E’ questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, prima sezione penale, con sentenza n. 23356 del 24 maggio 2018, accogliendo il ricorso di un imputato. Questi in particolare i fatti: il Tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta dell’interessato volta ad ottenere la restituzione in termini per proporre appello avverso la sentenza del medesimo Tribunale. Rilevava tuttavia il giudice dell’esecuzione che la notifica dell’estratto contumaciale era stata effettuata presso lo studio del difensore di fiducia, sebbene l’interessato avesse eletto domicilio in altro luogo. Circostanza che, tuttavia, secondo il medesimo giudice non rilevava affatto, ritenendo sanata la relativa nullità della notificazione per assenza di concreto pregiudizio al diritto di difesa. E ciò sul presupposto che la notifica al difensore di fiducia avrebbe comunque garantito la conoscenza del provvedimento, dato anche l’obbligo deontologico del predetto difensore di trasmettere gli atti all’interessato (il quale, tra l’altro, non aveva mai dedotto di non essere venuto a conoscenza della sentenza). Parimenti, secondo lo stesso giudice, successivamente alla prima notifica, la notifica al difensore di fiducia avrebbe dovuto considerarsi prevalente su ogni altra.
Pregresso intervento delle Sezioni Unite
Una posizione con cui la Suprema Corte – interpellata dall’imputato, che impugnava l’ordinanza – tuttavia dissente. Sul tema del rapporto tra elezione di domicilio e notificazione, rammentano gli Ermellini, sono già da tempo intervenute le Sezioni Unite (sentenza n. 19602/2008), affermando che è nulla la notificazione eseguita a norma dell’art. 157, comma 8-bis, c.p.p. presso il difensore di fiducia, qualora l’imputato, come nel caso di specie, abbia dichiarato o eletto apposito domicilio per le notificazioni. In tal caso la nullità conseguente ad una tale notificazione è di ordine generale a regime intermedio ed è priva di effetti se non dedotta tempestivamente.
Volume consigliato
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento