Sommario: 1. Messaggio INPS 4152/2014; 1.1. Il contratto a termine; 1.2. L’apprendistato
- 1. Messaggio INPS 4152/2014
Dopo le “novità” introdotte con il c.d. Jobs Act (1) l’INPS ha ritenuto di fornire alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni, di natura contributiva, così come previsti dal decreto legge del 20 marzo 2014 n. 34.
Come noto tale normativa (2) concernente “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”, ha semplificato alcune tipologie contrattuali con particolare riguardo ai contratti a termine ed all’apprendistato (3).
In tale sede verranno affrontati i “risvolti” di natura contributiva.
1.1. Il Contratto a termine
In tale ambito deve essere considerato il contributo addizionale a carico del datore di lavoro che è pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (4), nonché al regime agevolato per le aziende che abbiano alle dipendenze meno di 20 lavoratori, che assumano personale con un contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori assenti per congedo di maternità, che hanno uno sgravio contributivo pari al 50% sui contributi a carico del datore di lavoro (5).
Occorre distinguere due ipotesi.
Nel primo caso, il datore di lavoro dovrà continuare a comunicare la particolare tipologia di assunzione; da ciò ne consegue che, per quanto sia venuta meno la causale, ai fini della legittimità del contratto a termine, ove tale contratto venga stipulato in relazione ad una sostituzione di altro personale, i datori di lavoro dovranno, comunque, compilare ancora il flusso Uniemens secondo quelle che sono le indicazioni contenute nell’allegato tecnico (6).
Nel secondo caso, ai fini dell’accesso nonché della fruizione dell’agevolazione spettante, i datori di lavoro dovranno continuare ad utilizzare la prassi già in uso; in riferimento alla restituzione del contributo addizionale ASPI nella ipotesi di trasformazione di un rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato o di successiva riassunzione a tempo indeterminato di un lavoratore a termine nell’arco di 6 mesi dalla cessazione, l’INPS ha dichiarato l’ammissibilità della restituzione del citato contributo anche nel caso in cui la trasformazione oppure la successiva assunzione venga effettuata con un rapporto di apprendistato.
Nel messaggio INPS si legge, infatti, testualmente che “L’articolo 1 del DL 34/2014 interviene sulla disciplina che regola la materia e, con particolare riferimento alle cause, fa venir meno – a far tempo dal 21 marzo 2014 – le ragioni giustificatrici del contratto a tempo determinato.
Conseguentemente, è sempre consentita l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, purché la durata complessiva del rapporto – comprensiva di eventuali proroghe – non superi trentasei mesi.
La nuova previsione, che sostanzialmente generalizza la disciplina della cosiddetta “acausalità”, viene estesa anche al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Con riferimento agli aspetti di carattere contributivo, va considerata la portata della norma riguardo alle previsioni di cui all’articolo 2, c. 28, della legge n. 92/2012 , nonché al regime agevolato previsto dall’articolo 4 del D.lgs 151/2001”.
1.2. L’apprendistato
Come noto, l’articolo D. L. n. 34/2014 ha “innovato” anche la tipologia contrattuale dell’apprendistato.
Sicuramente una delle più rilevanti novità (quanto meno per ora prima di eventuali e successive modifiche in corso!) è quella concernente l’abrogazione di tutte le norme che subordinavano l’assunzione di nuovi apprendisti alla conferma di una percentuale dei rapporti in essere.
L’INPS con il messaggio n. 4152/2014 in commento ha chiarito che l’abrogazione della stabilizzazione concerne sia quella legale che quella contrattuale come prevista dalla contrattazione collettiva.
Dalla data di entrata in vigore, poi:
– nell’apprendistato di primo livello, finalizzato all’acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale, è consentito che il compenso per le ore di formazione venga corrisposto nella misura del 35% del monte ore complessivo;
– il piano formativo individuale dell’apprendista non deve più necessariamente essere redatto per iscritto;
– nell’apprendistato professionalizzante, diviene facoltativa la formazione di base e trasversale, ossia quella che avrebbe dovuto essere erogata dalla Regioni;
Si legge, poi, testualmente nel messaggio n. 4152/2014 che “l’articolo 2, c. 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92 prevede la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale ASpI (1,40%), nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine nonché nei casi di stabilizzazione del rapporto, purché intervenuta entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a temine.
A seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, c. 135 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 all’originario testo della norma, a decorrere dal 2014, la restituzione può avvenire in misura integrale.
Nei casi di stabilizzazione, si ricorda che, ricorrendone i presupposti, continua a operare la contrazione stabilita dalla seconda parte del citato articolo 2, c. 30, della legge di riforma del mercato del lavoro”.
Note
1) Con il decreto legge n. 34/2014
2) Pubblicata nella GU n. 66/2014
3) Ulteriori modifiche sono in corso, alla data del 23.04.2014, in Parlamento
4) Art. 2, comma 28, L. 92/2012
5) Art. 4 D. Lgs. 151/2001
6) Valorizzando l’elemento “Qualifica3” con il codice A
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