Nozione di centro abitato e Codice della strada: sentenza Consiglio di Stato

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La nozione di centro abitato trova riscontro nell’art. 3 del Codice della strada, e rilevanza urbanistica nella legge cd. ponte del 1967 ma, secondo il Consiglio di Stato (Sezione II, Sentenza 22 marzo, n. 2798), va individuata nella situazione di fatto costituita dalla presenza di un aggregato di case continue e vicine, comunque suscettibile di espansione, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili. Per approfondimenti in tema di circolazione, consigliamo il volume “Nuovo Codice della Strada -Con Regolamento di esecuzione”

Consiglio di Stato -sezione II- sentenza n. 2798 del 22-03-2024

Sentenza 2798/2024 310 KB

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Indice

1. L’intervento abusivo realizzato dentro le mura


Nella controversia afferente alla contestazione di un ampliamento plano-volumetrico di un locale commerciale, un Comune irrogava una sanzione pecuniaria. Il TAR aveva respinto il ricorso, mentre il Consiglio di Stato lo accoglie. Nelle proprie difese il Comune ha ricordato che l’intervento abusivo, seppur risalente, era stato realizzato nel cuore del centro storico della città, e non fuori le mura, sicché, quand’anche anteriore al 1967, avrebbe comunque dovuto essere previamente assentito, ai sensi dell’art. 31 della l.17 agosto 1942, n.1150, nella versione vigente ratione temporis, che richiedeva in ogni caso la licenza edilizia per gli interventi da realizzarsi “nei centri abitati”. La qualificazione del centro abitato, per lo stesso ente, doveva ricollegarsi a dati fattuali ed empirici, giacché se è vero che il concetto di “centro abitato” non va confuso con quello di “centro storico” (Cons. St., sez. IV, 19 agosto 2016, n. 3656), lo è parimenti che la via in questione era stata inserita nell’elenco delle strade comunali sin dal 1924, tramite una nota comunale. Per approfondimenti in tema di circolazione, consigliamo il volume “Nuovo Codice della Strada -Con Regolamento di esecuzione”

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2. La definizione di centro urbano


Secondo Palazzo Spada (Cons. Stato, sez. IV, 19 agosto 2016, n. 3656) la definizione non è rintracciabile in termini univoci, pertanto, occorre far riferimento a criteri empirici elaborati dai giudici. Anzitutto l’art. 3 del Codice della strada identifica il “centro abitato” come “insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine”, che tuttavia nasce per esigenze di diversificazione delle regole di circolazione stradale. Secondo il collegio amministrativo, la definizione va dunque individuata nella situazione di fatto costituita dalla presenza di un aggregato di case continue e vicine, comunque suscettibile di espansione, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili. La relativa rilevanza urbanistica discende dalla legge n. 765 del 1967 (legge ponte) la quale, introducendo l’art. 41-quinquies nella l. n. 1150 del 1942, utilizza “centro abitato” quale concetto per disciplinare l’edificazione nei comuni privi di piano regolatore o di programma di fabbricazione e, quindi, dal D.M. 1° aprile 1968, n. 1404, in ordine alle distanze dell’edificazione dal nastro stradale.

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3. Non è assimilabile al “borgo antico”


Nell’accogliere il gravame interposto dal proprietario, il Consiglio di Stato ha precisato che non risponde, dunque, al preciso disposto del richiamato art. 41-quinquies, comma 6, della l. 17 agosto 1942, n. 1150, assimilare ciò che nel lessico comune fa pensare all’originario nucleo abitato il “borgo antico”, alla necessaria perimetrazione di una zona espressamente richiesta dalla legge.

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Avv. Biarella Laura

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