In ambito contrattuale, due concetti centrali del diritto civile italiano sono la nullità e l’annullabilità del contratto. Entrambi riguardano difetti di validità che possono affliggere un contratto, ma hanno presupposti, effetti e conseguenze differenti. Comprendere la distinzione tra queste due categorie è fondamentale per garantire la correttezza delle operazioni giuridiche.
Indice
1. Definizione di nullità
La nullità di un contratto si verifica quando esso è privo di uno o più requisiti essenziali, così come stabilito dall’art. 1418 del Codice Civile. In particolare, un contratto è nullo quando:
- Manca un elemento essenziale (art. 1325 c.c.), come l’accordo tra le parti, la causa, l’oggetto o la forma (quando espressamente richiesta dalla legge).
- Il contratto ha una causa illecita (art. 1343 c.c.), ossia quando l’accordo è volto al perseguimento di un obiettivo contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
- Il contratto ha un oggetto illecito, impossibile o indeterminato (art. 1346 c.c.).
- Il contratto è contrario a norme imperative: la legge vieta determinati contratti o ne impone la nullità per tutelare interessi generali (art. 1418 c.c.).
2. Effetti della nullità
Gli effetti della nullità sono particolarmente incisivi:
- Il contratto nullo è privo di effetti giuridici sin dall’origine, e si considera come se non fosse mai stato concluso (principio della retroattività).
- Non è richiesta un’azione giudiziale per dichiarare la nullità, essendo essa rilevabile d’ufficio dal giudice e invocabile da chiunque vi abbia interesse, comprese le parti o anche soggetti terzi.
- La nullità è insanabile, salvo che la legge preveda espressamente la possibilità di conversione del contratto nullo in un contratto valido (art. 1424 c.c.). Questo avviene, ad esempio, quando le parti avrebbero potuto concludere un contratto diverso, conforme alle norme.
3. Cause di nullità più frequenti
Tra le cause di nullità più ricorrenti nella pratica giuridica, si possono elencare:
- Contratti in frode alla legge: sono quelli con una causa illecita o che perseguono obiettivi vietati (art. 1344 c.c.).
- Mancanza di forma legale: per determinati contratti, come la compravendita immobiliare, la legge richiede la forma scritta ad substantiam, la cui assenza comporta la nullità.
- Contratti stipulati da incapaci assoluti: i contratti conclusi da soggetti legalmente incapaci, come minori o interdetti, sono nulli (art. 1423 c.c.).
4. Definizione di annullabilità
L’annullabilità, regolata dagli artt. 1425 e seguenti del Codice Civile, è un vizio meno grave della nullità e riguarda difetti che, pur non rendendo il contratto nullo, ne permettono l’annullamento su richiesta di una delle parti. Le principali cause di annullabilità sono:
- Vizi della volontà, come l’errore, il dolo o la violenza (artt. 1428-1440 c.c.). Il contratto può essere annullato se una parte è stata indotta a concluderlo sulla base di un errore essenziale, con l’inganno dell’altra parte (dolo), o sotto la minaccia di un danno ingiusto (violenza).
- Incapacità relativa: il contratto può essere annullato se è stato concluso da un soggetto con incapacità relativa, come un minore emancipato o un interdetto temporaneo (artt. 1425-1426 c.c.).
- Contratto concluso da un rappresentante senza poteri: se una parte ha agito senza la necessaria rappresentanza, il contratto è annullabile (art. 1398 c.c.).
5. Effetti dell’annullabilità
Diversamente dalla nullità, l’annullabilità non incide automaticamente sulla validità del contratto. Essa produce effetti solo se l’interessato richiede l’annullamento, che può essere ottenuto tramite una pronuncia giudiziale. Gli effetti principali dell’annullabilità sono:
- Il contratto resta efficace fino al momento dell’annullamento. A differenza della nullità, l’annullamento opera solo ex nunc, cioè dal momento della sentenza che lo dichiara, salvo che non siano previste diverse disposizioni dalla legge.
- L’annullamento può essere chiesto solo dalla parte che ha subito il vizio (ad esempio, quella che ha commesso un errore o è stata indotta con dolo a concludere il contratto).
- Prescrizione: l’azione di annullamento si prescrive in cinque anni dal momento in cui il vizio si è manifestato (art. 1442 c.c.).
6. Cause di annullabilità più frequenti
Tra le situazioni più comuni che portano all’annullabilità di un contratto, vi sono:
- Errori essenziali: quando una parte commette un errore determinante nella stipula del contratto, come un errore sull’identità dell’oggetto o sulla natura dell’accordo.
- Dolo: un contratto può essere annullato se una parte è stata indotta a stipularlo con artifici o raggiri dell’altra parte.
- Violenza: la minaccia di un male ingiusto e imminente che induce una parte a concludere il contratto rende lo stesso annullabile.
7. Differenze tra nullità e annullabilità
La differenza principale tra nullità e annullabilità risiede nella gravità del vizio:
La nullità è più grave, in quanto riguarda difetti essenziali del contratto ed è rilevabile da chiunque. È priva di effetti giuridici sin dall’inizio e non richiede l’intervento giudiziale per essere dichiarata.
L’annullabilità riguarda vizi meno gravi e può essere invocata solo dalla parte che ha subito il vizio. Il contratto è valido fino a che non interviene una pronuncia di annullamento e ha effetto retroattivo solo dal momento della sentenza.
In sintesi, nullità e annullabilità sono due istituti fondamentali per garantire la validità dei contratti nel rispetto delle norme giuridiche e degli interessi delle parti. La loro distinzione è essenziale per comprendere quando un contratto possa essere dichiarato invalido e con quali conseguenze giuridiche.
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