Nullità intermedia per omesso avviso di udienza: quando è sanata?

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Quando è sanata la nullità a regime intermedio derivante dall’omesso avviso dell’udienza a uno dei due difensori dell’imputato? Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale offre indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti: Appello e ricorso per Cassazione penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 11964 del 17-01-2024

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Indice

1. La questione: quando è sanata la nullità


La Corte di Appello di Firenze confermava una pronuncia di condanna di primo grado di una persona imputata per i delitti di cui agli artt. 110, 624-bis e 625 n. 2 cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato proponeva ricorso per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva inosservanza degli artt. 552, comma 3, e 179, comma 1, cod. proc. pen. per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia, esponendosi al riguardo che il giudizio di primo grado si era celebrato senza l’assistenza del difensore di fiducia per essere stato il decreto di citazione a giudizio notificato ad altro codifensore che aveva subito dopo rinunciato al mandato, sicché all’udienza di comparizione l’imputato assente era stato difeso da un difensore d’ufficio sull’erroneo presupposto che fosse privo di un altro difensore di fiducia.
Quindi, alla stregua di ciò, si sosteneva come in tale situazione si fosse verificata una nullità di carattere generale insanabile e non, come ritenuto dalla Corte territoriale, una nullità a regime intermedio. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale offre indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti: Appello e ricorso per Cassazione penale dopo la Riforma Cartabia

FORMATO CARTACEO

Appello e ricorso per cassazione penale dopo la Riforma Cartabia

Alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), il volume propone al professionista che si trova ad affrontare l’appello e il ricorso per cassazione in ambito penale indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti.La prima parte è dedicata all’appello: dove va depositato? Chi può depositarlo, ed entro quando? Quali requisiti devono sussistere? E molte altre questioni di ordine pratico a cui gli autori offrono risposte attraverso richiami alla più significativa giurisprudenza di settore e con il supporto di utili tabelle riepilogative.La seconda parte si sofferma invece sul ricorso per cassazione, dai motivi del ricorso ai soggetti legittimati, dai provvedimenti impugnabili alle modalità di redazione del ricorso e degli atti successivi, con l’intento di fornire indicazioni utili ad evitare l’inosservanza o erronea applicazione della normativa e la scure dell’inammissibilità. Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato in Larino, giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale, è autore di numerosi articoli su riviste giuridiche telematiche.Gabriele EspositoAvvocato penalista patrocinante in Cassazione. Autore di manuali di diritto penale sostanziale e procedurale, dal 2017 è Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva la doglianza summenzionata infondata.
In particolare, gli Ermellini ritenevano come i giudici di secondo grado avessero correttamente applicato quel principio di diritto secondo cui la nullità a regime intermedio, derivante dall’omesso avviso dell’udienza a uno dei due difensori dell’imputato, è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell’altro difensore comparso, pur quando l’imputato non sia presente dato che tale decisione ha precisato che è onere del difensore presente, anche se nominato d’ufficio in sostituzione di quello di fiducia regolarmente avvisato e non comparso, verificare se sia stato avvisato anche l’altro difensore di fiducia ed il motivo della sua mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice (Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009).

3. Conclusioni

 
Con la decisione in esame, la Cassazione, sulla scorta di quanto già postulato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 39060 del 16/07/2009, ha ribadito che la nullità di un procedimento giudiziario a causa dell’omesso avviso dell’udienza a uno dei due difensori dell’imputato, a regime intermedio, è considerata sanata se l’altro difensore comparso non solleva l’eccezione, anche se l’imputato non è presente posto che il difensore presente, anche se nominato d’ufficio al posto di quello di fiducia regolarmente avvisato e assente, ha il compito di verificare se l’altro difensore di fiducia è stato avvisato e il motivo della sua mancata comparizione, eventualmente consultando il giudice.
È dunque sconsigliabile eccepire una nullità di questo genere ove si verifichi siffatta situazione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su questa tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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