Indice
- Equilibrio tra professione e vita familiare (direttiva UE 2019/1158)
- Condizioni di lavoro trasparenti (UE 2019/1152)
1.Equilibrio tra professione e vita familiare (direttiva UE 2019/1158)
Il primo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/1158, ha come finalità quella di promuovere il miglioramento della conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura, al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un’effettiva parità di genere, sia in ambito lavorativo che familiare, puntando principalmente sui congedi.
>>>Leggi lo schema per l’attuazione della direttiva UE 2019/1158<<<
Le novità più importanti sono:
- Introduzione di una nuova tipologia di congedo di paternità, obbligatorio e della durata di dieci giorni lavorativi, fruibile dal padre da due mesi prima a cinque mesi dopo il parto, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino. Rimane comunque fruibile il congedo di paternità cosiddetto alternativo, disciplinato dall’articolo 28 del d.lgs. n. 151 del 2001.
- Viene aumentata da dieci a undici mesi la durata complessiva del diritto al congedo spettante al genitore solo. Il livello della relativa indennità è del 30 per cento della retribuzione, nella misura di tre mesi intrasferibili per ciascun genitore, per un periodo totale complessivo pari a sei mesi. Ad esso si aggiunge un ulteriore periodo di tre mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro, cui è connessa un’indennità pari al 30 cento della retribuzione. L’indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a tre anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave, è del 30%.
- viene aumentata da sei a dodici anni l’età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale.
- è stato esteso il diritto all’indennità di maternità in favore rispettivamente delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio.
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2. Condizioni di lavoro trasparenti (UE 2019/1152)
Il secondo schema di decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva UE 2019/1152 del parlamento europeo e del consiglio del 20 giugno 2019, cerca di uniformare tutti gli Stati membri agli obblighi di informazione dei lavoratori rispetto alle proprie condizioni di lavoro e di stabilire nuove tutele minime per la trasparenza e l’informazione sul proprio rapporto di lavoro anche a lavoratori con contratti non standard.
>>>Leggi lo schema per l’attuazione della direttiva UE 2019/1152<<<
Per fare questo, il decreto prevederebbe:
- Obblighi per le aziende a fornire informazioni più complete sugli aspetti essenziali del rapporto di lavoro e dell’identità del datore di lavoro stesso, che i lavoratori hanno diritto a ricevere per iscritto da parte del datore di lavoro all’inizio del rapporto ed in qualsiasi momento successivo.
- Estensione dei suddetti obblighi anche ai lavoratori impiegati con tipologie contrattuali non standard (rapporti di collaborazioni continuative organizzate dal committente anche tramite piattaforme, contratto di prestazione occasionale, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, etc.). Il decreto non si applica ai rapporti di lavoro autonomo, purché non integranti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
- Obbligo di comunicare al lavoratore ulteriori specifici elementi nelle ipotesi in cui le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati
- Riconoscimento di una serie di nuovi diritti materiali per offrire una maggiore tutela alle condizioni di lavoro (durata ragionevole del periodo di prova, possibilità per il lavoratore di svolgere un impiego parallelo al di fuori dell’orario di lavoro stabilito, prevedibilità minima del lavoro);
- Introduzione di misure volte a tutelare i lavoratori nel caso di violazione dei loro diritti (esperire il tentativo di conciliazione presso gli uffici territoriali dell’Ispettorato Nazionale del lavoro; ricorrere ai collegi di conciliazione ed arbitrato; rivolgersi alle camere arbitrali istituite presso gli organi di certificazione previste dall’art 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003)
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