Con sentenza n. 820 del 16/01/14 la Suprema Corte ha stabilito che, per il generale divieto di autotutela nei rapporti privati, deve considerarsi nulla la clausola del regolamento di condominio che preveda, per le infrazioni dei condomini, sanzioni diverse da quella pecuniaria.
Nella specie, il regolamento condominiale prevedeva , nel caso di parcheggio irregolare in area comune, la rimozione dell’autovettura. Sul punto, la Corte ha ribadito che la possibilità di comminare sanzioni è prevista dall’art. 70 delle disposizioni di attuazioni al codice civile che le prevede espressamente e solamente di natura pecuniaria, per giunta di ammontare non superiore a 0,05 euro.
A maggior ragione, quindi, se non è possibile derogare in eccesso a tale minimo limite pecuniario, allo stesso modo non è possibile prevedere sanzioni di differente natura rispetto a quella pecuniaria.
La ratio è quindi quella per cui le eccezionali deroghe al generale divieto di autotutela non possono che essere quelle espressamente sancite dal Legislatore.
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