Entro quanto tempo devono essere eccepite le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello.
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1. La questione
Il Tribunale di Patti dichiarava non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dal giudice di prime cure proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Messina e la parte civile avevano proposto appello, sostenendo l’erroneità della declaratoria di estinzione del reato stante la validità della querela.
Orbene, a fronte di tale gravame, la Corte di Appello di Messina, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, condannava l’imputato alla pena di mesi 3 di reclusione ed euro 500,00 di multa in relazione al reato di appropriazione indebita.
Avverso questa decisione, a sua volta, proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva inosservanza dell’art. 601 cod. proc. pen., sostenendosi che il giudizio di appello sarebbe stato nullo per mancato rispetto del termine a comparire.
In particolare, il legale evidenziava come il ricorrente avesse ricevuto la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza in un momento successivo al termine di 20 giorni previsto dall’art. 601. cod. proc. pen. e, pertanto, il mancato rispetto del termine a comparire, sempre secondo la difesa, avrebbe comportato una nullità di ordine generale che, a sua volta, imponeva al giudice la rinnovazione dell’atto ai sensi dell’art. 185 cod. proc. pen..
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato infondato per tardività della eccezione proposta nel caso di specie.
Difatti, gli Ermellini richiamavano a tal riguardo quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la violazione del termine a comparire integra una nullità di ordine generale relativa all’intervento dell’imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen., e, cioè, prima della deliberazione della sentenza d’appello (Sez. 3, n. 46179 del 28/09/2021; Sez. 5, n. 5739 del 07/02/2022; Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022), posto che le nullità a regime intermedio, verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello, devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non possono esser dedotte, per la prima volta, in sede di legittimità (vedi Sez. 2, n. 46638 del 13/9/2019; Sez. 2, n. 1886 del 03/11/2022).
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito entro quale frangente procedurale devono essere eccepite le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello.
Si afferma difatti in tale pronuncia, lungo il solco di un pregresso orientamento nomofilattico, che le nullità a regime intermedio, verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello, devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non possono esser dedotte, per la prima volta, in sede di legittimità.
E’ dunque sconsigliabile, perlomeno alla luce di tale approdo ermeneutico, proporre una eccezione di questo genere, per la prima volta, dinnanzi alla Cassazione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
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