Sommario: 1. Premessa: le regole della Cassazione sulla causalità civile. – 2. Il decisum della Suprema Corte e la ratio decidendi: le nuove “dimensioni” della causalità. – 2.1. Segue. Causalità “materiale-naturalistica” e causalità “giuridico-legale”: l’auspicato distinguo. – 2.2. Segue. Causalità civile e causalità penale: due sottosistemi autonomi e distinti. – 2.3. Segue. Causalità “giuridica” in senso lato e causalità “scientifica”: le nuove prospettive del libero convincimento. – 3. La dicotomia nel sottosistema della causalità civile: “causalità civile ordinaria” e “causalità da perdita di chance”.
1. Premessa: le regole della Cassazione sulla causalità civile.
La Cassazione Civile interviene con una recente sentenza
[1], oggetto della presente analisi, sul tema complesso e ancora parzialmente irrisolto della causalità, attraversando i dibattiti che da sempre dividono la dottrina juspenalistica e juscivilistica, nonchè la giurisprudenza, su quale debba essere la più idonea definizione del nesso causale e quale il suo criterio di individuazione, oltre alle storiche problematiche emergenti dall’ipotesi del concorso di cause rispetto alla produzione del medesimo evento e dalla rappresentazione della causalità nelle condotte omissive improprie.
Ne emerge un nuovo sistema trasversale di regole-guida per l’interprete, quale risultato di un importante compito nomofilattico svolto dalla Suprema Corte sul punto.
Si tratta di un intervento chiarificatore che, nella sua innovatività e sistematicità di analisi, non trova altri precedenti, se non nella sentenza
Franzese[2], pur limitatamente, quest’ultima, al sottosistema penale della causalità (v.
infra, par. 2.2.).
2. Il decisum della Suprema Corte e la ratio decidendi: le nuove “dimensioni” della causalità.
La pronuncia in esame condivide la decisione dei Giudici di merito i quali, ragionando secondo la logica del “più probabile che non”, hanno sostenuto la sussistenza del nesso di causa tra la condotta omissiva di un medico di guardia che aveva mancato di avviare tempestivamente al trattamento in camera iperbarica un subacqueo con chiari sintomi di decompressione e l’evento lesivo lamentato dal danneggiato (paraparesi da malattia da decompressione), pur essendosi le consulenze tecniche espresse in termini meramente possibilistici, senza percentualizzare la prospettiva di una migliore riuscita del trattamento medico omesso, nel senso della completa guarigione o di esiti meno gravi per il danneggiato.
La decisione si inserisce nel denso filone giurisprudenziale in materia di responsabilità omissiva del sanitario, ma si fonda su una nuova dimensione valutativa della causalità civile da intendersi, secondo la Corte, in senso meramente “materiale”, senza contaminazioni con l’elemento soggettivo della colpa, svincolata dalla causalità penale e dalla causalità “scientifica” (v. infra, par. 2.1., 2.2., 2.3.).
2.1. Segue. Causalità “materiale-naturalistica” e causalità “giuridico-legale”: l’auspicato distinguo.
Una fondamentale distinzione recuperata dalla sentenza in esame concerne le due tradizionali accezioni della causalità: la causalità “materiale”, ovverosia il nesso di causa in rerum natura e la causalità “giuridica”, ovverosia il legame richiesto dalla legge tra il comportamento e l’evento perché possa configurarsi una responsabilità strutturale.
Secondo un primo orientamento, la causalità omissiva impropria è necessariamente una causalità “giuridica”, basandosi su un giudizio controfattuale ipotetico che non si fonda sulla natura delle cose, bensì sull’equivalenza tra il non impedire un evento dannoso e il cagionarlo insita nella norma comportamentale o giuridica che avrebbe imposto al danneggiante di attivarsi
[3].
La giurisprudenza più recente tende al contrario a difendere l’autonomia della causalità “materiale” sino ad escludere i concetti di prevedibilità/evitabilità dell’evento (tipici della causalità nella sua accezione “giuridica”) dalla valutazione dell’elemento oggettivo del fatto
[4].
La sentenza in commento si colloca in questo secondo filone, affermando l’assoluta primautè della causalità “materiale” sulla causalità “giuridica”.
Secondo la Corte, i suddetti parametri di prevedibilità/evitabilità vanno radicalmente esclusi dall’analisi del nesso causale, anche nella loro versione “oggettivata”. Analogamente, la Cassazione prende le distanze dalla teoria della “signoria sul fatto” intrinsecamente contaminata da profili di valutazione subiettiva della colpa, auspicando una nuova dimensione della causalità: una causalità pura ovverosia depurata da inflessioni di stampo soggettivistico.
2.2. Segue. Causalità civile e causalità penale: due sottosistemi autonomi e distinti.
La Cassazione riconosce l’assoluta autonomia della causalità civile rispetto alla causalità penale, distinguendosi la prima da quest’ultima sia sotto un profilo morfologico-strutturale, sia sotto un profilo operativo-funzionale.
Il principio in dubio pro reo e l’accertamento della responsabilità “al di là di ogni ragionevole dubbio” sono formule processuali che mutuano il proprio rigorismo già dai principi generali del diritto penale sostanziale. Il sistema penale si contraddistingue, infatti, per un garantismo irriproducibile dinanzi al Giudice Civile.
La regola dei due sottosistemi causali è quella che assurge a rango primario, sciogliendo definitivamente i dubbi sul rapporto di autonomia o qualificata interferenza tra i due ordinamenti in questione rispetto ad un elemento costitutivo essenziale del fatto antigiuridico.
Fatta tale indefettibile premessa, non può tuttavia ignorarsi i traguardi giurisprudenziali raggiunti nel sottosistema penale della causalità. Con la menzionata “storica” sentenza Franzese le Sezioni Unite Penali aderiscono all’orientamento intermedio tra la “certezza” o “certezza quasi prossima a cento” e la “probabilità statistico-scientifica”, percorrendo la strada del c.d. “alto o elevato grado di credibilità razionale” dell’accertamento giudiziale con i criteri della “probabilità logica”. Viene così contestualmente abbandonato il criterio del c.d. “aumento del rischio” che trasformerebbe, secondo la Corte Penale, il reato omissivo improprio da reato “di danno” in reato “di pericolo”.
Ne consegue che l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e l’esito assolutorio del giudizio penale.
La Cassazione non esclude che tale orientamento, sotto alcuni profili concettuali dotati di intrinseca neutralità e universalità applicativa (quali il c.d. “alto o elevato grado di credibilità razionale” e la “probabilità logica”) possa ispirare anche il modello civile della causalità (v. infra, par. 3). E’ tuttavia pacifico che visti i diversi principi a cui l’ordinamento civile si ispira, ribadita la conquistata autonomia della causalità civile rispetto alla teoria condizionalistica di cui agli artt. 40 e 41 c.p., non potrà imporsi al Giudice del danno quella stessa soglia di rigore accertativo (“al di là di ogni ragionevole dubbio”) elaborata dal sistema juspenalistico.
2.3. Segue. Causalità “giuridica” in senso lato e causalità “scientifica”: le nuove prospettive del libero convincimento.
La causalità “giuridica” in senso lato (quella sino a qui analizzata) va distinta inoltre dalla causalità “scientifica” (nella specie, trattandosi di responsabilità omissiva del sanitario, di stampo “medico-legale”).
Nella menzionata sentenza la Cassazione elabora una massima di fondamentale importanza: il Giudice nella sua valutazione avrà presenti dati fattuali, scientifici, statistici e di comune esperienza, ma in nessun caso l’elaborato peritale potrà ritenersi vincolante ai fini dell’apprezzamento sulla sussistenza o meno del nesso causale. Il processo si riappropria in tal modo del principio iudex peritus peritorum nella sua dimensione più alta e dignitaria.
Nessuna eterogenesi dei fini, dunque, rispetto al postulato codicistico del “libero convincimento” in tal senso riaffermato nel suo significato più autentico e profondo. Di certo la sentenza in esame non risolve tutte le problematiche insite nell’annosa querelle sul rapporto tra consulenza tecnica e giudizio, ma ristabilizza un perduto equilibrio, verso una prospettiva nuova di superamento delle problematiche aporistiche della prova scientifica.
3. La dicotomia nel sottosistema della causalità civile: “causalità civile ordinaria” e “causalità da perdita di chance”.
La Corte, aderendo al criterio della “regolarità causale” (ovverosia della “condotta astrattamente idonea”), distingue tre categorie concettuali di possibile collegamento tra la condotta e l’evento dannoso: “alto grado di credibilità razionale”, “probabilità relativa (o variabile)” e “possibilità”. È sulla base di tale tripartizione che la Cassazione introduce nel sottosistema civilistico due diverse “dimensioni di analisi” del nesso di causa.
La “causalità civile ordinaria” attestata sul versante della “quasi certezza” o della “probabilità relativa (o variabile)” obbedisce alla regola del “più probabile che non” ed ha per oggetto il danno da lesione alla salute (fino all’ipotesi di perdita del bene vita).
La “causalità da perdita di chance (o possibilità)” si attesta invece sulla mera possibilità di conseguire un risultato terapeutico diverso (quello normalmente conseguibile), da intendersi non come mancato conseguimento soltanto possibile, bensì come sacrificio della possibilità di conseguirlo, essendo l’aspettativa di guarigione del paziente un bene e un diritto attuale, autonomo e diverso rispetto a quello alla salute.
La “possibilità” non è, a ben vedere, nella connotazione della Corte, una particolare accezione della “probabilità”, ma si distingue da essa sulla base del diverso evento-danno preso in considerazione.
Si tratta di una dicotomia gerarchica; sotto il profilo procedurale, la domanda giudiziale potrà infatti articolarsi in due alternative istanze risarcitorie: la prima, formulata in via principale, per il risarcimento integrale del danno alla salute; la seconda, in via subordinata, per il risarcimento (parziale, ovverosia quantitativamente ridimensionato rispetto al precedente e valutabile anche
ex art. 1226 c.c. in via equitativa
[5]) del danno rappresentato dalla privazione di una possibilità (nella specie, di miglioramento delle condizioni di salute).
La “perdita di chance” come dimensione autonoma di analisi del nesso di causa, cioè come modo di concepire l’evento dannoso, va poi distinta dal “danno da perdita di chance” come particolare voce risarcitoria (in genere a carattere patrimoniale), ovverosia come “danno-conseguenza” rispetto a qualsivoglia illecito o inadempimento contrattuale, la cui valutazione presuppone che già si sia risolta la più complessa questione del collegamento causale tra la condotta e l’esito negativo di questa.
Salve le prove presuntive di cui all’art. 2727 c.c. e il prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., sotto il profilo probatorio la Corte riproduce infine il riparto dell’onere sulla base delle regole generali: in capo all’attore la prova dell’astratta idoneità lesiva della condotta rispetto all’evento prodottosi; in capo al convenuto il fatto interruttivo nella forma della causa non imputabile o del caso fortuito, oltre al rischio, sempre a suo carico, della fonte causale ignota.
Gorizia, 20 maggio 2008
Dott.ssa Maila Bevilacqua
[1] Si tratta della sent. Cass. Civ., Sez. III, 16 ottobre 2007, n. 21619.
[2] Cass. Pen., Sez. Un., 11 settembre 2002, n. 30328.
[3] Cass. Civ., Sez. III, 31 maggio 2005, n. 11609.
[4] Cass. Civ., Sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2305.
[5] Cass. Civ., Sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2305, cit..
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