Nullità dell’udienza celebrata in anticipo

Redazione 20/11/17

Nullità dell’udienza: vietata la celebrazione ante tempus

La Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della validità dell’udienza. Con la sentenza n. 51578 del 13 novembre scorso, la terza sezione penale ha affermato che l’udienza che si svolge prima dell’orario fissato è colpita da nullità assoluta, ai sensi dell’art. 179 c.p.p. La conseguenza, è che l’intero procedimento deve essere nuovamente celebrato per sanare tale nullità.

Il caso riguardava un procedimento d’appello per spaccio di stupefacenti, in cui l’imputato veniva condannato in sua assenza e in assenza anche del legale di fiducia, in quanto l’udienza si svolgeva prima dell’orario fissato per la sua celebrazione. Infatti, mentre da decreto del magistrato competente, l’udienza era stabilita per le ore 11, la stessa veniva svolta alle ore 9,30 circa e veniva data lettura del dispositivo alle ore 10,30.

Si tratta di mancata citazione dell’imputato

Peraltro, il difensore dell’imputato si era presentato in Corte d’Appello alle 10,45 e, dunque, in perfetto orario per la celebrazione dell’udienza.

Le tempistiche risultavano chiare dai verbali d’udienza; pertanto, nessun dubbio circa l’orario in cui la stessa si è effettivamente svolta; ciò ha portato i giudici di legittimità a riconoscere senza dubbio una violazione del principio di difesa e, dunque, la necessità di ripetere il processo. Essendosi l’avvocato della difesa, senza dubbio presentato in tempo, l’udienza si è svolta illegittimamente in sua assenza e, dunque, il procedimento deve essere ripetuto.

Il fondamento di tale pronuncia risiede nell’assimilazione di questo caso a quello in cui la citazione contenga una data diversa da quella effettiva di celebrazione; invero, di fatto, in entrambi i casi si ha una mancata citazione dell’imputato. Si tratta di una nullità assoluta, sollevabile in qualsiasi stato e grado del procedimento e sanabile unicamente con l’integrale rinnovazione del giudizio.

La sentenza impugnata è stata dunque annullata dalla Suprema Corte, che ha rinviato ad altra sezione della Corte d’Appello per lo svolgimento del procedimento.

Sentenza collegata

54110-1.pdf 228kB

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