Orbene, in questa normativa, sono state introdotte anche nuove ipotesi di reato volte a garantire il rispetto di talune delle disposizioni legislative previste da questa disciplina giuridica.
In particolare, il capo VI di questo decreto legislativo, intitolato “Illeciti penali”, prevede dall’articolo 43 all’articolo 45 l’inserimento nel nostro ordinamento giuridico di talune figure delittuose, mentre all’art. 46 si fa riferimento alle pene accessorie.
Non restando dunque nell’esaminare nel dettaglio tali precetti normativi.
Quali sono stati i nuovi reati introdotti?
Trattamento illecito di dati
L’art. 43 prevede il delitto di trattamento illecito di dati statuendo quanto segue: “1. Salvo che il fatto costituisca più’ grave reato, chiunque, al fine di trarne per se’ o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall’articolo 5, comma 1, e’ punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi o, se la condotta comporta comunicazione o diffusione dei dati, con la reclusione da sei mesi a due anni. 2. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, al fine di trarne per se’ o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall’articolo 7 o dall’articolo 8, comma 4, e’ punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni”.
La norma de qua, dunque, contempla due distinte ipotesi delittuose ambedue configurabili come reato comune potendo essere commesse da chiunque.
La prima, stabilita dal c. 1, sanziona la condotta di chi procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall’articolo 5, comma 1 e quindi di coloro che trattano illecitamente i dati personali in quanto non necessario per l’esecuzione di un compito di un’autorita’ competente per le finalita’ di cui all’articolo 1, comma 2 (ossia: per fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, ovvero non basandosi sul diritto dell’Unione europea o su disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che individuano i dati personali e le finalita’ del trattamento).
Non è però sufficiente porre in essere questa condotta, occorrendo, per un verso, che si agisca in tal senso al fine di trarne per se’ o per altri profitto o di recare ad altri un danno (e quindi richiesto il dolo specifico non essendo sufficiente la mera coscienza e volontà di trattare illecitamente i dati personali), per altro verso, che da questo fatto derivi un nocumento ossia, come già affermato dalla Cassazione a proposito dell’art. 167 del codice della Privacy, un pregiudizio, anche di natura non patrimoniale subito dalla persona cui si riferiscono i dati quale conseguenza dell’illecito trattamento (così: Cass. pen., sez. III, 7/02/2017, n. 29549); il nocumento, a sua volta, è configurabile quale “condizione di punibilità (intrinseca)” (Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 99 del 22 febbraio del 2018 “Parere sullo schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio – 22 febbraio 2018”, in http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/8005333).
E’ prevista inoltre una aggravante speciale qualora la condotta comporti la comunicazione o la diffusione dei dati dato che in questo caso la pena, nel massimo edittale, è elevata da un anno e sei mesi a due anni.
Venendo a trattare il secondo delitto previsto in questa norma di legge (cioè quello stabilito nel secondo comma), è punito, con la reclusione da uno a tre anni, chiunque, al fine di trarne per se’ o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall’articolo 7 o dall’articolo 8, comma 4, se dal fatto deriva nocumento.
La strutturazione di questo reato, quindi, non differisce dall’altro in precedenza esaminato essendo anche qui richiesto, da una parte, che si agisca allo scopo di trarne per se’ o per altri profitto o di recare ad altri un danno, dall’altra, che dal fatto derivi un nocumento.
Ciò che distingue, invece, è la condotta materiale che integra questo illecito penale essendo qui richiesto che il trattamento di dati personali sia compiuto in violazione di quanto disposto dall’articolo 7 o dall’articolo 8, comma 4 i quali, a loro volta, statuiscono, da un lato, che, il “trattamento di dati di cui all’articolo 9 del regolamento UE e’ autorizzato solo se strettamente necessario e assistito da garanzie adeguate per i diritti e le liberta’ dell’interessato e specificamente previsto dal diritto dell’Unione europea o da legge o, nei casi previsti dalla legge, da regolamento, ovvero, ferme le garanzie dei diritti e delle liberta’, se necessario per salvaguardare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica o se ha ad oggetto dati resi manifestamente pubblici dall’interessato”, dall’altro, che, fermo “il divieto di cui all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e’ vietata la profilazione finalizzata alla discriminazione di persone fisiche sulla base di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 del regolamento UE”.
Tal che, ove uno di questi precetti normativi non venga rispettato, la sanzione che ne consegue è penale e comporta la condanna alla reclusione da uno a tre anni.
Falsità in atti e dichiarazioni al Garante
L’art. 44, dal canto suo, introduce il delitto di falsità in atti e dichiarazioni al Garante stabilendo che, salvo “che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante riguardante il trattamento dei dati di cui all’articolo 1, comma 2, o nel corso di accertamenti
riguardanti i medesimi dati, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
Anche in questo caso si tratta di un reato comune potendo essere commesso da chiunque ma non è richiesto alcun dolo specifico essendo sufficiente la coscienza e la volontà di dichiarare o attestare falsamente notizie o circostanze o produrre atti o documenti falsi.
La condotta incriminata può consistere, per un verso, nel dichiarare notizie o circostanze false o nell’attestare ciò in un apposito documento, per altro verso, nel produrre a chi di dovere documenti o atti già falsificati.
Il novero delle condotte per cui è configurabile questo reato, pertanto, è assai ampio includendovi tutte quelle condotte che possono influire l’attività del Garante attraverso la comunicazione di notizie o circostanze non vere.
Inosservanza di provvedimenti del Garante
L’art. 45, invece, prevede il delitto di inosservanza di provvedimenti del Garante prescrivendo che chiunque, “essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera c), del Codice, in un procedimento riguardante il trattamento dei dati di cui all’articolo 1, comma 2, e’ punito con la reclusione da tre mesi a due anni”.
Di conseguenza, attraverso l’introduzione di questa norma incriminatrice, si vuole sanzionare la condotta di chi è tenuto ad osservare (ma non lo fa) il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera c), del Codice, in un procedimento riguardante il trattamento dei dati di cui all’articolo 1, comma 2 cioè il provvedimento con cui il Garante dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b) (ossia: prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati qualora il procedimento abbia ad oggetto il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e al trattamento non automatizzato di dati personali delle persone fisiche contenuti in un archivio o ad esso destinati, svolti dalle autorita’ competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.
Pene accessorie
Infine, oltre all’introduzione di queste fattispecie delittuose, in questo decreto legislativo sono state contemplate anche apposite pene accessorie dato che l’art. 46 stabilisce che la “condanna per uno dei delitti previsti dal presente decreto importa la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell’articolo 36, secondo e terzo comma, del codice penale”.
Rilevano quindi nel caso di specie le seguenti previsioni codicistiche: a) “La sentenza di condanna è inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni” (art. 36, c. 2, c.p.); b) “La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d’ufficio e a spese del condannato” (art. 36, c. 3, c.p.).
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