L’interpretazione del bando e prima ancora della norma regionale ricordata deve conformarsi a un’interpretazione il più possibile coerente con il parametro offerto dai (due) regolamenti della Commissione, tenendo conto di come la nozione di “avvio dei lavori” sia andata precisandosi in termini non coincidenti, perché meno stringenti ovvero meno anticipatori, con le scelte effettuate nella Regione siciliana. Senza che sia (più) possibile riconoscere alla normativa di fonte interna un margine di adattamento ovvero una funzione esecutiva di quella sovranazionale, una volta che anche quest’ultima abbia precisato, con una previsione definitoria esaustiva e autosufficiente, cosa debba intendersi per “avvio dei lavori”. Una definizione, oltre tutto, dal carattere all’apparenza ricognitivo, come tale di valido ausilio anche per dirimere la casistica (e i dubbi) del passato.
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