Nuovo apprendistato: chiarite le modalità di attuazione delle sanzioni previste dal testo unico (D.Lgs. 167/2011)

Redazione 26/01/12

Biancamaria Consales 

Con nota n. 434 del 23 gennaio 2012, l’Inail fornisce chiarimenti circa le sanzioni amministrative collegate al Testo Unico dell’apprendistato, distinguendo tra gli inadempimenti formativi e l’inosservanza dei principi previsti dal D.Lgs. 167/2011. In particolare, la nuova normativa diversifica le fattispecie sanzionatorie in relazione all’impiego delle varie tipologie di apprendistato, distinguendole tra inadempimento formativo e inosservanza dei principi:

1. inadempimento formativo: nelle ipotesi in cui la carenza formativa possa essere recuperabile, la legge attribuisce al solo personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza ad adottare il provvedimento di disposizione, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere. Pertanto, qualora il personale ispettivo dell’Istituto riscontri nel contratto di apprendistato in corso di esecuzione un inadempimento nell’erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, lo segnala, con le consuete modalità, alla Direzione Territoriale del Lavoro competente (già DPL);
2. inosservanza dei principi stabiliti per l’attivazione e lo svolgimento dei rapporti di apprendistato: il D.Lgs. 167/2011 prevede nuove sanzioni amministrative ed estende il potere di contestazione di tali sanzioni a tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza.

L’istituto, inoltre, precisa che qualora nel corso degli accertamenti ispettivi si rilevi l’omessa forma scritta del contratto e la mancata comunicazione al Centro per l’impiego, deve essere comminata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la sanzione amministrativa per “lavoro nero”, con la conseguente impossibilità di una regolarizzazione di tale rapporto come “contratto di apprendistato”

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