Nuova interpretazione intercettazione: quando si propone?

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Quando è possibile prospettare in sede di legittimità un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito.
Per approfondimenti si consiglia: La Riforma Cartabia della giustizia penale

Corte di Cassazione -sez. IV pen.– sentenza n. 37056 del 7-06-2023

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Indice

1. La questione: nuova interpretazione dell’intercettazione


Il Tribunale di Taranto aveva ritenuto uno degli imputati colpevole dei reati di cui ai capi A) e B) (assolvendolo da un’altra accusa per insussistenza del fatto), per questo esclusa l’aggravante di cui all’art. 80 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, e D) dell’imputazione e così come un altro era stimato colpevole dei reati a lui ascritti ai capi E), esclusa per questo l’aggravante contestata di cui all’art. 80, e F) e per il primo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata e ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi sei dì reclusione ed Euro 6.300,00 di multa ,e per il secondo, concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 4200,00 di multa.
Ciò posto, a sua volta, la Corte d’Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena irrogata ad uno degli accusati per i delitti di cui ai capi A), B) e D), riqualificato quello sub B) nel delitto di cui agli artt. 56, 81 cod. pen. e 73, comma 1 e 4 d.p.r. 309 del 1990, in anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 6200,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Orbene, a fronte di tale situazione processuale, proponevano ricorso per Cassazione ambedue gli imputati per il tramite dei loro difensori.
In particolare, per quello che rileva in questa sede, uno di essi, tra le doglianze sollevate, deduceva ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. la nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il motivo summenzionato era stimato inammissibile in quanto volto a censurare la valutazione della prova operata dal giudice di merito mentre, secondo quanto postulato dalla Cassazione in numerose occasioni, in sede di legittimità èpossibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015).

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando è possibile prospettare in sede di legittimità un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che èpossibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile.
Dunque, solo ove si verifichi una di dette ipotesi, è possibile ricorrere per Cassazione adducendo una doglianza di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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