Non è abnorme il provvedimento del giudice che dichiara la nullità del decreto che dispone il giudizio per l’omessa traduzione dello stesso e dispone la restituzione degli atti al P.M. Per approfondire si consiglia: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Indice
1. La questione: la nullità del decreto
Il Tribunale di Pisa dichiarava nullo un decreto di citazione a giudizio per mancata traduzione nella lingua conosciuta dall’imputato.
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione la pubblica accusa, deducendo l’abnormità del provvedimento perché privo di motivazione.
Per approfondire si consiglia: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e alla L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conv. con mod. del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto Nordio), il presente volume è un’analisi operativa degli istituti del nostro sistema sanzionatorio penale, condotta seguendo l’iter delle diverse fasi processuali. Anche attraverso numerosi schemi e tabelle e puntuali rassegne giurisprudenziali poste in coda a ciascun capitolo, gli istituti e i relativi modi di operare trovano nel volume un’organica sistemazione al fine di assicurare al professionista un sussidio di immediata utilità per approntare la migliore strategia processuale possibile nel caso di specie. Numerosi sono stati gli interventi normativi degli ultimi anni orientati nel senso della differenziazione della pena detentiva: le successive modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, la depenalizzazione di alcuni reati; l’introduzione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la previsione della sospensione del processo con messa alla prova operata; le stratificate modifiche dell’ordinamento penitenziario. Con attenzione alla novità, normativa e giurisprudenziale, e semplicità espositiva, i principali argomenti trattati sono: la prescrizione; l’improcedibilità; la messa alla prova; la sospensione del procedimento per speciale tenuità del fatto; l’estinzione del reato per condotte riparatorie; il patteggiamento e il giudizio abbreviato; la commisurazione della pena (discrezionalità, circostanze del reato, circostanze attenuanti generiche, recidiva, reato continuato); le pene detentive brevi (sanzioni sostitutive e doppi benefici di legge); le misure alternative, i reati ostativi e le preclusioni; le misure di sicurezza e le misure di prevenzione. Cristina MarzagalliMagistrato attualmente in servizio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea come Esperto Nazionale Distaccato. Ha maturato una competenza specifica nell’ambito del diritto penale e dell’esecuzione penale rivestendo i ruoli di GIP, giudice del dibattimento, magistrato di sorveglianza, componente della Corte d’Assise e del Tribunale del Riesame reale. E’ stata formatore della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto di Milano.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il ricorso era reputato inammissibile perché l’atto censurato, ad avviso della Suprema Corte, non presentava le caratteristiche dell’abnormità, e ciò in ragione del fatto che non è abnorme il provvedimento del giudice che, ritenendo accertata la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato, dichiara la nullità del decreto che dispone il giudizio per l’omessa traduzione dello stesso e dispone la restituzione degli atti al P.M., in quanto tale provvedimento costituisce l’esplicazione di un potere riconosciuto dall’ordinamento, anche quando fondato su un presupposto erroneamente ritenuto sussistente, e non produce alcuna stasi processuale, essendo sempre possibile per la pubblica accusa rinnovare l’atto (Sez. 2, n. 26241 del 11/06/2015; v. anche Sez. 5, n. 11429 del 15/12/2015; Sez. 5, n. 1855 del 08/10/2021).
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che non è abnorme il provvedimento del giudice che dichiara la nullità del decreto che dispone il giudizio per l’omessa traduzione dello stesso e dispone la restituzione degli atti al P.M..
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che non è abnorme il provvedimento del giudice che, ritenendo accertata la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato, dichiara la nullità del decreto che dispone il giudizio per l’omessa traduzione dello stesso e dispone la restituzione degli atti al P.M., in quanto tale provvedimento costituisce l’esplicazione di un potere riconosciuto dall’ordinamento, anche quando fondato su un presupposto erroneamente ritenuto sussistente, e non produce alcuna stasi processuale, essendo sempre possibile per la pubblica accusa rinnovare l’atto.
E’ dunque sconsigliabile, perlomeno alla luce di tale approdo ermeneutico, ove venga emesso una decisione di questo genere, sostenerne la sua abnormità.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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