Nuovi compensi avvocati, per mediazione e negoziazione assistita

Redazione 22/05/18
La questione è stata oggetto di un rilevante intervento additivo, con il quale si è colmata una lacuna dell’originario testo del decreto.

In relazione all’attività stragiudiziale, infatti, il d.m. 55/2014, nella sua originaria formulazione, rimandava ad una sola tabella, che tuttavia mal si prestava ad essere applicata per quelle attività stragiudiziali che hanno assunto negli ultimi anni un grande rilievo sia processuale che sostanziale.

Si tratta del procedimento di mediazione e della procedura di negoziazione assistita.

Il compenso per tali attività, in assenza di specifica disposizione, era in pre­cedenza liquidato facendo riferimento alla tabella per l’attività stragiudiziale.

In tal senso si era infatti assestata la giurisprudenza, la quale affermava che “l’opera prestata dall’avvocato in mediazione che si qualifica in termini di assistenza deve essere inquadrata nell’ambito dell’attività di assistenza stragiu­diziale” (Trib. Verona, sez. III, 17 novembre 2015).

Ed ancora, altre pronunce avevano specificato che: “Va liquidato il compenso dell’avvocato che ha assistito in mediazione la parte già ammessa al patrocinio a spese dello Stato, anche nel caso in cui il procedimento di mediazione si concluda con l’accordo amichevole e si procede alla quantificazione secondo «i parametri indicati dagli artt. 18, 19, 20 e 21 d.m. n. 55/2014 (attività stragiudiziale) considerando il valore medio con riduzione alla metà ai sensi dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002», non dovendosi operare l’aumento della conciliazione, attesa l’incompatibilità della voce con la procedura stessa in quanto finalizzata proprio alla conciliazione” (cfr. Trib. Trieste, 29 novembre 2017, n. 6797).

Il d.m. 37/2018 ha invece disposto l’inserimento del comma 1-bis all’art. 21, nonché l’aggiunta di una tabella (la n. 25-bis) specifica per le procedure in esame.

Il nuovo comma 1-bis, dispone oggi che “L’attività svolta dall’avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella”.

In questo modo le modalità di c.d. ADR (Alternative Dispute Resolution) sono entrate a far parte, a pieno titolo, delle attività tipiche dell’avvocato.

La tabella in questione rende evidente la modalità con cui il compenso per la mediazione e per la negoziazione assistita viene oggi liquidato.

Anche in tale contesto, sono previsti i consueti scaglioni di valore dell’af­fare, e sono altresì previste tre fasi generali, identiche per le due procedure.

Le fasi generali sono:

  • la fase dell’attivazione: al suo interno si possono ricomprendere la tipica fase introduttiva della mediazione (preparazione dell’incontro di media­zione, informazione sui fatti oggetto della controversia, informazioni pre­ventive alle parti), che l’invito a stipulare la convenzione di negoziazione. (con la preventiva informativa da parte dell’avvocato al proprio cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita);
  • la fase di negoziazione: comprende, per la mediazione, la fase esplorativa e la fase prettamente negoziale, mentre per la negoziazione assistita, la fase relativa alla sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita e la successiva attività;
  • la fase di conciliazione: che comprende la fase conclusiva della mediazione (accordo o proposta del mediatore) o la sottoscrizione dell’accordo nella negoziazione.

I presenti contributi sono tratti da

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento