La nuova legge per il contrasto alla violenza sulle donne

La vicenda della giovane Giulia Cecchetin ha destato molto scalpore nell’opinione pubblica sia per le modalità con cui è stato commesso il crimine, sia per la giovane età della vittima, sia per l’ambiente familiare in cui è maturato il delitto. Tale episodio ha accelerato il processo di approvazione del disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri in data 7 giugno 2023 con cui erano previste norme più rigorose per contrastare il dilagante fenomeno dei femminicidi. Ma la stessa vicenda ha finalmente richiamato l’attenzione del governo e del Parlamento sulla necessità di dare vita a una campagna informativa per l’educazione dei nostri giovani all’affettività e al rispetto. Si ritiene che tale normativa possa costituire uno strumento utile per arginare tale fenomeno e, tuttavia, si è in presenza di un fatto socio-culturale profondamente radicato nella nostra Società e pertanto si rende necessaria anche l’adozione di misure concomitanti come un ulteriore potenziamento delle strutture associative antiviolenza e lo sviluppo di un’assistenza psicologica generalizzata.
Per approfondire si consiglia il volume: La violenza di genere e domestica

Indice

1. L’evoluzione della normativa in materia di violenza di genere


Si osserva che già nel 2013 il Parlamento ha ratificato la Convenzione di Istanbul redatta nel 2011 dal Consiglio di Europa, un’organizzazione che raggruppa 46 Paesi, tra cui i 27 Stati membri dell’Unione Europea. La ratifica di questo documento ha richiesto un maggiore impegno del nostro Paese nella prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne.[1]
Nel mese di agosto 2023, poi, a pochi mesi dalla ratifica della citata Convenzione, il governo ha approvato un decreto legge, denominato “legge sul femminicidio”, modificando le norme sui maltrattamenti contro i familiari e introducendo nuove aggravanti per i reati commessi dai coniugi o ex coniugi. La nuova legge ha previsto anche l’inasprimento di alcune pene e ha stabilito che i governi debbano periodicamente approvare piani di azione contro la violenza sessuale e di genere; il primo di questi piani è stato redatto nel 2015.
Successivamente, nel gennaio 2021, il Parlamento ha ratificato la convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) sulla violenza e le molestie. Questa convenzione, che non ha efficacia vincolante, impegna gli Stati ad adottare misure e iniziative per prevenire e contrastare le violenze sul posto di lavoro, con nuove leggi e strumenti di analisi del fenomeno.
A giugno 2022, il Parlamento ha poi approvato un disegno di legge sottoscritto da più gruppi parlamentari che impegna una serie di istituzioni – tra cui l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il sistema sanitario nazionale, il Ministero dell’Interno e il Ministero della Giustizia – a realizzare periodicamente statistiche interamente dedicate alla violenza contro le donne. L’obiettivo di tale provvedimento è di stimare con maggiore precisione “la parte sommersa dei diversi tipi di violenza” e “progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno”.
Oltre a singoli provvedimenti normativi, negli ultimi dieci anni il Parlamento ha ratificato più volte l’istituzione di commissioni di inchiesta per indagare sulla violenza di genere. La commissione di inchiesta sui femminicidi è stata creata per la prima volta nella diciassettesima legislatura, tra il 2013 e il 2018 ed è stata rinnovata in quella successiva, tra il 2018 e il 2022. In entrambi i casi si è trattato però di una commissione monocamerale del Senato. Nella relazione finale, pubblicata a settembre 2022, si legge che la violenza di genere è “un fenomeno sociale di carattere strutturale, con radici culturali profonde che ancora oggi permeano le relazioni tra uomini e donne, alimentato e determinato dalla disparità nei rapporti di forza tra i due sessi” e che per questo motivo ha bisogno di “una risposta forte e chiara dalla politica”.
Nell’attuale legislatura è stata creata invece la prima commissione di inchiesta sui femminicidi di tipo bicamerale, cioè composta dai parlamentari di entrambe le Camere, dunque, quindi con un peso politico maggiore. Tuttavia, la proposta di legge per istituire la commissione è stata approvata il 1° febbraio 2023, ma l’organo ha iniziato i suoi lavori solo il 26 luglio di quest’anno.
Oltre alle commissioni parlamentari, dal 2015 il Dipartimento per le Pari Opportunità ha attivato tre piani strategici nazionali sulla violenza maschile contro le donne, noti come “piani antiviolenza”, per sostenere l’azione del governo nella lotta alla violenza di genere. I piani sono coordinati da una cabina di regia e da un comitato tecnico, di cui fanno parte, oltre alle amministrazioni centrali e gli enti locali, le associazioni più rappresentative in materia di contrasto alla violenza sulle donne. I piani antiviolenza sono strutturati in quattro ambiti definiti quattro P: “prevenzione, protezione e sostegno, perseguire e punire, assistenza e promozione”. È importante rilevare che la legge di bilancio per il 2023, ha aumentato di dieci milioni di euro i fondi a disposizione del piano, che ora ammontano a quindici milioni di euro, misura quanto mai opportuna.

2. Cenni sulla legge n. 69/2019 (c.d. codice rosso)


Ma il più significativo intervento in materia è stato realizzato con la legge n. 69/2019 (c.d. codice rosso). Tale provvedimento reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
Nel merito essa si compone di 21 articoli, che individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l’instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l’eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato.[2]
Tra le novità in ambito procedurale, è previsto un’accelerazione per l’avvio del procedimento penale di alcuni reati; tra gli altri maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, con l’effetto che possono essere adottati più celermente eventuali provvedimenti di protezione delle vittime.[3]
Inoltre:

  • la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; 
  • il pubblico ministero, nelle ipotesi ove proceda per i delitti di violenza domestica o di genere, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il termine di tre giorni può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure nell’interesse della persona offesa;
  • gli atti d’indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria devono avvenire senza ritardo. 

È stata modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nella finalità di consentire al giudice di garantirne il rispetto anche per il tramite di procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, come il braccialetto elettronico. Inoltre, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l’applicazione di misure di prevenzione[4].
Nel codice penale la legge in questione inserisce ben quattro nuovi reati:   

  • il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (cd. revenge porn), punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro. La pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. La condotta può essere commessa da chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, diffonde, senza il consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l’impiego di strumenti informatici;
  • il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sanzionato con la reclusione da otto a 14 anni. Quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l’ergastolo;
  • il reato di costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da uno a cinque anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;
  • la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la detenzione da sei mesi a tre anni. 

Si accrescono le sanzioni già previste dal codice penale. In particolare:

  • il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, da un intervallo compreso tra un minimo di due e un massimo di sei anni, passa a un minimo di tre e un massimo di sette; 
  • lo stalking passa da un minimo di sei mesi e un massimo di cinque anni a un minimo di un anno e un massimo di sei anni e sei mesi; 
  • la violenza sessuale passa da sei a dieci anni, mentre prima andava dal minimo di cinque e il massimo di dieci;
  • la violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di otto e un massimo di quattordici, mentre prima era punita col minimo di sei e il massimo di dodici.

In relazione alla violenza sessuale viene esteso il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela, dai sei mesi a dodici mesi. Vengono inoltre ridisegnate ed inasprite le aggravanti per l’ipotesi ove la violenza sessuale sia commessa in danno di minore di età.
Infine, è stata inserita un’ulteriore circostanza aggravante per il delitto di atti sessuali con minorenne: la pena è aumentata fino a un terzo quando gli atti sono posti in essere con individui minori di 14 anni, in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, pure solo promessa. Nell’omicidio, invece, viene estesa l’applicazione delle circostanze aggravanti, facendovi rientrare finanche le relazioni personali.[5]


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3. Il clamore della vicenda di Giulia Cecchetin e la legge n.168/2023


L’aumento esponenziale degli omicidi di genere nel nostro Paese, spesso perpetrati con modalità agghiaccianti, come nel caso di Giulia Cecchetin, che ha destato sconcerto anche per la giovane età della vittima e per l’ambiente familiare in cui è maturato il delitto, ha indotto il Parlamento ad approvare celermente e all’unanimità la legge n. 168 del 24 novembre 2023, “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”.
Il provvedimento, composto da 19 articoli, è diretto soprattutto alla prevenzione per evitare che i cosiddetti “reati spia” possano poi degenerare in fatti più gravi. E infatti l’inasprimento riguarda soprattutto chi è già stato destinatario dell’ammonimento e ricade nella stessa condotta, i cosiddetti recidivi.[6] 
L’intento del Governo è quello di:

  • rendere più veloci le valutazioni preventive sui rischi che corrono le potenziali vittime di femminicidio o di reati di violenza;
  • rendere più efficaci le azioni di protezione preventiva;
  • rafforzare le misure contro la reiterazione dei reati a danno delle donne e la recidiva;
  • migliorare la tutela complessiva delle vittime di violenza.

[7]Tra le principali misure contenute nel disegno di legge si segnala, in primo luogo, il rafforzamento della misura di prevenzione dell’ammonimento del questore e di informazione alle vittime (art. 1).
Tale norma prevede, in particolare:

  • l’estensione dell’applicazione dell’ammonimento anche ai reati-spia – tra i quali i reati di percosse, lesione personale, violenza sessuale e privata, minaccia grave, atti persecutori, violazione di domicilio – ossia una serie di reati che avvengono nel contesto delle relazioni familiari ed affettive, sia attuali che passate;
  • l’aggravamento della pena quando i reati sono commessi da un soggetto ammonito o in presenza di minorenni;
  • l’ottenimento della revoca del provvedimento solo dopo almeno tre anni, a seguito di valutazioni positive in appositi percorsi di recupero.

[8]È interessante osservare che il provvedimento prevede l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora, previste dal Codice antimafia, anche agli indiziati di reati legati alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (art. 2).
Nei confronti di tali soggetti, diventa obbligatorio disporre il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati abitualmente dalle vittime e l’obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a 500 mt. da tali luoghi e dalle vittime.
Importante appare, poi, la previsione (art. 4) secondo cui, al fine di velocizzare i processi in materia, sono ampliate le fattispecie per le quali è assicurata la priorità, estesa alle ipotesi di costrizione o induzione al matrimonio, lesioni permanenti al viso, violazione dei provvedimenti di allontanamento e di divieto di avvicinamento, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, stato di incapacità procurato mediante violenza, lesione personale. La celerità è inoltre conferita alle richieste di applicazione di misura cautelare personale.
L’art. 5, invece, impone al Procuratore della Repubblica, di individuare procuratori aggiunti o magistrati addetti all’ufficio per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica dando vita in tal modo a uffici giudiziari specializzati.
Interessante appare, poi, l’art. 6 che disciplina le iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. Tale norma prevede infatti che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge l’Autorità politica delegata per le pari opportunità, predispone apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le vittime della violenza. Anche nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione dei magistrati sono inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. Si tratta di previsioni quanto mai opportune che vanno nella giusta direzione.
Viene inserito, anche nel Codice di procedura penale un nuovo articolo sulle misure urgenti di protezione della persona offesa (art. 362-bis) ai sensi del quale il Pm dispone di 30 giorni al massimo per valutare se richiedere l’applicazione delle misure cautelari, dopodiché il Gip avrà ulteriori 30 giorni al massimo per la decisione sull’istanza (Art. 7).
E’ fatto obbligo, inoltre, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di acquisire ogni tre mesi dalle Procure della Repubblica del Distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui al citato art. 362-bis del codice di procedura penale e di inviare alla Corte di Cassazione una relazione almeno semestrale (art.8).
Tra le ulteriori disposizioni si segnala la previsione dell’arresto in flagranza differita per chi viene individuato, in modo inequivocabile e sulla base di documentazione video-fotografica o che derivi da applicazioni informatiche o telematiche, quale autore di una condotta di:

  • violazione dei provvedimenti di allontanamento e del divieto di avvicinamento;
  • maltrattamenti in famiglia;
  • atti persecutori (art. 10).

Si ritiene, tuttavia, che tale previsione sia un monstrum giuridico ed una contraddizione in termini. Infatti, non si può parlare correttamente dal punto di vista giuridico di flagranza quando tale ipotesi non si verifica essendo tale fattispecie determinata da altri elementi dedotti aliunde. Forse avrebbe fatto bene il legislatore ad usare un’altra terminologia più appropriata.
In materia di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare viene inserita una nuova norma (art.384-bis, 2-bis c.p.p.) la quale prevede che anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l’allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluni dei delitti di cui agli art. 387-bis  (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), art. 572 (maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli), art.582 (lesioni personali) limitatamente alle ipotesi procedibili d’ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2.5 e 5.1, e secondo comma (circostanze aggravanti che prevedono la pena dell’ergastolo) e 612-bis del codice penale (minaccia o molestia in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero di ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva) o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose  possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l’integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione d’urgenza, attendere il provvedimento del giudice (art.11). In tali casi, entro quarantotto ore il pubblico ministero richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari e questi, sempre entro lo stesso termine, fissa l’udienza di convalida.
L’art. 12 prevede, invece, tra l’altro, che con il provvedimento che impone il divieto di avvicinamento viene disposta anche l’applicazione della modalità di controllo del braccialetto elettronico, con eventuale previsione di una misura più grave, qualora l’imputato neghi il proprio consenso. In caso di manomissione del braccialetto elettronico, viene anche disposta la misura cautelare in carcere. Il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni conseguenti all’applicazione delle misure previste è punito con la reclusione da uno a cinque anni e l’arresto è consentito anche fuori dei casi di flagranza.
Le ulteriori novità si sostanziano, poi:

  • nell’estensione della previsione dell’immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o contro le donne, di tutte le notizie inerenti alle misure cautelari disposte nei confronti dell’autore del reato (art.14);
  • nella modifica degli obblighi ai quali il condannato deve soggiacere per accedere alla sospensione condizionale della pena (art.15);
  • nell’introduzione di una provvisionale a titolo di ristoro anticipato in favore delle vittime di violenza. L’istanza, corredata del provvedimento giurisdizionale, deve essere presentata al prefetto della provincia di residenza o nella quale è stato commesso il reato. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, verifica la sussistenza dei requisiti, avvalendosi anche degli organi di polizia. Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, acquisiti gli esiti dell’istruttoria del prefetto, provvede entro centoventi giorni dalla presentazione dell’istanza (art. 17). Si tratta di termini perentori che ci si augura saranno rispettati dalla Prefettura e dal citato Comitato.

[9]Particolarmente interessante appare, infine, l’art. 18 il quale dispone che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della giustizia e l’Autorità politica delegata per le pari opportunità stabiliscono, con proprio decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento e l’accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori di violenza contro le donne e di violenza domestica e adottano linee guida per lo svolgimento dell’attività dei medesimi enti e associazioni.

4. La campagna informativa nelle scuole


Con riferimento alla campagna di informazione nelle scuole, in precedenza, era già stato messo a punto dal ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il progetto “Educare alle relazioni”, un progetto creato dal ministero dell’Istruzione e del merito dopo aver sentito il parere delle associazioni dei genitori, degli studenti, dei docenti, dei sindacati, dell’ordine degli psicologi e di diversi esperti.
Il progetto, che dovrebbe durare due anni, con possibilità di rinnovo, prevede il coinvolgimento di allievi e docenti, tramite la creazione di gruppi di discussione e autoconsapevolezza tra gli studenti delle scuole superiori, che si riunirà una volta alla settimana in orario extracurricolare e che potrà coinvolgere anche esperti in educazione affettiva e relazionale, avvocati, assistenti sociali, operatori di organizzazioni. Per avvicinare i ragazzi al progetto, è previsto anche il coinvolgimento di influencer, cantanti e personaggi famosi.[10]
Ma subito dopo l’omicidio di Giulia Cecchetin il governo ha pianificato una campagna nelle scuole generalizzata e strutturale, coinvolgendo i ministri delle Pari Opportunità e della Famiglia, della Cultura e dell’Istruzione, per promuovere una maggiore consapevolezza. In parallelo, vi sarà una diffusione del numero verde anti-violenza 1522, con il supporto del mondo dello sport, come sta già avvenendo.
Si deve auspicare, tuttavia, che tale progetto sia redatto e approvato in tempi brevi, coinvolgendo tutte le forze politiche presenti in Parlamento che hanno già dimostrato un alto senso di responsabilità nell’approvazione, all’unanimità, della citata legge n.168/2023.
Si ritiene, tuttavia, che i corsi in questione debbano anche prevedere un’educazione alla legalità, problematica strettamente connessa a quella della violenza di genere e indispensabile per contrastare anche il fenomeno della delinquenza minorile. 

5. Conclusioni


 La legge in questione costituisce certamente un passo in avanti per il contrasto dell’odioso fenomeno di cui trattasi.
Tuttavia, come ormai riconosciuto da tutte le parti politiche, è indispensabile anche un’operazione socio-culturale, lunga e difficile, che richiede l’intervento coordinato di tutti gli attori istituzionali.
In primo luogo, dovrà essere potenziata ulteriormente con adeguati finanziamenti l’attività dei Centri Antiviolenza che sono in prima linea nel contrasto a tale fenomeno.
In secondo luogo, dovrà essere estesa la presenza dello psicologo negli istituti di istruzione e rafforzando nel contempo la presenza dello psicologo di base che sta muovendo i primi passi.
A tale riguardo ci si augura che tramite il maxi emendamento alla manovra economica che probabilmente verrà presentato dal governo, siano previsti nuovi fondi per il bonus psicologo come proposto dal partito Forza Italia.
Nel frattempo il ministro della salute ha firmato in questi giorni il decreto attuativo che a distanza di un anno sblocca il contributo già previsto superando un problema tecnico presente nella precedente legge di bilancio.
 A tale riguardo si segnala la pratica virtuosa recentemente istituita dall’Università statale A. Moro di Bari, che prevede un Servizio Counseling per rispondere alle esigenze degli studenti e dei dottorandi per avere uno spazio di ascolto e confronto con professionisti esperti sulle difficoltà della vita universitaria e sulle strategie per fronteggiarle, ma che si occuperà di riflesso anche della violenza sulle donne.
In conclusione, il fenomeno della violenza di genere ha nel nostro Paese consolidate radici culturali e psicologiche che potranno essere estirpate o quantomeno ridotte, solo con una forte azione sinergica posta in essere da parte di tutti i settori della società civile e che deve trovare il suo fulcro nelle scuole e, quindi, nella formazione dei nostri giovani.

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Note

  1. [1]

    D. Leo, F. Gonzato, Dieci anni di leggi contro la violenza sulle donne, in Pagella Politica del 21  novembre 2023

  2. [2]

    Parlamento, Legge 19 luglio 2019, n.69- Tutela delle vittime di violenza domestica e di genere – il c.d. codice rosso (GU 25.07.2019), in Archivio Penale.

  3. [3]

    L. Biarella, Codice Rosso: definizione, procedura, nuovi reati e aggravanti, in Altalex del 26 luglio 2019.

  4. [4]

    L. Biarella, Codice Rosso: definizione, procedura, nuovi reati e aggravanti, cit.

  5. [5]

    L. Biarella, Codice Rosso: definizione, procedura, nuovi reati e aggravanti, cit.

  6. [6]

    P. Gentilucci, La stretta sui femminicidi: il Disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri, in Altalex del 16 giugno 2023

  7. [7]

    E. Pergolari, Contrasto alla violenza sulle donne: il ddl del Governo, in edotto dell’8 giugno 2023.

  8. [8]

    Comunicato stampa del governo in data 7 giugno 2023.

  9. [9]

    E. Pergolari, Contrasto alla violenza sulle donne: il ddl del Governo, cit.

  10. [10]

    L. Papini, Rafforzamento Codice Rosso e misure contro i femminicidi: le ultime novità, in Diritto.it del 23 novembre 2023

Prof. Paolo Gentilucci

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