La nuova legge sulla scuola in Gazzetta: in vigore dal 31 ottobre

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La legge 1° ottobre 2024, n. 150, reca “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati” ed entra in vigore il 31 ottobre. Dai giudizi descrittivi a quelli sintetici. Bocciatura con voto inferiore a 6 in condotta. Per approfondimenti sulla parte penale consigliamo: Sicurezza e autorevolezza del personale scolastico: la legge in GU

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Indice

1. Valutazione delle studentesse e degli studenti


All’articolo 1 si dispone:

  • l’espressione con giudizi sintetici della valutazione periodica e finale degli apprendimenti nell’ambito della scuola primaria (già scuola elementare), a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025 (tale valutazione avviene oggi con “giudizi descrittivi”);
  • l’espressione in decimi della valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado (già scuola media) e, sempre a tale livello, la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi in caso di valutazione del comportamento inferiore a 6/10;
  • circa la scuola secondaria superiore, la non ammissione all’esame di Stato conclusivo in ipotesi di valutazione del comportamento inferiore a 6/10 e l’assegnazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare nel colloquio dell’esame, in ipotesi di valutazione del comportamento pari a 6/10;
  • circa la scuola secondaria superiore, la previsione che il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante possa essere attribuito solo ove il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

Ai commi 4 e 5 si dispone che, con regolamenti adottati ex articolo 17, comma 1, legge n. 400/1988, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si procede a una revisione complessiva della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nell’ambito della quale si preveda che:

  • i provvedimenti disciplinari che comportano l’allontanamento dalla scuola fino a un massimo di 2 giorni, comportino il coinvolgimento in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
  • in ipotesi di allontanamento superiore a 2 giorni, sia previsto lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche;
  • l’attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi, con la conseguente non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato, avvenga pure a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni contemplate dal regolamento di istituto;
  • l’attribuzione di un voto di condotta inferiore a 6/10 in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento in attività di approfondimento nella materia di cittadinanza attiva e solidale;
  • al voto di comportamento, riferito all’intero anno scolastico, sia attribuito maggior peso nella valutazione globale, specie in presenza di atti violenti o di aggressione;
  • circa la scuola secondaria superiore, l’attribuzione di un voto di comportamento pari a 6/10 comporti la sospensione del giudizio sull’ammissione alla classe successiva e l’assegnazione un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale;
  • la valutazione periodica e finale degli apprendimenti del secondo ciclo di istruzione, in ogni disciplina di studio prevista dalle Indicazioni nazionali per i licei, e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, sia espressa in decimi.

2. Sezioni di scuola a metodo didattico differenziato


L’articolo 2 del provvedimento è preordinato:

  • a stabilizzare ed aggiornare le disposizioni che, sinora in via solo sperimentale, consentono alle sezioni di scuola dell’infanzia e alle classi di scuola primaria già gestite dall’Opera nazionale Montessori di continuare a funzionare col metodo Montessori;
  • a consentire, a determinate condizioni, l’attivazione a regime anche di classi di scuola secondaria di primo grado (già scuola media) a metodo Montessori, a partire dall’anno scolastico 2025/2026, superando la fase sperimentale già in corso;
  • a demandare a un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, sentita l’Opera nazionale Montessori, la disciplina di dettaglio su istituzione e funzionamento delle sezioni e classi a metodo Montessori nell’ambito del primo ciclo di istruzione, e sull’ordinamento dei corsi di differenziazione didattica e sui relativi requisiti di accesso;
  • a consentire al Ministero dell’istruzione e del merito di autorizzare lo svolgimento, presso università ed enti di formazione, di corsi annuali di differenziazione didattica a metodo Agazzi per le scuole dell’infanzia e a metodo Pizzigoni per le scuole primarie, per il conseguimento della specializzazione occorrente per concorrere all’attribuzione delle relative cattedre.

3. Tutela dell’autorevolezza e decoro delle istituzioni e del personale scolastico


L’articolo 3 prevede che, tramite la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico ovvero di un componente del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, debba essere sempre ordinato, oltre all’eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L’importo della somma è determinato dal giudice tenuto conto dei criteri espressi all’articolo 5 del d.lgs. n. 7/2016, che reca “Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili“. Tale articolo 5, sui criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie, prevede che l’importo della sanzione pecuniaria civile viene determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri:

  • gravità della violazione;
  • reiterazione dell’illecito;
  • arricchimento del soggetto responsabile;
  • opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell’illecito;
  • personalità dell’agente;
  • condizioni economiche dell’agente.

Per approfondimenti su questo tema consigliamo: Sicurezza e autorevolezza del personale scolastico: la legge in GU

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Avv. Biarella Laura

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