Nuovo CCNL del comparto regioni e autonomie locali – biennio economico 2008-2009 – incremento risorse contrattazione decentrata

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L’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali per il biennio economico 2008-2009 sottoscritta il 4 giugno 2009 ha effetti significativi sugli Enti.
 
 
Le previsioni del nuovo contratto sull’incremento delle risorse decentrata
L’art. 4 del nuovo CCNL – Incrementi delle risorse decentrate –  introduce significative novità rispetto alle disposizioni contenute nei contratti del 2006 e del 2008 in tema di incremento del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2009.
Gli incrementi, secondo la previsione del punto 2) dell’art. 4 possono essere corrisposti solo per l’anno 2009, alimentando la parte variabile.
Si conferma che le amministrazioni che non hanno rispettato il tetto alla spesa per il personale non possono disporre questi aumenti.
Si stabilisce inoltre che le condizioni per potere effettuare tale incremento siano le seguenti:
1)      le amministrazioni locali non devono essere né dissestate, né strutturalmente deficitarie;
2)      le amministrazioni devono avere rispettato il patto di stabilità nell’intero triennio 2005/2007;
3)      gli enti devono avere rispettato le norme sul tetto di spesa per il personale;
4)      le amministrazioni devono avere attivato “rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell’amministrazione.
Se hanno rispettato questi vincoli procederanno all’aumento nel limite dello 1% del monte salari 2007 ove il rapporto tra spesa per il personale ed entrate correnti nell’anno 2007, per come risultante dal consuntivo, è stato inferiore al 38%.
Tale percentuale è elevata fino allo 1,5% del monte salari 2007 se hanno rispettato il patto di stabilità nel 2008 e se il rapporto tra spesa per il personale ed entrate correnti è inferiore al 31%: in questi casi la verifica deve essere fatta sia con riferimento al consuntivo 2007 che a quello 2008.
Gli aumenti del fondo sono previsti esclusivamente per l’anno 2009 e vanno, a differenza del passato, per intero sulla parte variabile, per cui non possono essere destinati a finanziare né progressioni orizzontali, né indennità per i titolari di posizione organizzativa, né indennità di comparto.
Gli incrementi di cui si tratta sono quelli previsti dall’art. 31, comma 3, del CCNL del 22.01.2004 che così prevede: "Le risorse di cui al comma 2 (risorse stabili) sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all’aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall’ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell’1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL.
 
Gli effetti del nuovo CCNL sulle proposte di quantificazione delle risorse per la contrattazione decentrata
           
Dal momento in cui sarà vigente l’ipotesi di nuovo CCNL già sottoscritta, non sarà più possibile confermare gli incrementi di cui all’art. 31, comma 3, destinati alle risorse variabili da parte degli Enti che non soddisfano i presupposti di cui all’art. 4, punto 1.
Ciò in quanto l’art. 4, punto 1), del nuovo CCNL stabilisce che "Per gli Enti costituiscono requisiti per l’integrazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa: a) il rispetto del Patto di stabilità per il triennio 2005-2007(…)".
 
Sussiste, infatti un’evidente differenza di formulazione rispetto al CCNL 11 aprile 2008 che all’art. 8 (Incrementi delle risorse decentrate) stabiliva genericamente che "gli enti, relativamente al biennio economico 2006-2007, integrano le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa nel rispetto del Patto di stabilità interno (senza ulteriori specificazioni relative agli anni di riferimento)" e al comma 3, relativo alle risorse variabili, aggiungeva che "in aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 2 (risorse stabili), gli enti locali possono incrementare, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008, le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1, fino ad un massimo dello 0,9 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.
Oggi, il presupposto del rispetto del patto di stabilità per il triennio 2005-2007, previsto dall’art. 4 del nuovo CCNL e del tetto di spesa del personale, si estende (così risulta dalla lettura combinata dei punti 1) e 2)) all’integrazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del CCNL 22.01.2004.
Il riferimento non è più dunque all’ulteriore incremento delle risorse decentrate già previste dall’art. 31 comma 3, come previsto dal CCNL del 2008 ma alla stessa possibilità per l’Amministrazione di prevedere l’integrazione delle risorse variabili.
In conclusione, poiché soltanto la lett. d) del punto 1) ("l’osservanza degli indicatori di capacità sotto indicati") è espressamente riferito alle risorse a valere per il 2009, tutti gli altri indicati al punto 1) ("a) rispetto del patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007; b) il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa del personale; c) l’attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell’amministrazione") vincolano non solo la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata, ma anche tutti gli incrementi destinati alle risorse variabili, comprese quelle previste dall’art. 15, comma 5, legate all’organizzazione e all’attivazione di nuovi servizi per gli effetti non correlati agli aumenti della dotazione organica.
In assenza dei presupposti di cui al punto 1) dell’art. 4 sono preclusi dunque tutti gli incrementi.
Pur in attesa di eventuali diverse indicazioni interpretative, questo sembra essere quello che emerge dall’interpretazione letterale del testo.
 
dott. Carlo Rapicavoli     
Direttore Generale della Provincia di Treviso

Avv. Rapicavoli Carlo

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