Quando l’assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell’ufficio può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all’art. 33, co. 1, c.p.p.? Per avere un valido strumento operativo di ausilio per Professionisti, si consiglia il seguente volume: Formulario annotato del processo penale
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 33, co. 1)
Indice
1. La questione: nullità per assegnazione in violazione delle tabelle di organizzazione
La Corte di appello di Catania dichiarava, da un lato, inammissibile una richiesta di declaratoria di ne bis in idem, avanzata ai sensi dell’art. 669 cod. proc. pen., dall’altro, a mente dell’art. 671 cod. proc. pen., le violazioni giudicate in talune sentenze unificate sotto il vincolo della continuazione.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’istante proponeva ricorso per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva l’annullamento del provvedimento impugnato in quanto emesso da giudice incompetente in violazione dei commi 3 e 4 dell’art. 665 cod. proc. pen.. Per avere un valido strumento operativo di ausilio per Professionisti, si consiglia il seguente volume: Formulario annotato del processo penale
Formulario Annotato del Processo Penale
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le considerazioni che avevano indotto il Supremo Consesso a pervenire a siffatto esito decisorio, vi era anche quello in base al quale l’assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell’ufficio, salvo il possibile rilievo disciplinare, può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all’art. 33, comma primo, cod. proc. pen., non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell’ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l’obbligo di motivazione dei provvedimenti (da ultimo Sez. 6, n. 21052 del 24/06/2020, e Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, proprio in materia di assegnazione del processo ad una sezione della Corte di appello diversa da quella tabellarmente competente).
Per la Corte di legittimità, dunque, non rilevava la prospettata violazione delle regole tabellari sulla distribuzione degli affari tra le diverse sezioni dell’ufficio giudiziario.
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3. Conclusioni
Fermo restando che, come è noto, l’art. 33, co. 1, c.p.p. dispone che le “condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario”, la decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che l’assegnazione irregolare dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell’ufficio può portare alla nullità ai sensi di questo precetto normativo, ma questa nullità non si verifica solo per la violazione delle disposizioni amministrative, ma solo se vi è uno stravolgimento dei principi fondamentali dell’ordinamento giudiziario, e ciò avviene quando vengano violate norme riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari da parte dei dirigenti degli uffici e l’obbligo di motivazione dei relativi provvedimenti.
Ove quindi non si verifichino tali condizioni, è sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, dedurre la nullità a norma della disposizione legislativa succitata.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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