(Ricorso accolto mediante annullamento con rinvio)
(Orientamento confermato)
(Normativa di riferimento: C.p.p. art. 159, c. 1)
Il fatto
La Corte d’appello di Ancona confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Macerata in data 1 luglio 2013, che aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, per aver omesso corrispondere alla moglie e alla figlia minore la somma di 500,00 Euro mensili stabilita dal Tribunale, e lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione e di Euro 400,00 di multa.
Motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso il suddetto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione l’imputato attraverso il proprio legale adducendo i seguenti motivi: a) violazione di legge, in riferimento agli artt. 178 e 420-ter cod. proc. pen., a norma dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), avuto riguardo al rigetto della richiesta di rinvio dell’udienza per motivi di salute del difensore posto che il giudice di secondo grado aveva rigettato l’istanza valorizzando l’invio della stessa mediante fax e la mancata indicazione nel certificato medico del livello di ipertermia; b) violazione di legge, in riferimento all’art. 178 cod. proc. pen., lett. c), art. 179 cod. proc. pen., comma 1, art. 185 cod. proc. pen. e art. 161 cod. proc. pen., comma 3, a norma dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), avendo riguardo alla nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti conseguenti atteso che l’imputato, all’atto di scarcerazione per altro procedimento penale, aveva eletto domicilio in (OMISSIS), e che, però, la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari fosse stata richiesta presso l’edificio di (OMISSIS), determinando un esito negativo dell’adempimento, con conseguente emissione del decreto di irreperibilità; c) violazione di legge, in riferimento agli artt. 159 e 157 cod. proc. pen., art. 179 cod. proc. pen., comma 1, art. 185 cod. proc. pen., a norma dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), avuto riguardo alla nullità del decreto di irreperibilità e di tutti gli atti conseguenti stante il fatto che il decreto di irreperibilità fosse stato emesso sulla base delle erronee ricerche presso l’edificio in (OMISSIS), invece che presso l’edificio in (OMISSIS); d) violazione di legge, in riferimento all’art. 125 cod. proc. pen., comma 3, e art. 181 cod. proc. pen., a norma dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), avuto riguardo al difetto di motivazione della sentenza impugnata dato che la valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, le quali costituiscono il presupposto fondamentale della condanna, sono state compiute sulla base di mere formule di stile, senza valutare ad esempio che la stessa aveva agito più volte in giudizio per far sospendere la patria potestà dell’imputato ed aveva inoltre rifiutato somme inviatele da una ex convivente dell’uomo; e) violazione di legge, in riferimento all’art. 195 cod. proc. pen., nonchè vizio di motivazione, a norma dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) ed e), avuto riguardo alla violazione delle disposizioni concernenti la testimonianza indiretta visto che le dichiarazioni della persona offesa sulle disponibilità economiche dell’imputato e sull’attività lavorativa svolta dal medesimo, come “buttafuori” per una discoteca ovvero come gestore di una pizzeria, erano incerte e fondate presumibilmente su quanto appreso da terze persone.
Valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto in relazione alle doglianze dedotte con il secondo ed il terzo motivo con conseguente preclusione dell’esame delle questioni poste con il quarto ed il quinto motivo, mentre lo stimava infondato con riferimento alle censure formulate con il primo motivo.
Venendo alla prima doglianza proposta, gli Ermellini osservavano come la mancata indicazione del grado della temperatura corporea rendesse del tutto generica l’attestazione dell’esistenza di sindrome influenzale e della necessità di cure e riposo per cinque giorni e quindi, si escludeva che fosse stata allegata una circostanza tale da integrare una “assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento“.
Al contrario, le censure formulate nel secondo e nel terzo motivo, attinente alla nullità del decreto di irreperibilità e a tutte le notifiche successive in relazione al giudizio di primo grado, venivano reputate fondate in quanto dalla relata di notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen. risultava come tale atto fosse stato notificato, “a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 170 c.p.p. e L. n. 890 del 1982“, all’indirizzo di (OMISSIS), e non a quello di (OMISSIS), dove invece, in seguito, era stata correttamente effettuata la notifica dell’estratto contumaciale relativo alla sentenza di primo grado e, sulla base dell’esito negativo del tentativo di notifica all’indirizzo di (OMISSIS), veniva poi emesso decreto di irreperibilità.
Tal che alla stregua di ciò si riteneva, per un verso, che il decreto di irreperibilità fosse stato emesso senza il compimento delle necessarie verifiche presso i luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen., comma 1, ossia “particolarmente nel luogo di nascita, dell’ultima residenza anagrafica, dell’ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l’amministrazione carceraria centrale”, o comunque senza tener conto dell’esito di tali accertamenti, per altro verso, che questo decreto fosse viziato da nullità così come fossero viziati da nullità anche tutti gli atti conseguenti tenuto conto altresì come non si fosse verificata alcuna sanatoria posto che il giudizio di primo grado si è svolto in presenza del difensore di ufficio, e stante la contumacia dell’imputato.
Alla luce di questo vulnus procedurale se ne faceva conseguire, a norma del combinato disposto dell’art. 623 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), e art. 604 cod. proc. pen., commi 4 e 5, l’annullamento sia della sentenza di appello, sia della sentenza di primo grado, e la trasmissione degli atti al giudice di prima cura.
Conclusioni
La sentenza è condivisibile per quel che riguarda l’accertamento del vizio procedurale ivi rilevato.
Difatti, l’art. 159 c.p.p. prevede che, se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall’articolo 157, l’autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell’imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell’ultima residenza anagrafica, dell’ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l’amministrazione carceraria centrale (c. 1) e qualora le ricerche non diano esito positivo, l’autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere designato un difensore all’imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore (c. 2).
Nel caso di specie, invece, non essendosi agito in questo modo, la violazione di questa norma procedurale non poteva non determinare l’emersione di una nullità che non solo andava a connotare il decreto di irreperibilità, ma si estendeva anche a tutti gli atti conseguenti stante quanto previsto dall’art. 185, c. 1, c.p.p. (“La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo”).
Va da sé dunque che, sotto un profilo pratico, ogniqualvolta si verifichi una evenienza processuale di questo genere, deve essere cura del difensore dell’imputato dedurre una eccezione di questo tipo.
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