denunciati, oltre che per i reati contro la persona e il patrimonio, anche per il reato di porto di arma impropria, quello di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e il reato di resistenza a un pubblico ufficiale” (ibidem), ampliandosi al contempo “la platea dei soggetti nei confronti dei quali il Questore può disporre tale divieto: oltre che nei confronti delle persone poste in stato di arresto o fermo convalidato dall’autorità giudiziaria, o condannate anche con sentenza non definitiva, la misura può essere applicata alle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere”.
Ciò posto, sempre per quanto concerne siffatta materia, è per di più preveduto un aumento massimo della misura de qua nel seguente modo: “si passa da una durata minima di 6 mesi e massima di 2 anni a una durata minima di 1 anno e massima di 3 anni” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 49, 7 settembre 2023, in governo.it).
Infine, “si inaspriscono le pene per chi infrange tali divieti, che passano da un massimo di due anni di reclusione e di 20.000 euro di multa a un massimo di tre anni e di 24.000 euro” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 49, 7 settembre 2023, in governo.it).
2. Foglio di via obbligatorio
Per quanto concerne questa misura di prevenzione personale, si “aumenta di un anno la durata massima del divieto di rientro nei comuni dai quali si è stati allontanati e si inasprisce la sanzione, che diviene penale, nei casi di violazione del provvedimento di allontanamento” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 49, 7 settembre 2023, in governo.it).
3. Contrasto dei reati in materia di armi e di sostanze stupefacenti
“Si potenzia la facoltà di arresto in flagranza per il reato di “porto d’armi od oggetti atti ad offendere” e si inaspriscono, fino a raddoppiarle (si passa in alcuni casi da un massimo di due a un massimo di quattro anni di reclusione) le sanzioni relative a tale reato. Inoltre, la pena per il reato di spaccio di stupefacenti, nei casi di lieve entità, passa da un massimo di quattro a un massimo di cinque anni” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 49, 7 settembre 2023, in governo.it).
4. Prevenzione della violenza giovanile e divieto di utilizzo di dispositivi di telecomunicazione e servizi informatici
“Per contrastare il fenomeno della violenza giovanile, anche con riferimento al fenomeno delle “baby-gang”, si modifica la disciplina della misura di prevenzione personale dell’”avviso orale”” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 49, 7 settembre 2023, in governo.it) dato che, con “le nuove norme, l’avviso orale è reso applicabile anche ai minorenni a partire dai 14 anni” (ibidem).
Si prevede tra l’altro anche “che il Questore possa proporre all’Autorità giudiziaria di vietare, a determinati soggetti di età superiore ai 14 anni, di possedere o utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce quando il loro uso è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l’avviso orale” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 49, 7 settembre 2023, in governo.it), estendendosi contestualmente “al minorenne, per la violazione delle prescrizioni dell’avviso orale, la sanzione penale prevista per i maggiorenni (reclusione da uno a tre anni e con multa da euro 1.549 a euro 5.164)” (ibidem).
Da ultimo, si “introduce una figura di ammonimento analogo a quello previsto in materia cyber-bullismo, al fine di intercettare alcune condotte illecite realizzate fisicamente da minorenni nei confronti di altri minori, con particolare riguardo alle fattispecie di percosse, lesioni, violenza privata e danneggiamento” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 49, 7 settembre 2023, in governo.it).
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5. Ammonimento per i giovani tra i 12 e i 14 anni
“Nell’ottica della prevenzione della recrudescenza della devianza giovanile, si introduce una nuova tipologia di ammonimento del Questore per i minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni che commettono delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 49, 7 settembre 2023, in governo.it). Orbene, poiché tali soggetti non sono imputabili, è previsto in siffatto decreto legge che “saranno convocati dal Questore insieme ad almeno un genitore (o altra persona che esercita la responsabilità genitoriale), al quale sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto delittuoso” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 49, 7 settembre 2023, in governo.it).
6. Contrasto dei reati commessi dai minori
Tra le misure adottate in siffatto atto avente forza di legge, va segnalato come si intervenga pure sul processo penale a carico di imputati minorenni nei seguenti termini: “si riduce da 5 a 3 anni la pena massima dei reati non colposi per i quali si consente l’accompagnamento presso gli uffici di polizia del minorenne colto in flagranza, trattenendolo per il tempo strettamente necessario (non oltre 12 ore) alla sua consegna a chi esercita la responsabilità genitoriale; per le misure diverse dalla custodia cautelare, la soglia di applicabilità ai maggiori di 14 anni scenda da 5 anni a 4;si abbassa da 9 anni a 6 anni la pena massima richiesta per procedere con il fermo, l’arresto in flagranza e la custodia cautelare dei maggiori di 14 anni per delitti non colposi; si prevede inoltre che fermo, arresto e custodia cautelare nei confronti del minore, maggiore di 14 anni, possano essere disposti anche per ulteriori e specifiche ipotesi (come il furto aggravato, i reati in materia di porto di armi od oggetti atti ad offendere, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, produzione e spaccio di stupefacenti)” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 49, 7 settembre 2023, in governo.it).
7. Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale
“Nell’ambito dei delitti di “associazioni di tipo mafioso anche straniere” e di “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope” si prevede che, qualora emerga una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero informi immediatamente il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 49, 7 settembre 2023, in governo.it).
8. Custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore
“Si reintroduce la possibilità di applicare la custodia cautelare al soggetto minorenne se lo stesso, in veste di imputato, si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 49, 7 settembre 2023, in governo.it).
Oltre a ciò, si prevede altresì “una nuova disposizione concernente il percorso rieducativo del minore: nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni o la pena pecuniaria, il pubblico ministero notifica al minore e all’esercente la responsabilità genitoriale l’istanza di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 49, 7 settembre 2023, in governo.it).
Ebbene, tale “programma deve prevedere lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profìt o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza; in caso di esito positivo del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l’estinzione del reato; in caso di esito negativo riguardo all’attività svolta dal minore durante il programma, rimette gli atti al p.m. per la prosecuzione del procedimento” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 49, 7 settembre 2023, in governo.it).
9. Sicurezza degli istituti penali per minorenni
“Si introduce la possibilità che il direttore dell’istituto penitenziario chieda al magistrato di sorveglianza il nulla osta al trasferimento dall’istituto minorile al carcere nei confronti del detenuto di età compresa tra 18 e 21 anni che abbia commesso il reato da minorenne, il quale con i suoi comportamenti, cumulativamente: compromette la sicurezza o turba l’ordine negli istituti; con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti; si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti” (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 49, 7 settembre 2023, in governo.it) fermo restando che, se “il detenuto è di età compresa tra 21 e 25 anni, la richiesta di nulla osta è possibile se il detenuto stesso abbia realizzato anche una sola delle condotte sopra descritte” (ibidem).
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