Nullità intermedia della citazione notificata nelle mani del difensore
Le Sezioni Unite penali, con la sentenza n. 58120 depositata lo scorso 29 dicembre 2017, sono intervenute in materia di validità della notifica della citazione a giudizio, effettuata nelle mani del difensore, invece che presso il domicilio eletto dall’imputato. In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che tale modalità di notifica determina una nullità di tipo intermedio della stessa, la quale non sarebbe sanabile con la mancata allegazione, da parte del difensore stesso, della condizione di impossibilità dell’assistito di conoscere l’atto.
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Il caso di specie
Nella fattispecie giunta al vaglio delle Sezioni Unite, il difensore dell’imputato si presentava all’udienza dibattimentale senza l’imputato, adducendo che il medesimo non era stato reso edotto della citazione in giudizio. Già in quella sede, il giudice rigettava tale eccezione, dichiarando che, trattandosi di nullità a regime intermedio, la stessa avrebbe potuto essere sanata dimostrando le circostanze per le quali l’imputato non aveva potuto avere conoscenza dell’atto. Tale prova non veniva fornita dall’avvocato. La quarta sezione penale, alla quale era stato affidato il caso, rimetteva la questione relativa alla natura della nullità della citazione notificata al difensore, alle Sezioni Unite.
Il precedente giurisprudenziale viene confermato
Sulla nullità della notifica al difensore, in caso di elezione del domicilio altrove da parte dell’imputato, già le sezioni si erano espresse, dichiarandone il carattere generale e intermedio (sentenza n. 19602/2008). Tale pronuncia è stata richiamata anche dalla sentenza in esame, rilevando che il rapporto fiduciario che necessariamente intercorre tra assistito e difensore, è di per sé sufficiente a ritenere che l’assistito non possa non conoscere dell’atto di citazione in giudizio.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato che l’avvocato avesse tempestivamente sollevato la nullità della citazione e che, non incombendo sul difensore alcun onere di dimostrare l’interruzione del rapporto di fiducia, la Corte territoriale avesse erroneamente rigettato tale questione di nullità.
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