Il procedimento di decisione ed esecuzione dei fermi amministrativi, così come quello per l’iscrizione delle ipoteche per debiti fiscali, è un procedimento avente, appunto, natura amministrativa e, pertanto, non si sottrae all’obbligo di motivazione.
Sono in sintesi queste le conclusioni, ineccepibili, a cui è giunta la Commissione Tributaria di Bari, sez. I, con la sentenza n. 276 del 15-21 dicembre 2011.
La causa verteva proprio su un preavviso di fermo amministrativo di cui la ricorrente lamentava, tra gli altri, “genericità della motivazione del provvedimento impugnato, […] mancata indicazione dei modi, termini ed autorità per proporre impugnazione”.
Il Collegio, quindi, dopo aver riconosciuto la piena impugnabilità del preavviso di fermo così come già affermato anche dalla Suprema Corte (es. C.Cass. SS.UU. n. 10672/2009) ha esplicitamente riconosciuto che “una volta riconosciuta la natura di procedimento amministrativo del fermo, il preavviso di fermo deve essere motivato in modo congruo e specifico, in quanto deve individuare le specifiche esigenze che giustificano l’adozione della misura cautelare sia in rapporto all’entità del credito tributario e sia in relazione alle circostanze, proprie del debitore, che inducano a temere la compromissione delle garanzie del credito”.
La pronuncia della Commissione pugliese è del tutto ineccepibile.
Il fermo amministrativo e l’ipoteca “fiscale” sono due strumenti che il legislatore ha previsto per garantire il procedimento di riscossione dei crediti pubblici (artt. 86 e 77, D.P.R. 602/1973).
Come tutti i provvedimenti amministrativo-tributari, tuttavia, essi soggiacciono agli obblighi di motivazione previsti in linea generale dall’artt. 3 L. 241/1990 e 7 L. 212/2002 (Statuto del Contribuente).
Tali disposizioni assumono cruciale importanza sia all’interno dell’amministrazione procedente che nei suoi rapporti con i terzi, dando piena attuazione agli obblighi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa previsti dall’art. 96 Cost.: ciò in quanto soltanto una compiuta motivazione permette che la stessa amministrazione possa valutare successivamente il proprio operato e che il cittadino, ritenuto l’atto illegittimo o illecito, lo impugni per ottenerne l’annullamento.
Proprio per le medesime ragioni devono essere motivati anche i fermi amministrativi dei veicoli e le ipoteche fiscali: la natura cautelare di simili atti, infatti, consente che ad essi si ricorra unicamente nei casi in cui vi sia pericolo per la riscossione nel mentre della procedura esecutiva (periculum in mora), proprio come giustamente ha ricordato la sentenza barese.
Di conseguenza, se l’atto notificato al contribuente è privo della specifica indicazione dei presupposti di fatto e di diritto (leggasi esistenza del debito e periculum in mora) su cui è fondato, esso è nullo e potrà essere impugnato avanti l’organo giudiziario competente.
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