Patto di quota lite e nuove tariffe forensi: quanto spetta all’avvocato?

Redazione 17/05/18
Di seguito una breve disamina sull’evoluzione della disciplina relativa alle nuove tariffe forensi e al patto di quota lite.

Il presente contributo sull’evoluzione della disciplina del patto di quota lite è tratto da “I nuovi parametri forensi dopo il D.M. 37/2018” scritto da Andrea Giurdanella e Marco Antoci.

I contorni del “patto di quota lite

Con la locuzione “patto di quota lite” si allude all’accordo fra il cliente e l’avvocato con cui si prevede l’attribuzione al professionista, a titolo di compenso per le prestazioni rese, di una quota dei beni o dei diritti oggetto della lite.

Sia il codice civile che le regole di deontologia professionale hanno costantemente vietato tale convenzione, sanzionandone la stipula con la nullità. La ratio del divieto risiede nell’esigenza di evitare che l’avvocato possa risultare partecipe a quegli stessi interessi che è chiamato a tutelare nell’espletamento del mandato difensivo e, conseguentemente, di salvaguardare l’indipendenza e la terzietà del professionista rispetto alle sorti della controversia.

E tuttavia, in materia di patto di quota lite, negli ultimi anni si è assistito ad un continuo susseguirsi di modifiche legislative, cui hanno fatto seguito altrettante novelle del codice deontologico da parte del Consiglio Nazionale Forense, che hanno, in un primo momento, abrogato il divieto della relativa stipula per poi, nuovamente, rispristinarlo, seppure in forma attenuata.

L’art. 13 della legge 247/2012

L’art. 13 della legge 247/2012, al comma 3, stabilisce ormai che la pat­tuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assol­vimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”.

Allo stesso tempo il comma 4 precisa che “Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”.

La novella del 2012, dunque, ammette che il compenso sia pattuito “a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione” e, allo stesso tempo, esclude che l’avvocato possa percepire “come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”.

Chiaramente la distinzione tra le due situazioni, lecite e illecite, non è sempre facile. Un dato certo, tuttavia, è che, ove il compenso sia pattuito a percentuale, è necessario che la stessa sia rapportata al valore della causa al momento della pattuizione, così come riconosciuto dalle parti dell’accordo, e non invece al risultato finale della prestazione professionale (cioè al valore finale riconosciuto all’esito della controversia). In questo secondo caso la convenzione costituirebbe una violazione del divieto del patto di quota lite.

In tal senso, la Suprema Corte ha espressamente affermato che “nel patto di quota lite fra avvocato e cliente, la percentuale può essere rapportata al valore dei beni o degli interessi litigiosi, ma non al risultato” (Cass. civ., sez. un., 25 novembre 2014, n. 25012). Ovviamente si tratta di una distinzione che può risultare ambigua, quella tra valore degli interessi litigiosi e risultato della lite.

Sorte dei patti di quota litestipulati sotto la vigenza della legge 248/2006

Per quanto poi attiene alla sorte dei patti di quota lite eventualmente stipulati sotto la vigenza della legge 248/2006 e ancora in corso di effetto – perché la prestazione dell’avvocato non è ancora terminata o perché non si è ancora verificato il fatto al cui verificarsi la remunerazione è subordinata – dopo l’entrata in vigore della successiva legge 247/2012, detti patti, seppur legittimi nel tempo in cui furono stipulati, dovrebbero ritenersi nulli a partire dal 2 febbraio 2013 (data di entrata in vigore della legge 247/2012) in applicazione del principio della c.d. nullità sopravvenuta.

Rimane in ogni caso in vigore l’art. 1261 c.c., che proibisce ai magistrati dell’ordine giudiziario, ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudizia­rie, agli ufficiali giudiziari, agli avvocati, ai procuratori, ai patrocinatori e ai notai, neppure per interposta persona, di rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l’autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni.

Tuttavia, anche in caso di patto quota lite nullo, rimane fermo il diritto dell’avvocato di ricevere il compenso, sulla base dei parametri in carenza di altri accordi.

Ti potrebbe interessare anche il seguente articolo: “Compenso avvocati: il patto di quota lite può superare il massimo tariffario?

La determinazione del compenso per via non consensuale: il sistema dei parametri

Il comma 5 dell’art. 13 della legge 247/2012 prevede che, nei casi in cui non vi sia un accordo sul consenso, si applichino i valori determinati con gli appositi parametri stabiliti da decreti ministeriali.

Quello dei parametri diventa un criterio residuale, che si affianca a quello generale della regolamentazione consensuale e libera del compenso, ogni qual volta una determinazione consensuale non è stata fatta o non è possibile.

Ovviamente nel caso di liquidazione consensuale dei compensi, come ex art. 91 c.p.c., il giudice determinerà le spese di soccombenza sulla base dei parametri anche nell’ipotesi in cui esiste un accordo scritto tra l’avvocato e il cliente vittorioso, dato che l’accordo professionista-cliente non è opponibile alla parte risultata soccombente.

La struttura dei parametri forensi

Come già detto, la caratteristica fondamentale dei parametri sui compensi forensi, che ne rappresenta anche la differenza più importante rispetto al previgente sistema delle tariffe, è il fatto che preveda il compenso non per singole attività, ma per fasi di attività.

E invero è lo stesso art. 13, comma 7, a prevedere che i parametri siano formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l’unitarietà e la sem­plicità nella determinazione dei compensi.

Il nuovo sistema dei parametri è stato articolato con la struttura fissata dal d.m. 55/2014, confermata dal d.m. 37/2018.

Da un lato il compenso diversificato per tipo di attività, si ritrova la bipartizione tra cause civili, nonché amministrative, contabili, tributarie, davanti alle corti europee e giudizi costituzionali da una parte e quelle in materia penale dall’altra, mentre è prevista a parte l’attività stragiudiziale. Il sistema è strutturato tramite liquidazione per fasi della procedura (ad esempio fase di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria, decisionale), e non è articolato in relazione alle singole attività svolte dall’avvocato, come appunto erano le precedenti tariffe.

Infine, sono state previste delle fasce in corrispondenza del valore della con­troversia, che sono le stesse utilizzate per il calcolo del contributo unificato. Per il processo penale, stante la sua specificità rispetto alla materia civile e mancando il riferimento al valore della controversia, è stata prevista una tabella unica con una suddivisione in base all’autorità giudiziaria competente per singolo giudizio, mantenendo la suddivisione dell’atti­vità professionale in fasi, ridotte a 4 rispetto alle 5 della materia civile, connesse alla struttura del procedimento penale.

È stata inoltre predisposta una serie di tabelle parametriche, accompagnate da una parte normativa, allo scopo di individuare il parametro corretto da applicare all’attività professionale svolta nel caso concreto.

Il sistema dei parametri si presenta molto meno complesso rispetto a quel­lo delle tariffe, così rendendo la determinazione del compenso più semplice rispetto al sistema precedente, e soprattutto comportando la prevedibilità dell’ammontare complessivo al momento di inizio dell’incarico.

È così possibile, per cliente e avvocato, farsi un’idea del costo complessivo dell’incarico sin dal suo conferimento, oltre che delle eventuali condanne alle spese in caso di soccombenza in giudizio.

Ciononostante, il sistema prevede in ogni caso una certa flessibilità, anche in relazione al concreto svolgersi dell’attività professionale. Infatti, ogni fase è ancorata a un valore medio di liquidazione, suscettibile di aumento o dimi­nuzione percentuale in base alle circostanze concrete occorse e dall’autorità giudiziaria competente.

Sia gli aumenti che le diminuzioni sono comunque possibili entro il limite di una percentuale massima.

È possibile per l’autorità giudiziaria aumentare in casi eccezionali il compenso oltre ai limiti percentuali previsti (essendo questi limiti operativi “di regola”). Al contrario, a seguito delle modifiche intervenute con il decreto del 2018, il giudice è inderogabilmente vincolato dalle percentuali massime nella riduzione del compenso, il quale quindi non potrà mai scendere oltre una certa soglia.

Il presente contributo sull’evoluzione della disciplina del patto di quota lite è tratto da “I nuovi parametri forensi dopo il D.M. 37/2018” scritto da Andrea Giurdanella e Marco Antoci.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento