Novità sulla conversione del pignoramento (a proposito della Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e di Cass. civ., sez. VI, 13 gennaio 2020, n. 411)

Redazione 01/04/20

di Carlo Vellani*

* Associato dell’Università di Modena e Reggio Emilia

Sommario

1. Indicazione sintetica delle questioni trattate

2. Alcuni spunti generali sulla conversione del pignoramento

3. Le modifiche apportate dal decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, come convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12

4. La pronuncia Cass. civ., sez. VI, 13 gennaio 2020, n. 411

5. Riflessioni conclusive

1. Indicazione sintetica delle questioni trattate

L’istituto della conversione del pignoramento ha subito modifiche ad opera dell’art. 4 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12[1], ed è stato oggetto della recente Cass. civ., sez. VI, 13 gennaio 2020, n. 411.

A seguito della novellazione dell’art. 495 c.p.c., la conversione del pignoramento non muta nella struttura, ma nei parametri. Oggi, unitamente all’istanza di conversione, deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore a un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento, rateizzabile in quarantotto mensilità, e sanzionando il versamento che sia ritardato nella misura di oltre trenta giorni. Va poi tenuta in considerazione la modifica apportata all’art. 569, comma 1, c.p.c.

L’intervento della Suprema corte ha invece riguardato la determinazione delle somme dovute per la conversione del pignoramento; la Corte ha ribadito l’orientamento secondo cui si deve tener conto anche dei creditori intervenuti successivamente all’istanza di conversione presentata dal debitore, e precisamente dei crediti di quanti intervengano fino all’udienza in cui il giudice dell’esecuzione determina con ordinanza la somma.

[1] Il testo del decreto legge, coordinato con la legge di conversione, si legge in Gazz. uff.,serie generale, 12 febbraio 2019, n. 36.

2. Alcuni spunti generali sulla conversione del pignoramento

L’art. 495 c.p.c., rispetto alla versione originaria, che si limitava a consentire la sostituzione alle cose pignorate di una somma di danaro pari all’importo delle spese e dei crediti[2], ha visto diversi aggiornamenti legislativi. Nel 1976[3], fu introdotta la possibilità di rateizzare la somma nel termine massimo di sei mesi, facoltà che non fu mantenuta nella modifica del 1990[4], che anzi, per evitare abusi, impose il versamento, all’atto dell’istanza di conversione, di una somma pari al quinto dei crediti e delle spese. Nel 1998[5], si ripropone la rateabilizzazione mensile, ma solo per le esecuzioni immobiliari, fissando il temine massimo in nove mesi, che diventano diciotto nel 2005[6], quindi, nel 2015[7], la rateizzazione aumenta il suo il termine massimo a trentasei mesi e viene ammessa anche per le esecuzioni mobiliari, è anche specificato che le cose pignorate sono liberate dal pignoramento con il versamento dell’intera somma. Si giunge così all’attuale modifica, sintetizzata nel paragrafo precedente[8].

Come ora ricordato, la norma, fin dalla sua introduzione, ha previsto la sostituzione alle cose pignorate di una somma di danaro e questo giova al debitore, il quale può così evitare che l’esecuzione riguardi suoi beni, ma è di utilità anche per il creditore, il cui pignoramento viene ad avere come oggetto una somma di denaro[9]. Un collegamento diretto con il pignoramento è realizzato dall’art. 492, comma 3, c.p.c., il quale, nella sua attuale formulazione, dispone che il pignoramento deve contenere l’avvertimento che il debitore, ai sensi appunto dell’art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro. L’art. 492, comma 3, c.p.c., prosegue specificando le modalità del deposito dell’istanza che va effettuato «unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento». Non è stato dunque aggiornato il limite minimo della somma, che oggi per l’art. 495 c.p.c. non deve essere inferiore a un sesto dell’importo del credito, mentre per l’art. 492, comma 3, c.p.c., rimane nella precedente misura del quinto del credito.

Dalla lettera delle norme si deduce che il debitore abbia un diritto alla conversione[10] e pertanto non via sia spazio per un’opposizione in tal senso da parte dei creditori; a seguito della presentazione dell’istanza di conversone il giudice dell’esecuzione deve però fissare un’udienza per la comparizione delle parti, consentendo così ai creditori di precisare i propri crediti[11]. Viceversa, la rateizzazione, qualora il debitore ne faccia richiesta, è subordinata alla valutazione del giudice[12].

L’art. 495 c.p.c., non individua il termine iniziale per la presentazione dell’istanza di conversione, secondo l’orientamento comune può essere avanzata in qualsiasi momento successivo al pignoramento[13], la norma prevede invece il termine finale, che si determina con la pronuncia dell’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione dispone l’assegnazione o la vendita ai sensi degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c.

Gli importi da considerare per la richiesta di conversione sono pari «oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese». Oltre al credito per il quale è stato eseguito il pignoramento si considerano quindi i crediti di quanti siano intervenuti al momento dell’istanza, se infatti si legge l’art. 495, comma 2, c.p.c., unitamente all’istanza deve essere depositata in cancelleria una somma non inferiore a un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento. Il valore su cui calcolare la somma del sesto fa dunque riferimento ai creditori già intervenuti al momento della presentazione dell’istanza[14]. Questo vale senz’altro per la richiesta di conversione, occorre però domandarsi se sia così anche per la determinazione della somma dovuta per la conversione, in particolare in riferimento alla posizione dei creditori che abbiano effettuato l’intervento dopo la presentazione dell’istanza di conversione. Si può infatti sostenere che anche per la determinazione della somma ci si debba limitare ai creditori già intervenuti al momento della presentazione dell’istanza, la data di deposito dell’istanza di conversione sarebbe dunque il limite all’ammissibilità degli interventi da computarsi ai fini della conversione, questo perché il debitore che ha versato una somma non inferiore a un sesto dell’importo dei crediti già noti acquisirebbe un diritto a beneficiare della conversione. Questo limite è anche nell’interesse dei creditori sollecitamente intervenuti, che godrebbero di un meccanismo di soddisfazione vantaggioso, meccanismo che potrebbe essere pregiudicato se si estendesse il pagamento anche alle somme portate da un intervento successivo alla proposizione della domanda di conversione[15]. La tesi opposta fa riferimento all’inesistenza di un simile termine di preclusione per l’intervento dei creditori, dovendosi applicare quanto previsto dall’art. 499 c.p.c., quindi il deposito dell’istanza di conversione da parte del debitore, deposito che potrebbe essere effettuato anche all’inizio del processo esecutivo, non può comportare la perdita della facoltà di intervenire che la normativa riconosce al creditore, il cui diritto ad essere soddisfatto va tenuto presente dal giudice nella determinazione della somma da sostituire[16].

[2] Attuando una modifica dell’oggetto del pignoramento: Andrioli, Commento al codice di procedura civile, vol. III, III ed., Napoli, 1957, pag. 91; Satta, Commentario al codice di procedura civile, vol. III, Milano, rist. 1966, pag. 160; Bonsignori, voce Pignoramento, in Novissimo dig. it., vol. XIII, Torino, 1966, pag. 79; Redenti-Vellani, Diritto processuale civile, Milano, 2011, pag. 683. In giurisprudenza Cass. civ., sez. un., 19 luglio 1990, n. 7378, in Foro it., 1991, I, col. 811 ss.

[3] Con la L. 10 maggio 1976, n. 358.

[4] Con la L. 26 novembre 1990, n. 353.

[5] Con la L. 3 agosto 1998, n. 302.

[6] Con il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

[7] Con il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

[8] Sulle disposizioni del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, è poi intervenuto il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», (c.d. milleproproghe) convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che in materia esecutiva non ha però inciso sull’art. 495 c.p.c., modificando invece nuovamente l’art. 560 c.p.c. e la sua entrata in vigore.

[9] Vedi nota 2; secondo Capponi, L’accertamento dei crediti nell’espropriazione forzata dopo le leggi 80 e 263 del 2005, in Corr. giur., 2008, pag. 875, la conversione va oltre la sostituzione dell’oggetto e rappresenta un’alternativa all’intera fase esecutiva, tant’è che prevede l’integrale soddisfazione di tutti i creditori, senza alcuna fase distributiva.

[10] Vedi per tutti Tarzia, La conversione del pignoramento con versamento rateale, in Riv. dir. proc., 1976, pag. 448.

[11] La comparizione delle parti, disposta dal giudice quando deve determinare la somma da sostituire al bene pignorato nel procedimento disciplinato dall’art. 495 c.p.c., non è preordinata a dar vita al contraddittorio nel senso proprio del processo contenzioso o in quello dei casi espressamente previsti dalla legge, ma a consentire il miglior esercizio della potestà di ordine del giudice dell’esecuzione. Cosicché, se la comparizione del debitore non sia comunicato all’interessato, si è in presenza di un’omissione che non è di per sé determinante, ma è destinata a riflettersi sul successivo atto esecutivo, contro il quale il debitore che lo ritenga viziato (ma non per il solo fatto dell’omessa sua audizione), può insorgere con l’opposizione agli atti esecutivi nei modi e nel termine di cui all’art. 617 c.p.c. Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2005, n. 1618. Secondo la giurisprudenza in fase di conversione si effettua una valutazione sommaria che non esplica alcuna efficacia sull’esistenza, ammontare o carattere privilegiato dei crediti, non potendo operare, nel processo esecutivo individuale, il diverso principio della stabilità dei provvedimenti di accertamento dei crediti propria delle procedure concorsuali, anzi la sommarizzazione della valutazione del giudice dell’esecuzione è in certo modo esaltata dalla deformalizzazione piena delle controversie distributive ex art. 512 c.p.c., vedi Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2011, n. 6733; Cass. civ., sez. III, 26 marzo 2015, n. 6086.

[12] Nuovamente Tarzia, op. loc. citt.; Capponi, La “nuova” disciplina sulla conversione del pignoramento, in Riv. dir. proc., 1999, pag. 122; Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, VII ed., Padova, 2019, pag. 602.

[13] Vedi Bonsignori, op. loc. citt.; Tarzia, op. cit., pag. 436.

[14] Va evidenziato che vi sono due distinti riferimenti alle spese, a quelle dell’esecuzione e a ulteriori spese, presumibilmente facendo riferimento a quelle non direttamente riferite al processo esecutivo, ma sostenute per attività funzionali all’esecuzione, anche stragiudiziali, di nuovo Capponi, La “nuova” disciplina, cit., pag 116; Cass. civ., sez. III, 24 gennaio 2012, n. 940 e Cass. civ., sez. III, 26 marzo 2015, n. 6086, cit.

[15] Si pone in tale prospettiva Parisi, Conversione del pignoramento e intervento successivo dei creditori, in ilProcessocivile.it, 3 marzo 2020, in nota a Cass. civ., sez. VI, 13 gennaio 2020, n. 411, perché tale intervento potrebbe alterare il calcolo fatto dal debitore al momento della proposizione della domanda, con la conseguenza che costui, se non riuscisse a pagare la maggior somma venutasi a determinare a seguito dell’intervento, potrebbe perdere l’acconto versato, subendo così un ingiustificato pregiudizio. Tale principio non dovrebbe tuttavia valere per i creditori privilegiati muniti di titolo esecutivo, atteso che questi, pur essendo intervenuti successivamente, potrebbero chiedere la vendita delle cose pignorate finché non venga emanata l’ordinanza di liberazione dal pignoramento delle cose medesime.

[16] Per un’analisi delle diverse posizioni vedi Carpi-Taruffo, Commentario breve al codice di procedura civile, IX ed., Padova, 2018, sub art. 495, pag. 1970; Consolo, Codice di procedura civile commentato, VI ed., Milano, 2018, vol. III, sub art. 495, pag. 733 ss. Dall’analisi delle posizioni emerge che i creditori intervenuti in un momento successivo all’udienza di conversione non debbono essere considerati nell’ordinanza di cui all’art. 495 co. 3 c.p.c. ossia non si deve tenere conto delle loro pretese, potranno trovare soddisfazione solo in via eventuale, se vi sia un sopravanzo. Non debbono essere presi in considerazione i creditori non intervenuti, sebbene titolari di causa di prelazione iscritta, in quanto la liberazione dei beni comporta la sostituzione dell’oggetto del pignoramento, ma non la cancellazione delle trascrizioni o iscrizioni. In giurisprudenza Cass. civ., sez. III, 26 marzo 2015, n. 6086, cit., che riprende Cass. civ., sez. III, 24 gennaio 2012, n. 940, cit., secondo cui, il giudice dell’esecuzione deve determinare la somma da sostituire ai beni pignorati tenendo conto, oltre alle spese di esecuzione, dell’importo, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti fino al momento dell’udienza in cui è pronunciata (ovvero il giudice si è riservato di pronunciare) l’ordinanza di conversione ai sensi dell’art. 495 c.p.c., pronuncia con cui concorda Soldi, op. cit., pag. 596.

3. Le modifiche apportate dal decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, come convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 è rubricato: «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», è facile sostenere che le modifiche introdotte in materia di esecuzione forzata non hanno molto a che fare con tale oggetto[17] ed è inoltre discutibile il loro carattere d’urgenza, inoltre l’art. 4, che contiene le modifiche alla disciplina esecutiva, è rubricato: «Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione», ma in realtà la norma non contiene alcuna disposizione o riferimento ai creditori della pubblica amministrazione, le modifiche riguardano la novellazione dell’art. 495 c.p.c. (Conversione del pignoramento), la sostituzione dell’art. 560 c.p.c. (Modo della custodia) e la modifica dell’art. 569 c.p.c. (Provvedimento per l’autorizzazione della vendita). Ci si trova di fronte al mancato adeguamento della rubrica dell’art. 4 alle modifiche che vi sono state introdotte con la legge di conversione[18].

Più in dettaglio, rispetto a quanto sopra sintetizzato, le modifiche riguardano: l’aver subordinato l’istanza al deposito di una somma «non inferiore ad un sesto», mentre in precedenza era un quinto, degli importi, già sopra ricordati, dell’art. 495, comma 2, c.p.c.; l’aver aumentato a 48 mesi, in precedenza erano 36, il termine massimo di rateizzazioni mensili per effettuare il pagamento; l’aver previsto che la procedura cessi, con l’incamerazione da parte della procedura delle somme già versate, in caso di ritardo superiore a trenta giorni nel pagamento, in luogo del termine precedente di quindici giorni.

Tali disposizioni, come quella relativa all’art. 569 c.p.c., ai sensi dell’art. 4, comma 4, decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, come convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ossia il 13 febbraio 2019[19].

La novella di fatto incide sulle modifiche già introdotte dai precedenti interventi legislativi sull’art. 495 c.p.c. e si può dubitare che questi “aggiornamenti” si rivelino particolarmente efficaci. Dal punto di vista dell’impostazione data dal legislatore si deve constatare che sono state introdotte modifiche volte a favorire la posizione del debitore, presumibilmente nell’intento di incentivare il ricorso alla procedura, consentendo così di evitare la dispendiosa fase di liquidazione dei beni, ma si può appunto dubitare che lo scopo verrà raggiunto, dato il carattere integralmente satisfattivo per i creditori della conversione, che pur con la rinnovata dilatazione temporale non pare concretamente raggiungibile in un numero elevato di casi.

Riguarda l’istituto della conversione anche la modifica apportata all’art. 569, comma 1, c.p.c., secondo il quale oggi il creditore pignorante e i creditori intervenuti devono depositare, almeno trenta giorni prima dell’udienza di autorizzazione alla vendita, un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato l’ammontare del residuo credito, comprensivo degli interessi, e il criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute. In mancanza di questa nota di precisazione, agli effetti della liquidazione della somma per la conversione «il credito resta definitivamente fissato nell’importo indicato nell’atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive».

Il limite del meccanismo del deposito dell’atto del creditore di quantificazione del credito è che non può funzionare nella totalità dei casi. In primo luogo, il debitore può fare istanza per la conversione fino alla pronuncia dell’ordinanza di autorizzazione alla vendita e, quindi, anche in un momento successivo a quello in cui la nuova disposizione impone al creditore di precisare il credito ossia «non oltre trenta giorni prima dell’udienza». In secondo luogo, i creditori possono intervenire tempestivamente fino all’udienza per l’autorizzazione a vendita e si ripropone una discrasia analoga alla precedente. Quanto previsto nella nuova formulazione dell’art. 569, comma 1, c.p.c., non può dunque operare sempre e da qui l’ultimo inciso inserito in chiusura di tale comma, sulla determinazione dei crediti con riferimento all’atto di precetto o di intervento.

[17] Vi è un riferimento al titolo del decreto solo se il soggetto esecutato sia un’impresa o una pubblica amministrazione, dato il favor per il debitore che emerge dalle modifiche.

[18] Il decreto legge, in relazione alle modalità di custodia dell’immobile assoggettato a esecuzione, art. 560 c.p.c., prevedeva che il debitore esecutato potesse segnalare il fatto di essere titolare di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni, ottenendo la possibilità di differire il momento del rilascio dell’immobile. Si tratta di una previsione del tutto scomparsa in sede di conversione, di cui rimane appunto traccia nella rubrica dell’art. 4, che per quanto riguarda il modo della custodia prevede invece che quando l’immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari, il giudice non può disporre il rilascio dell’immobile, se non in sede di decreto di trasferimento.

[19] Ampliando quanto già segnalato in nota 8, in deroga all’art. 4, comma 4, decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, come convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è intervenuto l’art. 18 quater decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del quale le disposizioni introdotte dal comma 2 dell’ art. 4 D.L. n. 135 del 2018, ossia unicamente quelle relativa all’art. 560 c.p.c., si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene.

4. La pronuncia Cass. civ., sez. VI, 13 gennaio 2020, n. 411

Nella conversione del pignoramento è dunque centrale la determinazione delle somme dovute, e la sentenza della Suprema corte in oggetto ribadisce l’orientamento secondo cui a tal fine si deve tener conto anche dei creditori intervenuti successivamente all’istanza presentata dal debitore, e fino alla udienza in cui il giudice dell’esecuzione determina con ordinanza la somma dovuta[20].

Ho sopra ricordato come si sostiene che il deposito dell’istanza di conversione non può essere il limite all’ammissibilità degli interventi da computarsi ai fini della conversione, mancando un simile termine di preclusione nella disciplina dell’intervento dei creditori[21]. Nell’attuale pronuncia la Corte sottolinea come un contrario orientamento non terrebbe conto del principio della par condicio creditorum, quindi del pari diritto di tutti i creditori a soddisfarsi sui beni del debitore. In relazione a tale principio il legislatore riconosce la possibilità di intervenire nell’esecuzione singolare ex art. 499 c.p.c., intendendo gli interventi tempestivi quali strumenti volti a favorire la contemporanea soddisfazione di tutti i creditori. L’ordinamento non intende avvantaggiare a tal punto il debitore da lasciargli liberare i propri beni dal vincolo del pignoramento pagando solo parte dei creditori intervenuti. La conversione del pignoramento è strumento satisfattivo delle ragioni dei creditori e non può non tener conto del credito per il quale è stato fatto intervento in data anteriore a quella in cui il giudice dell’esecuzione, provvedendo sull’istanza, determina l’ammontare complessivo delle somme occorrenti per la piena estinzione di tutti i crediti.

La sentenza chiarisce che l’intervento effettuato in data successiva all’istanza di conversione del pignoramento, ma anteriormente all’udienza fissata per provvedere su di essa, non incide ex post sull’ammissibilità della domanda, con specifico riferimento all’osservanza dell’onere di accompagnare la stessa con il versamento di una somma pari a un sesto del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti. La commisurazione dell’importo che, a titolo cauzionale, deve accompagnare l’istanza di conversione del pignoramento va rapportata all’ammontare dei crediti insinuati nella procedura esecutiva alla data di presentazione dell’istanza medesima, mentre di quelli successivamente intervenuti si dovrà tenere conto nell’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione determina la somma da sostituire al bene pignorato ai sensi dell’art. 495, comma 3, c.p.c.

[20] Recentemente Cass. civ., sez. III, 26 marzo 2015, n. 6086, cit.

[21] Mi riferisco a Cass. civ., sez. III, 24 gennaio 2012, n. 940, cit.

5. Riflessioni conclusive

Ho già accennato al mancato il coordinamento del nuovo limite per l’ammissibilità dell’istanza di conversione con quanto dispone l’art. 492 c.p.c. Ho anche sottolineato come la riduzione della percentuale della somma per l’ammissibilità della richiesta e le altre modifiche, si pensi al raddoppio del termine da 15 a 30 giorni, concesso al debitore per effettuare il pagamento delle rate, manifestino l’intento di facilitare il ricorso del debitore alla procedura di conversione. L’estensione della rateizzazione da tre a quattro anni suscita qualche perplessità in relazione all’incremento di una già così estesa previsione legislativa di durata del processo esecutivo. È vero che l’ordinamento lucra l’assenza della fase di liquidazione, mentre il creditore ha la prospettiva della sua soddisfazione, ma si è in controtendenza rispetto alla ragionevole durata delle procedure[22]. Come rimedio nell’interesse del debitore, rispetto all’incremento del termine di rateizzazione, rimane l’art. 495, comma 4, c.p.c., laddove stabilisce che ogni sei mesi il giudice dell’esecuzione provvede a norma dell’art. 510 c.p.c., al pagamento all’unico creditore pignorante ovvero alla distribuzione fra i più creditori concorrenti, delle somme versate dal debitore.

Le distribuzioni parziali dell’art. 495, comma 4, c.p.c., sono un obbligo per il giudice, mentre la prospettiva del suo intervento è di altro rilievo in relazione alla conferma, venuta da Cass. civ., sez. VI, 13 gennaio 2020, n. 411, dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, quando determina con ordinanza la somma, il giudice deve tener conto anche dei creditori intervenuti successivamente all’istanza di conversione, e precisamente dei crediti di quanti intervengano fino all’udienza in cui egli pronuncia tale ordinanza. È un quadro dove il giudice dell’esecuzione dovrà senz’altro determinare la somma per la conversione sulla base dei crediti portati da titolo esecutivo, per quelli sprovvisti di titolo invece, in caso di intervento tempestivo, prima di definire la somma, dovrà tenere conto del subprocedimento di cui all’art. 499, comma 6, c.p.c. Se poi tali crediti non fossero riconosciuti dal debitore, il giudice dovrà considerare i crediti, ma senza inserirli ai fini della distribuzione semestrale di cui sopra, essendo legati alla procedura di accantonamento[23]. In relazione a questo il giudice deve anche far riferimento al nuovo art. 569, comma 1, c.p.c., e non si può che prendere atto della scelta del legislatore di non mantenere unita la disciplina della conversione del pignoramento all’interno dell’art. 495 c.p.c.

Il rilievo del ruolo del giudice dell’esecuzione emerge anche in relazione all’estensione della rateizzazione, perché sarà evidentemente compito del giudice determinare il numero di rate, non necessariamente o automaticamente nella misura massima, con cui il debitore deve effettuare il versamento della somma, dovendo valutare i «giustificati motivi» dell’art. 495, comma 4, c.p.c., ossia gli specifici aspetti anche pratici della singola procedura esecutiva[24].

[22] Come evidenzia Farina, Le modifiche apportate dalla l. 11-2-2019, n. 12 alla conversione del pignoramento ed all’ordine di liberazione, in Riv. esec. forz., 2019, pag. 150 s., che ravvisa un palese contrasto con le prescrizioni contenute nella legge Pinto in materia di ragionevole durata delle procedure esecutive. L’Autore ricorda che la durata del processo esecutivo è «ragionevole» se si esaurisce in tre anni nel rispetto dell’art. 2, comma 2 bis, L. n. 89 del 2001, n. 89. Già la precedente formulazione della norma ha determinato, nella pratica, la violazione del termine triennale previsto dalla suddetta Legge Pinto.

[23] Sul punto Consolo, op. loc. citt., ove i riferimenti alla dottrina, cui adde Crivelli, Questioni controverse in tema di conversione del pignoramento, in Riv. esec. forz., 2018, pag. 308 ss.

[24] Vedi Soldi, op. cit., pag. 602, quantunque richiesta nella misura massima, il giudice può accordare la rateizzazione anche per un tempo inferiore al termine massimo prestabilito e nuovamente Farina, op. loc. citt.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento