Nullità sentenza di merito senza motivazione art.2054 c.c.

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Nulla la sentenza del giudice di merito che applica acriticamente l’art. 2054 cc senza motivare in ordine alla condotta del creditore/danneggiato. Con la sentenza numero 26264 del 11/09/2023 la III sezione della suprema Corte (Pres. Travaglino – relatore Sestini) ritorna sull’applicazione dell’art. 2054 II comma cc e sull’onere di motivazione del giudice di merito.
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Corte di Cassazione -sez. III civ.- sentenza n. 26264 del 11-09-2023

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Indice

1. I fatti di causa e i giudizi di merito


Tizio, alla guida della propria autovettura, veniva coinvolto in un sinistro della strada causato da autovettura rimasta ignota, in quanto dileguatasi dopo l’impatto. In particolare Tizio affermava che, subita l’invasione di corsia del pirata della strada, e dopo essere entrato in collisione con questi, finiva fuori strada subendo rilevanti danni fisici.
Tizio, così, conveniva in giudizio la compagnia competente per regione e indicata per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, onde ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Il giudizio di primo grado si concludeva con l’accoglimento della domanda di Tizio, ma con l’applicazione della sua concorsualità nella misura del 60%. Il Tribunale, in particolare, affermava che Tizio, in seguito al sinistro, aveva subito ingenti danni fisici, e che proprio l’entità dei danni, che trovava giustificazione nell’urto in seguito all’uscita di strada, era indice di una sua condotta di guida non prudente.
Tizio appellava la sentenza in ordine alla concorsualità applicata, e la Corte d’appello confermava la sentenza impugnata, affermando che era corretta l’applicazione della concorsualità ex. art. 2054 laddove l’unico elemento di prova era la testimonianza raccolta in giudizio e che la stessa andava parametrata all’entità dei danni. In ragione di tanto, e sulla scorta di regole di logica e scientifiche, era da ritenersi concorrente in misura prevalente Tizio nella dinamica del sinistro, atteso che non aveva fornito prova della sua condotta prudente.


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2. Il giudizio in Cassazione


Tizio ricorreva per Cassazione sulla scorta, per quel che qui interessa, di tre motivi.
Con il primo motivo, ex. art. 360 I comma n. 3, si censura la violazione, tra gli altri, dell’art. 2054 e dell’art. 2697 cc, per aver mancato, il giudice di merito, di considerare meramente sussidiaria la concorsualità ex. art. 2054 cc, e quindi applicabile solo in difetto di prova positiva dell’effettiva dinamica del sinistro.
Con il secondo motivo, ex. art. 360 I comma n. 4, si censura la violazione dell’art. 132 cpc, ritenendo la sentenza della Corte d’appello affetta da nullità assoluta, sub species di motivazione apparente, tale dovendosi qualificare la affermazione che la concorsualità, peraltro prevalente, dell’attore si poteva individuare dall’entità delle lesioni che questi aveva subito.
Con il terzo motivo, invece, ex. art. 360 I comma n. 5, si censurava il mancato esame di un fatto decisivo, quale la condotta di Tizio, che se valutato avrebbe determinato una pronuncia diversa.
La Corte esamina i tre motivi congiuntamente e accoglie il ricorso, ribadendo la natura sussidiaria dell’art. 2054 II comma cc, e, soprattutto affermando che è affetta da nullità, dovendosi ritenere apparente, la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, la corte d’appello viene bacchettata perché, secondo gli ermellini, affermare di fare ausilio dell’art. 2054 II comma cc, e quindi di ritenere di non poter assumere la condotta delle parti da fonti di prova raccolte nel processo o da presunzioni, stride con una applicazione di concorsualità graduata, e quindi diversa dal 50%, atteso che la suddetta norma a tanto conduce.
L’illogicità della motivazione è nel fatto che il solo elemento dell’entità dei danni riportati da Tizio non può condurre alla conclusione che Tizio procedeva a velocità eccessiva. La Corte d’appello, infatti, e di qui la carenza di motivazione, non dice quale avrebbe dovuto essere la velocità lecita e quale era, conseguentemente, quella tenuta da Tizio.
La Corte d’appello, in sostanza, deve motivare la affermazione che Tizio procedeva ad una velocità non consentita, fornendo il minimo costituzionale di motivazione che, in difetto, come in questo caso, porta alla nullità della sentenza.
La sentenza quindi è cassata e rinviata alla Corte d’appello, in diversa composizione, per la decisione di merito che dovrà tenere conto del dictum degli Ermellini.

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Michele Allamprese

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