Nullità della fideiussione omnibus secondo lo schema ABI va allegata e provata

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Il Tribunale di Caltanissetta ha fornito chiarimenti in merito alla presunta nullità della fideiussione omnibus secondo lo schema ABI.

Tribunale di Caltanissetta – Sent. n. 553 del 20/06/2024

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Indice

1. Il fatto

Il Tribunale di Caltanissetta il 20.06.2024 ha emesso la sentenza n.553/2024in un giudizio di restituzione degli indebiti bancari instaurato con atto di citazione.
La Banca, difesa congiuntamente dagli Avv.ti Stefano Moretti e Cristina Mosca del foro di Milano (Studio legale Moretti Mosca) e dal consulente tecnico della Banca D.ssa Silvana MASCELLARO di SMF (STUDIO MASCELLARO FANELLI), ha ottenuto un importante riconoscimento per l’intero ceto bancario.

2. Va allegata e provata la nullità della fideiussione omnibus redatta secondo lo schema ABI

Il Magistrato in merito alle fideiussioni che sarebbero state redatte secondo lo schema ABI censurato con provvedimento Banca d’Italia n.55/2005 ne ha rigettato l’eccezione per due precise motivazioni, riportando anche qui recente giurisprudenza: per la mancata produzione del provvedimento della Banca d’Italia n.55, in quanto esso è atto amministrativo e pertanto sfugge al principio iura novit curia (Corte d’Appello di Catania, sent.710 del 9.3.2022) e per la mancata produzione dello schema ABI che non essendo assimilabile ad un fatto  notorio, sottostà alle regole usuali di allegazione e prova (Cass. Civ. Sez. 3 Ordinanza n. 24198 del 08/08/2023).
Viene infine precisato, elencando numerosa e recente giurisprudenza, che il provvedimento della Banca d’Italia inerisce specificamente alle fideiussioni omnibus, pertanto “quanto si trae dalla giurisprudenza formatasi sul punto, non può estendersi alle fideiussioni specifiche”.

3. L’ISC/TAEG non rientra nella classe dei “tassi, prezzi e condizioni”: non è applicabile l’art. 117 TUB

L’attento e puntuale Magistrato siciliano, richiamando consolidata giurisprudenza anche di merito (e plurimis Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023 (Rv. 666991 – 01)), ha evidenziato con un esemplare sillogismo logico che l’ISC/TAEG non è un tasso, prezzo o condizione, che non determina una maggiore onerosità del prestito concesso, pertanto, non resta applicabile il disposto dell’art.117 Tub per l’eventuale mancata o difforme indicazione in forma scritta e resta esclusa l’invalidità del contratto di mutuo o anche della sola clausola relativa agli interessi.
Fa di più la sentenza, puntualizzando che perché possa configurarsi il carattere di illecito con possibile responsabilità contrattuale della banca per la sola violazione della disciplina sulla trasparenza, l’attore ha il preciso onere di “allegare e quantificare puntualmente” con prove “specifiche e rigorose” il danno subito.

4. Per l’eccezione del mutuo come “mutuo di scopo” va provato il nesso causale

La sentenza affronta l’eccezione del mutuatario che il mutuo de quo sarebbe un mutuo cd. di scopo perché sarebbe stato concesso con la funzione di ripianare, estinguere una posizione debitore inerente a un rapporto di conto corrente, in essere presso la medesima banca, ma con correntista diverso dal mutuatario.
Il Magistrato rileva innanzitutto la mancata prova della relazione tra la società titolare del contratto di mutuo e quella intestataria del conto corrente il cui saldo debitore, si presumeva che il mutuo fosse andato a ripianare.
Rileva infine l’attento Magistrato -riportando recentissima giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. 1 Ordinanza n. 5365 del 29.02.2024, Cass.Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 14561 del 25/05/2023 (Rv. 667927-01)- che l’attore non ha fornito alcuna prova documentale, né il requisito oggettivo e soggettivo che dimostrasse tale “funzionalizzazione ad un comune intento pratico perseguito dalle parti.”

5. La commissione di estinzione anticipata non va inclusa nella verifica dell’usurarietà

Affrontando l’eccezione di usurarietà dei tassi pattuiti, il Magistrato ha specificato che la verifica dell’usurarietà contrattuale va effettuata escludendo la commissione di estinzione anticipata, perché grandezza eterogenea (penale) che non può essere aggiunta, sommata, aggregata all’altra (tasso di interesse corrispettivo).

6. Il tasso di mora non può essere sommato al tasso di interesse corrispettivo per la verifica dell’usurarietà

La sentenza in oggetto, in piena adesione all’indirizzo nomofilattico della sent. SS.UU.C.Cass n.19597/2020 ai fini della verifica dell’usurarietà,  ha escluso che il tasso di interesse di mora possa essere aggiunto al tasso di interesse corrispettivo, avendo il tasso di mora un proprio precipuo tasso soglia, precisamente individuato.

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